Terzo settore

Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato

Funzioni, componenti e recapiti

Il Fondo speciale per il volontariato, istituito in tutte le regioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 266 dell 11 agosto 1991,  è formato dagli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 (Fondazioni casse di risparmio) attraverso l’accantonamento annuale di 1/15 degli utili.

Il fondo è destinato al finanziamento delle attività dei Centri di servizio per il volontariato.

Ogni fondo speciale è amministrato da un Comitato di gestione composto:

  1. dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
  2. da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, individuati nell'ambito della Conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 20 della L.R. n. 12 del 2005 e nominati dal Presidente della Giunta regionale;
  3. da un membro nominato dal Ministro per la Solidarietà sociale;
  4. da sette membri nominati dalle Fondazioni di origine bancaria;
  5. da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane (Acri);
  6. da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, individuato dal Consiglio delle autonomie locali (Cal), nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Il Comitato di gestione resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

Al Comitato di gestione compete:

  1. provvedere a individuare e a rendere pubblici i criteri per l´istituzione di uno o più Centri di servizio nella regione;
  2. ricevere le istanze per la relativa istituzione dei Centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati, istituire con provvedimento motivato i Centri di servizio;
  3. istituire l'elenco regionale dei Centri di servizio, pubblicizzandone l'esistenza;
  4. nominare un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio;
  5. ripartire annualmente, fra i Centri di servizio istituiti, le somme scritturate nel fondo speciale, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati;
  6. ricevere i rendiconti di esercizio da parte dei Centri di servizio e verificarne la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
  7. cancellare i Centri di servizio dall’elenco di cui al punto c).

 

Contatti

Coge - Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato dell’Emilia-Romagna
via San Giorgio 9 - 40121 Bologna
tel. 051 226000 fax 051 2967439
info@coge.emiliaromagna.it 

www.coge.emiliaromagna.it 

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ultima modifica 2015-10-22T13:48:00+01:00
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