Come iscriversi ai registri delle associazioni di promozione sociale
Con l'iscrizione nei registri le associazioni di promozione sociale cquisiscono il diritto di accedere alle agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale previste dalle normative nazionali e regionali. A differenza delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali, con l'iscrizione, le associazioni non aquisiscono di diritto la natura fiscale di Onlus di cui la Decreto legislativo n. 460/1997.
Sono iscrivibili le associazioni che rispondono ai requisiti di cui alla L.R. n. 34 del 2002 e alla Deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 26 maggio 2003, così come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 978 del 30 giugno 2008.
Sono iscrivibili nel registro regionale le associazioni che rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2002.
Le altre associazioni sono iscrivibili nei registri provinciali.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 978/2008 di modifica dell'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 910/2003
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformita' delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione.
Scheda a cura dell'Urp della Regione Emilia-Romagna
Da redigersi in bollo e inviare al Presidente della Regione Emilia-Romagna o al Presidente della Provincia di appartenenza se l'associazione non è a carattere regionale
