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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DONNE DEL MEDITERRANEO, RETE DEL SUD EST EUROPEO (WOMEN OF MEDITERRANEAN, SOUTH EAST AND EAST EUROPEAN NETWORK-WOMEN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 28 luglio 2004

INDICE

Art. 1 - Istituzione e finalità
Art. 2 - Partecipazione della Regione
Art. 3 - Quota associativa
Art. 4 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, secondo i principi di solidarietà, pari dignità giuridica, economica e sociale della donna stabiliti dallo Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione donne del Mediterraneo, rete del sud est europeo (Women of Mediterranean, South East and East European Network-WOMEN) d'ora in avanti denominata associazione.
2. L'associazione, attraverso la creazione di una rete di cooperazione e di comune iniziativa tra donne rappresentanti di istituzioni ed enti locali, associazioni femminili ed organizzazioni non governative, università e centri di ricerca, attivi nell'area mediterranea, balcanica ed est europea, persegue le finalità di:
a) favorire la comunicazione e lo scambio fra le diverse culture;
b) diffondere i principi di pari opportunità fra uomini e donne e di valorizzazione delle culture di genere;
c) promuovere un più ampio accesso delle donne a ruoli di responsabilità e di governo valorizzandone professionalità e competenze;
d) promuovere l'adozione di politiche di governo che favoriscano l'occupazione femminile, la tutela della salute, la conciliazione tra lavoro e vita familiare, il contrasto di ogni tipo di violenza e sfruttamento contro le donne e l'accoglienza delle vittime di tali fenomeni.
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, enti locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, le cui finalità siano compatibili con quelle indicate all'articolo 1, comma 2.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.
3. Il Presidente della Regione o una sua delegata, da individuarsi tra consigliere regionali o componenti della Giunta regionale, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 3
Quota associativa
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. L'associazione presenta alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività. Presenta, altresì, una relazione annuale che attesta la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La relazione è trasmessa alla competente commissione consiliare e alla Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna).
Art. 4
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'articolo 3, comma 1 la Regione fa fronte con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità previsionale di base (UPB 1.2.3.23820 Contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione) relativa alla parte spesa del bilancio regionale nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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