Prostituzione e tratta di esseri umani

Programmi art.13 Legge 228/03

Nel 2006 il dipartimento Diritti e pari ppportunità ha emanato il primo bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi di prima assistenza a favore delle persone (comunitarie ed extracomunitarie) vittime di riduzione e mantenimento in schiavitù (reati previsti gli artt. 600, 601 e 602 del Cod. Penale) ai sensi dell´articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

Secondo il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237 (“Regolamento di attuazione dell´articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone”) che li disciplina, i programmi di assistenza ai sensi dell´articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consistono in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

Essi devono prevedere in ogni caso:
a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;
b) disponibilità per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento.

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto unitario, mettendo in rete 9 enti pubblici in qualità di attuatori, 18 tra soggetti pubblici e privati in veste di gestori delle attività.

Del resto, era a partire dal 2000 che nell’ambito del progetto Oltre la Strada si erano registrate le prime accoglienze da parte degli Enti locali attuatori delle azioni previste dal presente progetto di persone straniere, prevalentemente uomini, vittime di forme di sfruttamento diverse da quello sessuale.

La titolarità della presa in carico era stata sia degli uffici/settori che nell’ambito del progetto Oltre la Strada hanno attuato in questi anni i percorsi di protezione sociale a favore di donne e minori ai sensi dell’art. 18 D.lgs 286/98 sia, in alcuni casi, dei servizi sociali adulti degli enti in oggetto.

Le prese in carico erano sfociate prevalentemente in percorsi di protezione con concessione di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18 e successiva conversione in permessi per lavoro. In taluni casi c’era stata la sola concessione di permessi per motivi di giustizia.

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ultima modifica 2013-09-25T15:40:00+01:00
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