Prostituzione e Lotta alla tratta

Lavoro forzato

L’elaborazione giuridica degli strumenti internazionali e delle politiche atte a contrastare il lavoro forzato discendono soprattutto da quanto realizzato in materia di regolamentazione del lavoro dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO - International Labour Organization).

Le Convenzioni ONU

Il primo e determinante strumento internazionale contro il lavoro forzato è rappresentato dalla Convenzione per la Prevenzione e l’Abolizione della Schiavitù e della Tratta degli schiavi  (Slavery Convention), adottata dalla Società delle Nazioni nel 1926, e fatta propria dall’ONU nel 1953.

Con la successiva Convenzione Supplementare all’Abolizione della Schiavitù, della Tratta degli schiavi e delle Istituzioni e Pratiche simili alla Schiavitù, firmata a Ginevra nel 1956, viene rafforzato il contrasto alle forme di schiavitù già individuate, e ne vengono previste di nuove, ossia tutte quelle forme de facto equiparabili alla schiavitù, tra le quali:

  • la servitù da debito (debt bondage),
  • il matrimonio coatto,
  • la vendita di minori a scopo di sfruttamento lavorativo.

Le Convenzioni ILO

L’elaborazione giuridica degli strumenti internazionali e delle politiche atte a contrastare il lavoro forzato discendono soprattutto da quanto realizzato in materia di regolamentazione del lavoro dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO - International Labour Organization):

  • la Convenzione sul lavoro forzato n. 29 del 1930 (il principale strumento internazionale, dalla quale discende anche l’attuale definizione di lavoro forzato: “tutti i lavori e servizi pretesi da qualunque persona sotto la minaccia di una punizione e per i quali la persona non si è offerta volontariamente”);
  • la Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato n. 105 del 1957;
  • la Convenzione sulla Proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile n. 182 del 1999.
10/01/2011 < archiviato sotto: >
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