Le principali competenze istituzionali dei soggetti del sistema adozione

Regione

  • sviluppo della rete di servizi per l’adozione
  • vigilanza «sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento»
  • promozione e coordinamento nella «definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili»
  • Il ruolo di qualificazione degli operatori che si occupano di adozione e il ruolo di coordinamento dei diversi attori che svologono un ruolo in materia di adozione
  • coordinare, promuovere e co-finanziare, tramite contributi agli Enti autorizzati, le attività di formazione e preparazione delle aspiranti coppie adottive realizzate dagli Enti locali e Ausl

Enti locali e Ausl

  • la fase informativa, legata al primo accesso dei coniugi ai servizi
  • la fase di preparazione delle coppie interessate ad intraprendere il percorso adottivo
  • la fase di indagine pscico-sociale
  • l’accompagnamento post-adottivo al nucleo adottivo neo-costituito

Tribunale per i minorenni

In materia di adozione internazionale, come previsto dalla legge 476/98, il Tribunale per i minorenni mantiene un ruolo di garanzia della corretta applicazione delle norme, affiancandosi in questa funzione al  CAI. Le principali competenze in materia di adozione nazionale e internazionale sono riportate in questo elenco (pdf144.55 KB)

Il ruolo della Commissione adozioni internazionali

La Commissione per le adozioni internazionali, organo interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, riveste il ruolo di Autorità centrale straniera  per l’Italia, quale organo ufficiale previsto dalla Convenzione dell’Aja, ratificata dall’Italia nel 1998 con la legge 476. In Italia le competenze sono in parte ripartite tra la C.A.I. e gli Enti autorizzati, di cui la stessa C.A.I. cura la tenuta di un albo nazionale. Sono di esclusiva competenza della C.A.I., l’autorizzazione all’ingresso, e alla residenza permanente in Italia dei bambini adottati, come individuati dalle autorità centrali straniere dei paesi di provenienza.

Secondo quanto stabilito dall’art. 39 della legge 184/1983 e successive modificazioni la C.A.I.:

  • collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione
  • propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale
  • autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis
  • agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri
  • conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale
  • promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori
  • promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione
  • autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione
  • certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa

La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali, anche con i Paesi non aderenti.

Il ruolo degli Enti autorizzati

Alle precise funzioni stabilite per gli Enti autorizzati dalla normativa nazionale, integrate dalle precisazioni contenute nelle linee guida predisposte dalla Commissione per le adozioni internazionali, si affiancano gli impegni presi dagli Enti autorizzati che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna.

Il ruolo delle associazioni delle famiglie adottive

In diverse province sono presenti e attive sul territorio associazioni di famiglie adottive e/o affidatarie che costituiscono una risorsa di confronto e sostegno per le famiglie interessate dall’esperienza adottiva.

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ultima modifica 2023-09-04T08:57:07+01:00
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