Prostituzione e Lotta alla tratta

Lo sfruttamento lavorativo

L’ordinamento giuridico italiano - pur all’avanguardia in materia di tratta di esseri umani nel contesto internazionale - si dimostra carente rispetto a quelle fattispecie di sfruttamento lavorativo che maggiormente sono riscontrate, nella realtà italiana, nel corso delle attività delle forze dell’ordine, della magistratura, e dei progetti sociali.

Si evidenzia infatti una carenza nello "spazio giuridico" compreso tra:

  • le sanzioni penali gravi atte a perseguire le ipotesi di sfruttamento lavorativo che rientrano nei casi previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale;
  • le sanzioni per il contrasto del lavoro irregolare.

Lo sfruttamento in ambito lavorativo soltanto nei limitati casi più gravi – in cui è ravvisabile la “soggezione continuativa” di cui all’articolo 600 del codice penale – è tale da permettere l’incriminazione per riduzione in schiavitù.

In assenza di specifiche ipotesi di reato, per l’imputazione si ricorre allora ad altri articoli del codice penale (572, maltrattamenti in famiglia; 582, lesioni personali; 610, violenza privata; 629, estorsione; 630, sequestro di persona), che si rivelano inadeguati ai fenomeni trattati, così come le sanzioni previste.

Nelle ultime legislature sono stati presentati diversi disegni di legge per colmare tale carenza:

  • nel 2007, il Senato aveva approvato il disegno di legge governativo con il numero 1201, mirato ad introdurre il delitto di “grave sfruttamento dell’attività lavorativa”; tale d.d.l. si è fermato alla Camera dei deputati;
  • nell’attuale legislatura, alcune delle disposizioni sono state riprese nel disegno di legge n. 753, presentato al Senato nel 2008.

Nel disegno di legge n. 753 costituiscono indice di grave sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto al lavoro prestato;

b) la grave, sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza, o l’incolumità personale;

d) la sottomissione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Per quanto riguarda la Direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009 - che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – la legge comunitaria 2009 ne prevedeva all’articolo 48 la delega al governo per la sua attuazione.

Tale articolo, stralciato dal Senato, è confluito in un disegno di legge attualmente fermo in Parlamento.

10/01/2011 < archiviato sotto: >
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