Dopo di Noi - Legge n. 112/2016

Misure dirette a supportare il percorso di vita delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Cosa fa la Regione

la Legge n. 112/2016 istituisce  un Fondo Nazionale stabile per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: 90 ML  per il 2016, 38,3 ML  per il 2017 e 56,1 ML a decorrere dal 2018.

Sulla base degli indirizzi definiti dalla Legge 112/16 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, la Regione ha predisposto un programma per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale dedicato.

Con la DGR 733/2017 la Giunta regionale ha dato avvio al Programma regionale, approvando il riparto tra gli ambiti distrettuali delle risorse relative all’esercizio finanziario 2016. ricevute dalle Regioni nel 2017 (in totale 6,57 MLN), che è stato rifinanziato a livello nazionale e regionale nelle annualità successive.

Chi sono i beneficiari

Persone con disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) che presentino questi requisiti:

  • la condizione di disabiità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità
  • siano prive di sostegno familiare in quanto, alternativamente
      • mancanti di entrambi i genitori
      • con genitori non più in grado di fornire l'adeguato sostegno
      • in vista del venir meno del sostegno familiare

Quali interventi sono finanziati con il Fondo Nazionale "Dopo di Noi"

  1. Percorsi di accompagnamento per l’uscita programmata dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione;
  2. Interventi di supporto alla domiciliarità in alloggi con le caratteristiche di cui all’articolo 3 comma 4 del Decreto 23.11.16, vale a dire in abitazioni (inclusa l’abitazione di origine) ,gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
  3. Programmi di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana, di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;
  4. interventi di realizzazione di soluzioni abitative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3 comma 4 del Decreto 23.11.16 (vedi precedente punto 2), mediante il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
  5. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare(ricoveri temporanei di emergenza e sollievo per la famiglia).

A chi rivolgersi

le UVM , equipe multi professionali con operatori dei Comuni e delle AUSL presenti in ogni Distretto, valutano il bisogno e formulano il Progetto Personalizzato, coinvolgendo attivamente la persona con disabilità e chi ne esercita la tutela.

nel valutare l'urgenza le UVM terranno conto:

  • delle limitazioni dell'autonomia
  • dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire
  • della condizione abitativa e ambientale
  • delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia

 

Azioni sul documento

ultima modifica 2022-09-02T12:19:59+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina