Le risposte del Gruppo di lavoro regionale per il supporto tecnico-contabile alle Asp

Pubblichiamo la lista delle domande e risposte pervenute al gruppo regionale

Per sottoporre quesiti di natura contabile è possibile contattare il coordinatore del gruppo di lavoro regionale:

Cinzia Ghirardelli
Area sociosanitaria - anziani e persone con disabilità
Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
cinzia.ghirardelli@regione.emilia-romagna.it
0544280552

Le domande di interesse generale verranno inserite in questa lista con le relative risposte.

Domanda 1

In attesa dell'atto regionale di costituzione dell'ASP che interverrà in corso d'anno, le IPAB trasformande devono approvare i Bilanci di previsione?
Se sì, si chiede se l'organo competente sia il Consiglio di amministrazione dell'IPAB trasformanda, o possa, in alternativa, essere il Consiglio di amministrazione della nuova ASP che comunque sarà competente ad approvare i conti consuntivi chiusi alla data di estinzione della IPAB.

Nel caso in cui la costituzione dell’Asp avvenga in corso d’anno, le Ipab trasformande devono (in quanto soggetti giuridici ancora esistenti) approvare il Bilancio di previsione per il periodo antecedente la data di costituzione in Asp. Si ricorda inoltre, che l’organo competente ad approvare il Bilancio di previsione è il Consiglio di amministrazione dell’Ipab per la motivazione sopra riportata.

Il Consiglio di Amministrazione della futura Asp dovrà, invece, approvare i Conti consuntivi chiusi alla data di cessazione giuridica dell’Ipab che avverrà alla data di insediamento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Asp (e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di costituzione).

Domanda 2

Qual è il corretto trattamento contabile a cui assoggettare un risarcimento assicurativo?

  • Se si tratta di un ricavo presunto, avente però le caratteristiche giuridico-contabili per poter essere accertato in contabilità finanziaria, genererà, nell’ambito della stessa, un residuo attivo da trasformarsi in credito verso la compagnia assicuratrice. Lo stesso risulterà pertanto nell’ambito del Fondo di dotazione iniziale dell’Asp, quale posta di raccordo con l’ultimo bilancio chiuso in contabilità finanziaria.
  • Se al contrario, non si ritiene opportuno procedere all’accertamento in contabilità finanziaria, si possono prospettare due diverse soluzioni:
  1. inserire detto credito presunto quale posta di non riconciliazione nell’ambito della determinazione del Fondo di dotazione iniziale; si ritiene comunque detta ipotesi incongruente in quanto se si decide di inserirlo in sede di avvio della contabilità economica risulta evidente che può essere precedentemente accertato in contabilità finanziaria;
  2. se al contrario, detto rimborso non si ritiene abbia un sufficiente grado di “certezza”, andrà unicamente contabilizzato all’atto della sua manifestazione finanziaria. In contabilità economica dovrà pertanto essere rilevato quale variazione in aumento del Fondo di dotazione iniziale.

Domanda 3

E’ corretto l’inserimento delle rette di ricovero tra i Contributi in conto esercizio alla voce A 5) dello schema di Conto Economico del bilancio d’esercizio previsto dallo schema tipo di regolamento di contabilità?

Per quanto riguarda la voce Contributi in c/esercizio, si precisa che gli stessi nulla hanno a che vedere con le rette, trattandosi di contributi ricevuti da soggetti terzi (pubblici o privati) a fronte di prestazioni da rendere (ad.es. progetti vincolati), da contabilizzarsi secondo il principio di competenza economica (rilevazione di eventuali Risconti passivi). Detta posta, peraltro prevista anche allo schema di Conto economico di cui all´Art. 2425 del C.C, non va quindi mai confusa con le rette che devono essere autonomamente evidenziate nelle specifiche voci di cui al punto A 1) del Conto Economico del bilancio d’esercizio previsto dallo schema tipo di regolamento di contabilità, avendo natura giuridica completamente diversa ed autonoma rispetto alle rette.

Domanda 4

È corretto l’inserimento dell’Irap calcolata su retribuzioni del personale dipendente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro interinale, ecc…tra le spese per il personale alla voce B 9) dello schema di Conto Economico del bilancio d’esercizio previsto dallo schema tipo di regolamento di contabilità, anziché tra le imposte sul reddito?

La dottrina economico aziendale ha da tempo stabilito che anche l'Irap pagata con il metodo retributivo, va comunque considerata contabilmente per quello che giuridicamente rappresenta, ovvero un' imposta diretta e come tale da inserire nel punto 22 del Conto Economico del bilancio d’esercizio previsto dallo schema tipo di regolamento di contabilità.

Si ribadisce inoltre che il piano dei conti aziendale è uno strumento interno di lavoro e quello fornito dalla Regione rappresenta semplicemente una "facilitazione" (in sintonia con gli schemi di bilancio) per evitare di costruirne uno ex-novo; è implicito che nell´ambito del piano dei conti si può agire in piena autonomia, mentre sono rigidi e vincolanti gli schemi di Conto Economico e di Stato patrimoniale previsti dallo schema tipo di regolamento di contabilità (che quindi non possono subire deroghe e/o modifiche) ai quali ogni Asp deve conformarsi.

Pertanto, se si ritiene che a livello gestionale l´Irap sia più giusto inserirla nell´ambito dei costi del personale nulla osta (e ciò a nostro avviso può correttamente avvenire anche tramite l´uso della contabilità analitica), salvo poi riclassificarla in sede di redazione del bilancio d´esercizio.

Domanda 5

È possibile per una costituenda Asp (che nascerà dall’unione di più Ipab che hanno Tesorieri diversi dal Tesoriere dell’Ipab capofila) aprire un c/c bancario presso i Tesorieri delle Ipab non capofila per dare la possibilità ai residenti nei territori (montani) lontani dall’Ipab capofila di pagare le rette senza doversi necessariamente recare presso un Istituto di credito del Tesoriere dell’Ipab capofila? Successivamente si precisa che si procederà ad effettuare gara ufficiale per l’assegnazione del servizio di Tesoreria per l’Asp.

L’Asp può essere titolare anche di più conti correnti bancari presso altri Istituti diversi dal Tesoriere, l’importante è che questi siano appoggiati al Tesoriere dell’Asp e vengano trattati perciò alla stregua di un conto corrente postale. Ovviamente l’Asp dovrà riuscire ad individuare (da piano dei conti) le movimentazioni (comprese ovviamente le liquidazioni di spese ed interessi) che avvengono in detti conti correnti. Tutta la documentazione riferita ai pagamenti e agli incassi afferenti all’Asp (reversali e mandati di pagamento) deve essere gestita dal Tesoriere.

Si suggerisce di inserire, eventualmente, nel regolamento di contabilità di cui si doterà l’Asp la possibilità di aprire conti correnti bancari, appoggiati alla Tesoreria, presso qualsiasi altro Istituto bancario.

Domanda 6

Si richiede la modalità di valutazione e di ammortamento ai fini della redazione dello Stato patrimoniale iniziale dei beni mobili di proprietà dell’Ipab. A tal fine si ricorda che nell’Ipab in parola esistono beni già completamente ammortizzati alla data del 31.12.1999 cui è stato dato come valutazione, il valore simbolico di € 0,01 e beni in corso di ammortamento alla data del 31.12.2007 per i quali è possibile valutarne il costo storico.

Presumibilmente la costituzione in Asp avverrà il 1 aprile 2008


L’Asp deve iscrivere i beni di valore € 0,01 col Fondo ammortamento di pari importo e non procedere per il futuro al calcolo di nessuna quota di ammortamento. Per i beni in corso di ammortamento (per i quali si conosce il costo storico desunto dalle fatture di acquisto) devono essere calcolate le quote in dodicesimi per l’anno 2008 ed iscrivere le medesime, più quelle calcolate al 31.12.2007 ai relativi fondi di ammortamento. Nell’attivo dello Stato patrimoniale iniziale, tali beni verranno iscritti al valore depurato da dette quote di ammortamento e nel passivo si dovrà iscrivere tale valore tra i contributi in c/capitale per la sterilizzazione degli ammortamenti futuri.

Domanda 7

È possibile permutare dei beni immobili fra IPAB e Comune in fase di trasformazione?

Si ritiene che nulla osti alla permuta fra IPAB e Comune in fase di trasformazione.
Si consiglia comunque, trattandosi di negoziazioni di beni immobili, di rivolgersi al notaio di fiducia in quanto sostituto d’imposta, al fine di verificare la possibilità di sfruttare la neutralità fiscale per i beni apportati in sede di costituzione dell’Asp ai sensi dell’art. 51-ter della legge di conversione del Decreto Milleproroghe, n. 31 del 28 febbraio 2008 che proroga al 31.12.2008 le agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle IPAB previste dal comma 4, art. 4 del Dlgs n. 207 del 4 maggio 2001.

Resta inteso che la cessione di immobili da parte dell’Ipab nei confronti del Comune sconterà, in qualsiasi momento avvenga, la normale imposizione.

Domanda 8

Occorre l’autorizzazione regionale per la permuta del patrimonio disponibile delle Asp?

L’Asp ha autonomia patrimoniale. L’Assemblea dei soci, organo di indirizzo e vigilanza sull’attività dell’Azienda, approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile con le modalità indicate al paragrafo 3 della deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004.

La Regione sulle Asp (relativamente al patrimonio) esercita, unicamente, funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale ai sensi dell’art. 26, comma 5) della Legge regionale 2/2003.

Domanda 9

Esiste uno schema tipo di regolamento di organizzazione delle ASP? Se non esiste, sarà attività del gruppo di lavoro regionale per il supporto tecnico-contabile alle Asp, predisporlo, al fine di poter rappresentare al meglio l´organigramma dell'Ente, individuare chiaramente i centri di responsabilità e formare il piano dei centri di costo per l´impostazione della contabilità analitica?

Le disposizioni presenti nel regolamento di organizzazione di un ente mirano a realizzare un assetto organizzativo funzionale all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, e disciplinano l’ordinamento dell´organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente medesimo.

Il regolamento di organizzazione definisce perciò la struttura organizzativa dell'Ente e per suddetta ragione, per tale tipo di regolamento, non può sussistere uno schema tipo. Conseguentemente la redazione di tale modello di procedura esula dalle competenze del gruppo di lavoro per il supporto tecnico-contabile alle Asp.

Domanda 10

Un'Ipab ha dei costi da impegnare su capitoli anno finanziario 2007, le fatture sono datate gennaio 2008. In questo caso, a cavallo di 2 anni, dove le contabilità si distinguono come si devono effettuare le registrazioni?
Se al contrario, nel 2007 sono state ricevute fatture relative a futuri costi 2008 come si devono effettuare le registrazioni (sia in Iva che in contabilità)?


1° caso – In contabilità finanziaria anno 2007 deve essere registrato l’impegno di spesa in un capitolo di uscita, cui dovrà seguire nel 2008 un documento probatorio (fattura, contratto, rogito, ecc.). Nel prospetto di raccordo fra l´ultimo rendiconto finanziario e lo Stato Patrimoniale iniziale, al residuo passivo verrà contrapposto il conto “Debiti per fatture da ricevere” (vedasi punto D 16 del passivo patrimoniale dello schema di Stato patrimoniale iniziale previsto dallo schema tipo di regolamento di contabilità), che entrerà a fare parte del “Fondo di dotazione iniziale” (si ritiene, pur non conoscendo la procedura informatica in uso, che la codifica fornitore la si generi per debiti certi e non per un conto generico qual´è debiti per fatture da ricevere). Quando nel corso del 2008 si riceverà il relativo documento fiscale (ad es.fattura) si giroconterà il “Debiti per fatture da ricevere” a “Debito v/fornitori” (vedasi punto D 5 del passivo patrimoniale dello schema di Stato patrimoniale iniziale previsto dallo schema tipo di regolamento di contabilità), in tal caso creando specifica anagrafica fornitore.

2° caso – La fattura deve essere registrata sia in Iva 2007 che nell’ambito delle rilevazioni finanziarie del bilancio 2007. È comunque importante analizzare la natura del costo.

  1. Se la fattura è pagata ed è inerente ad un costo per servizi (ad esempio utenze, affitti, ecc.), al 31.12.2007 è necessario rilevare il residuo attivo per la parte di competenza 2008. Nel prospetto di raccordo fra l’ultimo rendiconto finanziario e lo Stato Patrimoniale iniziale, al residuo attivo verrà contrapposto il conto “Risconto Attivo”, che entrerà a fare parte del “Fondo di dotazione iniziale”. Detto Risconto attivo nell’esercizio 2008 andrà girocontato al relativo conto di costo (di effettiva competenza 2008). Se la fattura è non pagata al 31/12/2007 è necessario rilevare il residuo passivo e anche un corrispondente residuo attivo per la parte di competenza 2008. Nel prospetto di raccordo fra l’ultimo rendiconto finanziario e lo Stato Patrimoniale iniziale, al residuo passivo verrà contrapposto il relativo “Debito v/fornitori” e al residuo attivo verrà contrapposto il conto “Risconto Attivo”. Detto Risconto attivo nell’esercizio 2008 andrà girocontato al relativo conto di costo (di effettiva competenza 2008)
  2. Se la fattura è pagata ed è riferita ad un bene immateriale (ad es. software) che verrà consegnato nel 2008, trattasi di acconto a fornitore: si rileverà l'accertamento che al 31.12.2007 si convertirà in residuo attivo. All’1/1/2008 si iscriverà detto residuo attivo nella Situazione patrimoniale iniziale iniziale previsto dallo schema tipo di regolamento di contabilità (e quindi anche nel prospetto di raccordo) nell'attivo patrimoniale tra le Immobilizzazioni immateriali – Acconti B) I - 6). Quando si riceverà il bene nel corso del 2008 sarà necessario girocontare le Immobilizzazioni immateriali – Acconti B) I - 6) allo specifico conto dell’attivo patrimoniale Immobilizzazioni immateriali – Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno B) I – 3)
  3. Se la fattura è pagata ed è riferita ad un bene materiale (ad es.automezzi) che verrà consegnato nel 2008, trattasi di acconto a fornitore: si rileverà l'accertamento che al 31.12.2007 si convertirà in residuo attivo. All'1/1/2008 si iscriverà detto residuo attivo nella Situazione patrimoniale iniziale (e quindi anche nel prospetto di raccordo) nell’attivo patrimoniale tra le Immobilizzazioni materiali – Acconti B) II - 14). Quando si riceverà il bene nel corso del 2008 sarà necessario girocontare le Immobilizzazioni materiali – Acconti B) II - 14) allo specifico conto dell'attivo patrimoniale Immobilizzazioni materiali – automezzi B) II – 12)
  4. Se la fattura è pagata ed è riferita a merce (beni socio-sanitari o tecnico-economali) che ci verrà consegnata nel 2008 trattasi di acconto a fornitore: si rileverà l'accertamento che al 31.12.2007 si convertirà in residuo attivo. All'1/1/2008 si iscriverà detto residuo attivo nella Situazione patrimoniale iniziale (e quindi anche nel prospetto di raccordo) nell´attivo patrimoniale tra l’attivo circolante - Rimanenze – Acconti C) I - 4. Quando si riceverà la merce nel corso del 2008 sarà necessario girocontare dall’attivo circolante - Rimanenze – Acconti C) I - 4) alla voce del relativo costo della produzione - Costi della produzione – Acquisti di beni : Beni socio sanitari/Tecnico economali B) 6 a) o b).

Domanda 11

Vi è l'obbligo per le Asp del sistema di Tesoreria unica?

Le ASP non risultano soggette al sistema di Tesoreria unica, così come non lo erano le ex IPAB trasformate, in quanto non ricomprese nell’elenco di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modifiche.

Si ritiene, inoltre, che non siano soggette all’ambito di applicazione del progetto SIOPE istituito con la Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria per l’anno 2003) in quanto non rientrano nell’elenco degli Enti inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

A tal fine è opportuno precisare che quanto previsto dall’Art. 14 comma 2° del D.Lgs. 207/2001 “Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’Art. 10 della L. 8/11/2000 n. 328” non possa essere direttamente applicabile alle Asp della Regione Emilia Romagna in quanto, così come precisato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9/12/2004 “….la disciplina recata dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, oltre a non essere comunque esaustiva è stata adottata precedentemente alla riforma costituzionale…..e quindi non vincolante per la regione nelle materie di sua competenza esclusiva, come si evince anche dal tenore letterale dell’Articolo 22 della Legge regionale n. 2/2003, che prevede che la Regione si ispira al principio….del D.Lgs. 207/2001”.

Infatti prima della modifica del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), le funzioni in materia di beneficenza pubblica, per trasferimento o per delega da parte dello Stato, erano di competenza delle Regioni. Con la formulazione del nuovo testo dell’articolo 117, le materie in cui lo Stato ha potere esclusivo di legislazione sono elencate tassativamente nel comma secondo (il comma terzo elenca invece quelle oggetto di legislazione concorrente). La potestà legislativa per ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato, spetta alle Regioni. La potestà regolamentare riservata allo Stato, salvo delega alle Regioni, si limita alle materie in cui ha legislazione esclusiva.

Domanda 12

Vi è l'obbligo per le Asp della presentazione del “Conto annuale”?

Le Asp, a differenza delle Ipab, dovranno sottostare all’obbligo di presentazione del “Conto annuale”, in quanto dirette destinatarie della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che con cadenza annuale stabilisce l’obbligo delle Rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di monitorare la spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

La circolare, emanata d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - , reca le necessarie istruzioni per l’inserimento delle informazioni richieste nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). Al riguardo si precisa che l’ultima Circolare emanata è la n. 19 del 24/4/2007. Nota bene: il “Conto annuale” riferito al 2007 dovrà, pertanto, essere presentato nell’anno 2008 per le sole Asp costituitesi nel corso del 2007.

Domanda 13

Nel caso in cui un'ASP abbia un grande patrimonio immobiliare e la voce "spese condominiali" accolga cospicue spese di assicurazione incendi, utenze parti comuni, compenso amministratore, manutenzioni, ecc., è corretto inserire questi costi nella voce "Acquisto servizi - Altri costi" anziché tra gli "Oneri diversi di gestione - Costi amministrativi" così come indicato nella bozza di Piano dei conti proposto dalla Regione?

La bozza di Piano dei conti elaborata e proposta dalla Regione rispecchia rigidamente gli schemi di bilancio fino al 3° livello, così come previsto dallo schema tipo di Regolamento di contabilità per le Asp approvato con D.G.R. 279/2007. Il 4° livello del Piano dei conti può essere gestito autonomamente e secondo le proprie esigenze, da ogni Asp.
La collocazione delle spese condominiali tra gli "Oneri diversi di gestione - Costi amministrativi" deriva dal presupposto che l´attività principale svolta dalle Asp fosse il socio sanitario, e l´"Acquisto di servizi" si riferisce esattamente a quella.

Domanda 14

Nel periodo di transizione, intercorrente tra la data di costituzione dell'Asp e l'insediamento del presidente del Consiglio di amministrazione (data di cessazione giuridica dell'Ipab), le figure apicali possono adottare delle determine?

L'Asp, costituita a decorrere dalla data indicata nella delibera della Giunta regionale, subentra negli obblighi, nei diritti, nei rapporti attivi e passivi dell'Ipab trasformata e conseguentemente, in tale data l'Asp deve redigere la Situazione Patrimoniale iniziale e attivare le posizioni fiscali e contributive.
Non può sussistere, in nessun caso, che dette posizioni restino contemporaneamente attive sia per l´Ipab cessante che per la costituita Asp. Resta quindi inteso, che dalla data di costituzione dell'Asp, tutti gli atti di gestione (determine comprese) saranno adottate dai responsabili delle Unità Organizzative sulla base delle modalità e dei criteri indicati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell´Asp o, in assenza, secondo quanto stabilito dai Regolamenti delle Ipab "cessanti", agendo le stesse in nome e per conto dell'Asp.
Nel periodo di transizione, intercorrente tra la data di costituzione dell´Asp e la data di insediamento del presidente del Consiglio di amministrazione, gli organi dell´Ipab dovranno garantire le attività funzionali al perfezionamento del processo amministrativo di trasformazione, in nome e per conto dell'Asp.

Domanda 15

Un'ASP ha in progetto lavori di ristrutturazione/ampliamento per un importo di circa € 2.000.000,00 (progetto già approvato da una ex IPAB trasformata e finanziato con alienazione di patrimonio disponibile).
Non essendo andata a buon fine la prima fase di alienazione del patrimonio e avendo urgenza di definire il piano finanziario si chiede se è possibile utilizzare per la stesura del medesimo parte del Fondo di dotazione iniziale dell´ASP (€ 1.000.000) in attesa di provvedere successivamente alla alienazione di alcuni immobili di proprietà dell'Ente.

Si ritiene che non possa essere utilizzato il Fondo di dotazione per finanziare il c/capitale, per le ragioni di seguito indicate:

  1. Il Fondo di dotazione iniziale è la somma algebrica dei residui, integrata dalle poste di non riconciliazione, così come risultante dallo schema di cui al Regolamento di contabilità approvato con D.G.R. 279/2007, pertanto nulla attiene con residui passivi connessi ad impegni in c/capitale (di cui al titolo II) che rappresentano i contributi/c/capitale da utilizzare, quale fonte di finanziamento nell´ambito del Budget degli investimenti di cui all´Art. 4, comma 2, lett. B) del Regolamento citato. Detto Fondo di dotazione è peraltro una posta del Patrimonio netto aziendale sostanzialmente "immodificabile" se non per eventi straordinari (ad esempio errori di valutazione in fase di costruzione dello Stato patrimoniale iniziale), certamente non riconducibili a quanto esposto nel quesito.
  2. Al fine di dare continuità gestionale tra i Conti Consuntivi delle Ipab con i documenti di programmazione per le Asp, è quanto risultante al Titolo II del Conto Consuntivo che dovrà trovare corrispondenza nel Budget Investimenti dell’Asp; qualsiasi altra forma di investimento che non trova precedente copertura (impegni già finanziati), dovrà essere finanziata in fase programmatoria o con nuove alienazioni o con fondi propri (presunto utile, contrazione di mutui, ecc..), con tutte le conseguenze economico-finanziarie derivanti da tale scelta (mancata sterilizzazione degli ammortamenti dei nuovi investimenti, aumento dell´indebitamento e dei relativi oneri finanziari, ecc..).
  3. Nello specifico, se non si intende ricorrere a "mezzi propri" pare evidente che, non essendosi realizzata la vendita entro la data della trasformazione, il bene rientra ancora nel patrimonio dell´ASP e la sua alienazione potrà quindi essere riproposta in sede di redazione del Budget degli investimenti, quale fonte di finanziamento dei nuovi lavori (così come si sarebbe proceduto, peraltro, in sede di redazione del Bilancio di Previsione per l´Ipab).

 

Domanda 16

Ai fini dell’esecutività del Bilancio di previsione economico, dopo l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, occorre anche l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci?

Le disposizioni presenti nell’allegato punto 1.4 - Organi dell’Azienda - alla Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna n. 624 del 9.12.2004 ribadiscono quanto segue: “L’Assemblea dei soci…approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il bilancio consuntivo;.. ”. Si evince perciò, che il Bilancio economico preventivo è esecutivo solo dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, che, in sede di approvazione, può anche apportare delle modifiche alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

Domanda 17

Gli immobili conferiti ad un’Asp, costituita in data 1 aprile 2008, sono stimati da perizia tecnica asseverata con criterio di valore di mercato riferito al quarto trimestre 2007.
Gli immobili di proprietà hanno livelli di vetustà diversa, pertanto ci sono immobili vecchi ed altri di nuova costruzione, alcuni ristrutturati ed altri no.
Si chiede se è corretto:

  • inserire in saldi iniziali il valore degli immobili come da perizia asseverata;
  • non prevedere alcun fondo di ammortamento;
  • iscrivere il contributo in conto capitale per la sterilizzazione pari al valore di stima;
  • ammortizzare gli immobili dalla data di inizio della Asp con piano di ammortamento di n.33 anni per tutti gli immobili conferiti all’inizio della Asp anche se di epoche di costruzione molto diverse.

La valutazione degli immobili al valore di mercato tramite perizia asseverata, così come previsto nell’Allegato 1) – La rilevazione e la valutazione delle attività e delle passività per la predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale - dello Schema tipo di regolamento di contabilità per le Asp approvato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007, è corretta; l’ammortamento degli stessi (durata 33 anni), indipendentemente dalla data della loro costruzione, decorre dalla data di costituzione dell’Asp, avendo la perizia asseverata periodo di riferimento fine 2007. I Contributi in conto capitale all’1 aprile 2008 verranno iscritti nello Stato patrimoniale iniziale per un valore pari al valore di perizia degli immobili.

Domanda 18

Nel novembre 2007 era stato stipulato un contratto tra una Ipab ed una società privata per l’allacciamento al teleriscaldamento e per la sostituzione di una caldaia per una struttura educativa di proprietà dell’Ipab. L’importo complessivo della spesa era di 34.000 euro. Al momento della stipula era stato pagato un acconto di 4.000 euro ed era stato preso un impegno di spesa nel bilancio in contabilità finanziaria al Titolo I per 30.000 euro. L’Ipab si è trasformata in Asp il 1 aprile 2008 e alla chiusura del Conto Consuntivo relativo al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2008, l’impegno di spesa è stato eliminato in quanto i lavori non erano ancora iniziati. I lavori, a tutt’oggi in corso, sono perciò iniziati successivamente alla data di costituzione dell’Asp.
Si chiede se è corretto inserire nel Budget degli investimenti dell´Asp la spesa per l'Immobilizzazione in corso.
Non è chiaro però quale sia la Fonte da utilizzare:

  • Fondo di dotazione che accoglie per differenza l’Avanzo di amministrazione al 31.03.2008 che risulta più alto perché comprende l’eliminazione dell’impegno di spesa di 30.000 euro relativo al 2007?
  • Fondo Spese manutenzioni?
  • Contributi in conto capitale vincolati? (Però non si utilizzano risorse del Titolo II)

La cancellazione dell’impegno, in sede di compilazione del Conto Consuntivo infrannuale risulta corretta trattandosi di “Servizi” che alla data del 31.03.2008 non erano stati eseguiti; se tale impegno fosse stato preso al Titolo II, pur trattandosi di lavori non ancora avvenuti, poteva generare residuo e confluire nell’ambito dello Stato Patrimoniale iniziale al conto “Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti da utilizzare”.

Non potendo perseguire detta modalità (evidentemente trattasi di lavori non finanziati da entrate in Conto capitale ma da Fonti proprie), l’unica soluzione possibile è quella di inserirli nel Budget degli investimenti senza specifica Fonte di finanziamento; pertanto i relativi ammortamenti non potranno essere sterilizzati.

Le altre ipotesi previste nel quesito non sono in alcun modo perseguibili per le ragioni di seguito evidenziate:

  • Fondo di dotazione iniziale: non rappresenta mai Fonte di finanziamento trattandosi unicamente di posta del Patrimonio Netto che accoglie i residui e le poste di riconciliazione così come risultanti dal prospetto di raccordo fra l’ultimo rendiconto finanziario e lo Stato Patrimoniale iniziale predisposto ai sensi dell’Allegato 3 A) dello schema tipo di Regolamento di contabilità approvato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007. (Pertanto non coincide mai col risultato di amministrazione)
  • Fondo manutenzioni cicliche: detto Fondo in Situazione Patrimoniale iniziale può unicamente risultare quale raccordo con specifico residuo passivo del Titolo I.

Domanda 19

Le ASP sono da considerarsi “Ente Pubblico non economico” o genericamente “Ente Pubblico”? Nel caso fosse confermato che le ASP sono da considerarsi “Ente Pubblico non economico”, avendo la scrivente una dotazione organica inferiore alle 50 unità di personale dipendente, qual è la Vostra posizione in merito all’art. 26 (Taglia enti) del DL 112/2008?
Qualora il suddetto articolo dovesse trovare applicazione si ritiene che molte ASP dovrebbero essere soppresse.

La legge regionale n. 2/2003 individua all’art. 25 comma 1°, la natura giuridica delle Asp, che vengono definite Soggetti giuridici di diritto pubblico (secondo quanto previsto all’Art. 10 comma 1° punto b) della Legge n. 328/2000), non aventi fini di lucro. Conseguentemente si ritiene non debba sussistere alcun dubbio sulla natura di Ente pubblico non profit (non economico) delle Asp. Pertanto, in sede di inizio attività (attribuzione del numero di partita Iva/Codice fiscale), volendo rispettare i dettami legislativi di cui sopra, il codice di classificazione della natura giuridica da utilizzare nell’ambito del Mod. AA7/9 è il numero 15 -“Enti pubblici non economici” – (si precisa fra l’altro che la generica classificazione di “Ente Pubblico” citata nel quesito, non trova riscontro nel citato Modello).
Relativamente all’art. 26 -taglia Enti- del D.L. 112/2008, convertito senza modificazioni in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, si precisa che lo stesso non riguarda le Asp in quanto Enti pubblici non economici non ricompresi nell’elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 178 del 31.07.2008, pertanto soggettivamente esclusi dalla norma in questione.

Domanda 20

Le ASP sono assimilabili alle ONLUS per poter usufruire di tutti i benefici fiscali in caso di donazioni ricevute?

L’assimilazione alle Onlus, unicamente in materia di benefici fiscali per erogazioni liberali, è sancita dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 art. 4 comma 7, che recita: “La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall´articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita´ sociale, e´ estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi”.

Domanda 21

Qual è il possibile utilizzo del Fondo di dotazione iniziale nel corso della gestione delle ASP?

Il Fondo di dotazione iniziale è la somma algebrica dei residui, integrata dalle poste di non riconciliazione, così come risultante dal prospetto di raccordo fra l’ultimo rendiconto finanziario e lo Stato Patrimoniale iniziale predisposto ai sensi dell’Allegato 3 A) dello schema tipo di Regolamento di contabilità approvato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007, pertanto non coincide mai col risultato di amministrazione risultante dall’ultimo Conto Consuntivo dell´Ipab, da cui si discosta, oltre che quantitativamente anche qualitativamente: quest´ultimo infatti non rappresenta un "risultato gestionale" quale era l´avanzo di amministrazione, bensì il "capitale iniziale aziendale".
Nulla attiene, quindi, nemmeno con i residui passivi connessi ad impegni in c/capitale (di cui al Titolo II) che viceversa rappresentano i contributi/c/capitale da utilizzare, quale fonte di finanziamento nell´ambito del Budget degli investimenti di cui all´Art. 4, comma 2, lett. B) del Regolamento sopra citato.
Il Fondo di dotazione iniziale, conseguentemente, non rappresenta mai Fonte di finanziamento e, per tale ragione, non può essere utilizzato per finanziare gli investimenti in c/capitale.
Il Fondo di dotazione rappresenta una posta del Patrimonio netto aziendale sostanzialmente "immodificabile" se non per eventi straordinari attinenti ad errori di valutazione in fase di costruzione dello Stato patrimoniale iniziale (si veda la voce di Stato patrimoniale "variazione al Fondo di Dotazione") e non può essere quindi utilizzato in alcun modo in ambito gestionale.
Si precisa infine che nell´ambito del Patrimonio netto aziendale potrà essere invece destinato il risultato positivo dell´esercizio; in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, l'Assemblea dei Soci dovrà infatti anche individuare la destinazione del risultato positivo.

Domanda 22

È pervenuta all’Asp costituita in data 1/4/2008, una fattura (erroneamente intestata all’ex Ipab) relativa allo spostamento di mobili per il trasferimento del materiale di archivio, riarchiviazione dello stesso nel nuovo archivio, smontaggio arredi, ecc.. (avvenuto in data 24/4/2008 come indicato nella stessa fattura), per la quale l’ex Ipab, estinta in data 20/4/2008, aveva provveduto ad iscrivere nella propria contabilità in finanziaria il residuo passivo a totale copertura della spesa in quanto preventivamente concordata.
Si chiede come deve essere registrata la fattura in contabilità economica.
Si prevedono due possibilità:

  1. Trasformare il residuo passivo in fattura da ricevere nello Stato patrimoniale di apertura dell’Asp. Ma in questo caso, essendo il costo di competenza dell’Asp, in quanto successiva sia alla trasformazione sia all’estinzione dell’Ipab, è possibile che in futuro un revisore possa non ritenere corretta la registrazione?
  2. Essendo un costo di competenza dell’Asp, è possibile imputarlo in contabilità economica dell’Asp stralciando il residuo passivo dalla contabilità finanziaria dell’Ipab in sede di redazione del Conto consuntivo? In questo caso, si contabilizza un costo a carico dell’Asp che dovrà essere coperto con delle proprie risorse e che, presumibilmente, andranno ad incrementarne la presunta perdita.


Si consiglia innanzitutto, se possibile, di far modificare l´intestazione della fattura.Da un'analisi della descrizione della fattura si evince che si tratta di costi pluriennali immateriali di competenza dell'Asp e presumibilmente si ritiene che l’impegno preso dall´Ipab sia nell'ambito del Titolo I e documentato da specifico atto, ad es. determina di impegno (se fosse stato preso al Titolo II, infatti, non ci sarebbe alcuna perplessità di futura allocazione nella Situazione patrimoniale iniziale dell’Asp nell'ambito del Patrimonio netto, tra i Contributi in c/capitale da utilizzare). Si ritiene, pertanto, che tali spese pluriennali possano essere registrate nella contabilità economica dell'Asp tra le Immobilizzazioni immateriali - Altre immobilizzazioni immateriali B) I - 7 dell'attivo patrimoniale. Questa voce accoglie "altri" costi capitalizzabili, come per esempio costi per traslochi, trasporti e facchinaggio relativi al trasferimento di attività ed al conseguente riposizionamento dei cespiti, consulenza e formazione professionale pluriennale, ecc.., che non trovano allocazione nelle restanti voci di Immobilizzazioni immateriali previste nello Schema del Bilancio consuntivo d’esercizio, di cui all'Allegato n. 5 del Regolamento regionale di contabilità approvato con DGR 279/07 (vedasi anche il Documento n. 1 del manuale operativo per le Asp "I criteri di valutazione delle poste del Bilancio d’esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona").Il residuo passivo si iscriverà nella Situazione patrimoniale iniziale (e quindi anche nel prospetto di raccordo) nel passivo patrimoniale nell´ambito del Patrimonio Netto - Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti A) III. Trattasi infatti, di contributi in c/capitale non ancora "spesi" ma che alla data di redazione dello Stato patrimoniale iniziale erano già disponibili (e quindi vincolati) ad un futuro investimento pluriennale. Tale somma dovrà essere prevista tra le disponibilità (Fonti di finanziamento) del budget degli Investimenti dell´Asp. Detti contributi si utilizzeranno per la sterilizzazione delle future quote di ammortamento per un periodo non superiore ai cinque anni.

Domanda 23

Un’Asp è nata dalla fusione di quattro IPAB, una delle quali gestiva una casa protetta per anziani di proprietà del Comune che l'aveva concessa in comodato d'uso gratuito sino al 2017.Il Comune propone ora l´ampliamento della struttura su terreno di proprietà del Comune stesso, svolgendo la funzione di stazione appaltante ed occupandosi di tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione, ma utilizzando risorse finanziarie dell'Asp.
L'Asp ha infatti ereditato dall´IPAB una procedura di alienazione patrimoniale in fase di perfezionamento, il cui ricavato (circa Euro 2.500.000,00) dovrà finanziare l'intervento. Il Comune poi concederà in concessione d'uso gratuito l'intera struttura all'Asp per un periodo di 60 anni con vincolo di destinazione socio assistenziale. A tal proposito si ritiene sarebbe preferibile acquisire un diritto reale (usufrutto o di superficie). Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tale proposta pare inoltre, non in linea col principio di conservazione del patrimonio, utilizzando i proventi di un disinvestimento di patrimonio disponibile a fronte del pagamento di un canone di concessione inerente la sfera istituzionale ma che attiene alla gestione corrente.

Si chiede pertanto, sino a dove si spinge e da dove si evince il principio di conservazione del patrimonio?

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali di proprietà dell'Asp per il finanziamento dell’ampliamento di una Casa protetta di proprietà del Comune (socio dell'Asp) e gestita dall'Asp tramite concessione d’uso, rappresenta, dal punto di vista contabile, una "Miglioria su beni di terzi", da iscriversi nell’ambito delle Immobilizzazioni Immateriali dello stato patrimoniale del Bilancio d’esercizio. La durata dell'ammortamento coinciderà con la durata della concessione, in questo caso 60 anni, e le quote d'ammortamento verranno sterilizzate tramite l´utilizzo dei contributi in c/capitale derivanti dall’alienazione del patrimonio dell'Asp.
La scelta di acquisire un diritto reale di godimento (usufrutto o di superficie) sull'immobile di proprietà del Comune, gestito dall'Asp è ininfluente ai fini contabili, in quanto le rilevazioni non muterebbero rispetto a quelle in precedenza proposte.

Per quanto concerne il problema della "conservazione" del patrimonio immobiliare, auspicato dalla Regione e fortemente richiamato nel manuale operativo per le Asp "I criteri di valutazione delle poste del Bilancio d'esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona", pur non essendo esplicitamente contenuto in norme di legge, si evince anche da una interpretazione logica dell’art. 13, comma 4 del Dlgs 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell´art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 238" che stabilisce:
"Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta della comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione richieda chiarimenti, il termine di sospensione dell’efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell´azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto."

La L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è successiva al Dlgs 207/2001 e non prevede tale disposto. Il concetto di "conservazione del Patrimonio" pur non essendo stato ribadito in nessun’altra deliberazione regionale, può evincersi ulteriormente dall’allegato 3 della Delibera di Consiglio 624/2004, relativamente alle alienazioni patrimoniali, ove si stabilisce:
"... Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile sono approvate dall’Assemblea dei soci, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su parere obbligatorio e vincolante del soggetto che ha effettuato il conferimento del bene; le alienazioni del patrimonio disponibile sono approvate dall´Assemblea dei soci, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria con il parere obbligatorio del soggetto che ha effettuato il conferimento del bene. A seguito di trasformazioni e alienazioni patrimoniali deve essere aggiornato l'inventario, che deve essere tramesso alla Regione. L'Azienda predispone, nell´ambito del piano programmatico, un piano di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio. Il piano di gestione e valorizzazione, per quanto riguarda il patrimonio disponibile, deve assicurare, a conclusione del piano di trasformazione, una redditività in linea con i valori di mercato. La Regione, con successivo atto, definisce indirizzi per la valorizzazione del patrimonio, anche di valore artistico, delle Aziende, nonché l´adozione, da parte delle stesse, di strumenti finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 26 della L.R.2/2003".

Art. 26 L.R. 2/2003 che relativamente al patrimonio delle Asp recita:

  1. Il patrimonio dell´Azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell´Istituzione, inventariato all´atto della trasformazione in Azienda. L´Istituzione predispone l´inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l´uso. L´inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
  2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni singoli o associati dell´ambito territoriale di attività dell´Azienda.
  3. L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
  4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai Comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.
  5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende..."

Domanda 24

Si chiede quale sia il corretto inquadramento tributario da riservare alle indennità e gettoni erogati ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle A.s.p.

Il comma 4, art. 7 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell´articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" prevede che: “Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all´articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
L’art. 87, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) - Consigli di amministrazione delle aziende speciali - stabilisce che “fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell´articolo 79, commi 3 e 4, nell´articolo 81, nell´articolo 85 e nell´articolo 86”.
Ai sensi della norma sopra citata, i compensi ed i gettoni di presenza erogati ai componenti dei CdA, stabiliti ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 10 giugno 2008 “Definizione di norme e principi che regolano l´autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento - Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648”, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui alla lettera g) comma 1, dell’art. 50 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.);
I compensi suindicati dovranno pertanto essere assoggettati alle aliquote Irpef per scaglioni, nonché alle addizionali regionali e comunali (quest’ultima se deliberata dal Comune di riferimento).
Ai sensi dell’Art. 50 comma 3, tale tipologia di redditi non comporta le detrazioni di cui all´articolo 14 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).
Ai fini del trattamento fiscale degli eventuali rimborsi spese, se ed in quanto dovuti/riconosciuti, si rinvia a quanto stabilito all’art. 52 comma 1 lett. b) D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).
Relativamente ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi l’Amministrazione (Asp) deve provvedere ai versamenti come previsto dall’art. 86 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) secondo i criteri stabiliti dal D.M. 25 maggio 2001.
L'art. 86, comma 1 del sopra indicato D.Lgs prevede infatti, in capo all'Amministrazione locale (Asp), l'obbligo di provvedere al versamento ai rispettivi istituti di previdenza degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per gli amministratori lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita.
La medesima disposizione, al comma 2, estende l'obbligo anche a favore degli amministratori non dipendenti, rimandando al D.M. 25 maggio 2001 (decreto attuativo interministeriale a cura del Ministero dell’Interno, del Lavoro e della previdenza Sociale e del Tesoro), la determinazione delle quote forfetarie da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data di conferimento dell'incarico.
Il sopra citato decreto interministeriale 25 maggio 2001 individua, inoltre, analiticamente, le categorie di amministratori non lavoratori dipendenti ai quali è esteso tale beneficio, uniformandosi integralmente all'elencazione di cui al comma1 dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000.
Relativamente ai criteri di determinazione delle quote forfetarie annuali, gli stessi sono differenti a seconda dell´istituto di previdenza di riferimento, in base alle modalità di calcolo della contribuzione dovuta agli stessi, in relazione al sistema previdenziale previsto da ciascun ordinamento (retributivo, contributivo, ecc); a tal fine si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 2 del DM 25 maggio 2001 sopra citato.

Domanda 25

Si chiede come effettuare al 31/12/2008 il calcolo dell’ammortamento e della relativa sterilizzazione nel caso di fabbricato acquistato, in parte con un mutuo, durante la gestione Ipab.
Nello Stato patrimoniale iniziale è stato iscritto nell’Attivo il “Fabbricato” per un valore di Euro 1.000.000 e nel Passivo il “Mutuo passivo” per un valore di Euro 600.000 e i “Contributi in c/capitale iniziali” per un valore di Euro 400.000.
L’Asp è stata costituita con decorrenza 1/4/2008.

Lo schema tipo di Regolamento di contabilità approvato con D.G.R. 279/2007, Allegato 1) - La rilevazione e la valutazione delle attività e delle passività per la predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale - prevede che ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale occorre controbilanciare il valore netto di tutte le immobilizzazioni soggette ad ammortamento, con la voce "Contributi in conto capitale all’1/1/200_(o comunque iniziali)", da iscriversi nell’ambito del patrimonio netto aziendale.
Detti contributi saranno da utilizzarsi ai fini della “sterilizzazione” delle future quote di ammortamento.
Pertanto, come ribadito anche durante gli incontri della formazione regionale per le Asp, le Immobilizzazioni Immateriali e Materiali presenti alla data di costituzione dell’Asp, e quindi acquisite durante la gestione Ipab, devono essere valutate con i criteri stabiliti dal sopra citato schema tipo di Regolamento di contabilità ed iscritte nell´Attivo dello Stato Patrimoniale iniziale, prevedendo come contropartita nel Passivo il medesimo importo tra "Contributi in conto capitale all'1/1/200_(o comunque iniziali)" da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di ammortamento.
Gli eventuali mutui accesi prima della trasformazione delle vecchie Ipab in Asp per l’acquisizione di Beni pluriennali, devono essere iscritti nello Stato patrimoniale iniziale nel Passivo nella voce “Debiti per mutui e prestiti” ed esposti al valore di rimborso residuo (e rappresentano posta di non riconciliazione nell´ambito del prospetto di raccordo).
Tale modalità è stata prevista nello schema tipo di Regolamento di contabilità approvato con D.G.R. 279/07 proprio per evitare che le quote di ammortamento dei beni pluriennali presenti al momento della trasformazione delle Ipab in Asp incidessero negativamente sui bilanci delle future Aziende.
Per l’Asp in indirizzo, costituita con decorrenza 1/4/2008, nell’Attivo dello Stato patrimoniale iniziale è stato iscritto tra le “Immobilizzazioni materiali” il fabbricato per un importo di Euro 1.000.000; nel Passivo è stato erroneamente iscritto tra i "Contributi in conto capitale all’1/1/200_(o comunque iniziali)" l’importo di Euro 400.000 e tra i “Debiti per mutui e prestiti” il valore di rimborso residuo del mutuo per Euro 600.000. In tale situazione non risulta pertanto possibile procedere alla sterilizzazione dell’intera quota di ammortamento del fabbricato per Euro 22.725 (3,03% del valore del fabbricato, calcolato per 9/12).
Si consiglia pertanto, qualora fosse già stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dell´Assemblea dei soci, di procedere alla correzione della Situazione patrimoniale iniziale. Tale correzione, trattandosi di errore di stima relativo a poste valutate in sede di redazione dello Stato patrimoniale iniziale, deve avvenire necessariamente tramite “Variazione” al Fondo di dotazione iniziale, utilizzando la seguente scrittura contabile:

Dare Avere
Variazioni al Fondo di dotazione 600.000
Contributi in c/capitale all’1/1/200_(o comunque iniziali) 600.000

Al momento della predisposizione del Bilancio consuntivo d’esercizio anno 2008 è necessario menzionare, in maniera corretta e puntuale, tale operazione in Nota integrativa.

A titolo di mero esempio, nel caso in cui l’acquisto del fabbricato fosse avvenuto il 1/8/2008, successivamente quindi alla data di costituzione dell’Asp (1/4/2008) le scritture da effettuarsi sarebbero le seguenti:

1/8/2008 Dare Avere

Fabbricati 1.000.000
Fornitori 1.000.000

Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti da utilizzare 400.000
Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti utilizzati 400.000

Banca c/c 600.000
Mutui passivi 600.000

31/12/2008
Quota ammortamento fabbricato Euro 12.625 (3,03% del valore del fabbricato calcolato per 5/12)
Si dovrà poi calcolare proporzionalmente la quota di contributi in c/capitale da utilizzarsi per la sterilizzazione della quota di ammortamento:
Euro 400.000 x 3.03% (5/12) = Euro 5.050 Quota d’ammortamento sterilizzabile
Euro 12.625 – Euro 5.050 = Euro 7.575 Quota d’ammortamento non sterilizzabile

Pertanto la scrittura contabile da effettuarsi sarà la seguente:
Dare Avere

Quota ammortamento fabbricati 12.625
Fondo ammortamento fabbricati 12.625
Quota utilizzo contributi in c/capitale vincolati ad investimenti 5.050
Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti utilizzati 5.050

In questo caso, il costo dell’ammortamento inciderà per Euro 7.575

 

Domanda 26

Si richiede se le funzioni dell'organo di revisione contabile siano da riferirsi, oltre ai compiti di controllo previsti dagli artt. 2409 bis e 2409 ter C.C., anche a quanto integralmente previsto all'art. 2403 C.C. (controllo globale sull’amministrazione e organizzazione aziendale, con conseguente partecipazione al governo dell’azienda) o al solo 2° comma dello stesso (controllo contabile). A tal proposito si rileva che la normativa regionale parla di organo di revisione contabile a mai di Collegio Sindacale.

Al fine di individuare i compiti dell’Organo di revisione contabile si ritiene opportuno fare riferimento alla normativa regionale in materia.
L’art. 25 comma 9) della Legge Regionale 2/2003 prevede l’Organo di revisione contabile senza individuarne le funzioni, non contemplandolo fra gli Organi di governo dell’Azienda, previsti dal comma 4° dello stesso articolo.
La Deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 - Allegato - al punto 1.1.4 definisce i compiti dell’Organo di revisione individuandoli nell’ambito del controllo contabile e della gestione economico-finanziaria dell’Azienda.
Le linee guida regionali per la definizione dei programmi delle trasformazioni aziendali rispettivamente in data 17 giugno 2005 e 2 febbraio 2006 richiamate dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, 10 giugno 2008 n. 179, nel definire lo schema tipo di Statuto a cui le Asp si sono uniformate, hanno richiamato quanto previsto nella sopra citata Deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 individuando in capo all’Organo di revisione contabile l’esercizio di controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell’Azienda secondo i soli artt. 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.

Pertanto dalla normativa regionale citata e dal combinato disposto fra gli artt. 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile, si desume che le funzioni dell’Organo di revisione contabile debbano intendersi come funzioni di controllo in ambito contabile.

 

Domanda 27

Si chiede, considerato che ci sono Asp partite nel corso del 2008, che dicono essere in difficoltà in queste fasi finali di rendicontazione 2008, se è possibile, qualora siano dimostrate motivazioni che giustificano l´operazione, che il Consiglio di Amministrazione dell'ASP possa, in modo analogo a quanto stabilito per le società private, deliberare il rinvio dell'approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio, in applicazione dell'art. 2364 del Codice Civile.
Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2364 del Codice Civile, la possibilità di rinviare l'approvazione del bilancio nel termine più lungo. La possibilità di procrastinare di due mesi l´approvazione del bilancio da parte dell´assemblea vale se sussistono esigenze legate alla struttura e all´oggetto della società: situazioni da valutare con grande attenzione, in quanto connesse con fattori interni alla società, come la sua particolare organizzazione o l’attività svolta.


In relazione all´art. 2364 C.C. 2° comma che per l´approvazione del bilancio d´esercizio stabilisce: "...lo Statuto può prevedere un maggiore termine, comunque non superiore a centottanta giorni, ... ... e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all´oggetto della società...", si precisa quanto di seguito indicato.
Il maggiore termine previsto dall´Articolo sopra citato (29 giugno) oltre a sottostare alle specifiche condizioni di cui sopra non è comunque applicabile alle Asp, in quanto nel merito ha legiferato la Regione Emilia-Romagna con propria Deliberazione di Consiglio n. 624/04, stabilendo che il bilancio consuntivo d’esercizio venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile e sottoposto, corredato da apposita relazione dell´Organo di revisione contabile, all’Assemblea dei soci che lo deve approvare entro il 30 giugno.
È opportuno a tal fine ricordare che a seguito della modifica dell’Art. 117 della Costituzione le Regioni hanno potestà legislativa in materia di Asp e conseguentemente i termini di approvazione del bilancio consuntivo d´esercizio sono unicamente quelli di cui alla citata Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna.

Domanda 28

Alla luce della risposta n. 20 pubblicata nell’ambito delle F.A.Q del sito internet regionale dedicato alle Asp e fornita dal Gruppo Regionale per il supporto tecnico contabile alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, si chiede se le Asp possano beneficiare della destinazione del 5 per mille dell´imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta fatta dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi

Si ritiene innanzitutto opportuno precisare che la materia del quesito esula dalle specifiche competenze tecnico-contabili del Gruppo di supporto anzidetto; ciononostante, visto l'interesse generale sulla questione posta, si ritiene di evidenziare quanto segue.

  • Il quesito è già stato oggetto di interpello effettuato ai sensi dell´Art. 11 della Legge 27/07/2000 n. 212 all’Agenzia delle Entrate della Regione Emilia Romagna, la quale ha risposto che tale materia non può essere oggetto di "Interpello fiscale", in quanto rientra nell´ambito della Finanza Pubblica. Nella medesima risposta l´Agenzia precisa altresì che i beneficiari del "c.d 5 per mille" sono le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all´Art. 10 del D.Lgs. 460/1997, le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registro nazionale, regionali e provinciali, le Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nel settore di cui all´Art 10 comma I° lettera a) del D.Lgs. 460/1997 citato infine le Associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/2005.
  • Stante la puntuale classificazione riportata nella risposta all´Interpello che qui si richiama, si ritengono escluse le Asp dai benefici oggetto del quesito, stante la mancanza dei requisiti che danno diritto al beneficio medesimo.

Domanda 29

Il Consiglio di smministrazione di un'Asp (costituita in data 01.07.2008) approvò il Bilancio Consuntivo del periodo 01/07/2008 - 31/12/2008 in data 08/5/2009: tale delibera è stata pubblicata secondo quanto previsto dalla normativa e quindi esecutiva. Entro i 10 giorni successivi fu convocata anche l´Assemblea dei soci con all´ordine del giorno l'approvazione definitiva del suddetto bilancio. Purtroppo tale assemblea non si è svolta; successivamente, le elezioni amministrative che hanno coinvolto i comuni soci dell'Asp, hanno determinato il rinnovo del consiglio di amministrazione. Si chiede pertanto se il bilancio in questione debba essere riapprovato dal nuovo consiglio di amministrazione.

L'approvazione da parte del precedente Consiglio di amministrazione della proposta del Bilancio d´esercizio 2008, è da ritenersi valida in quanto conforme alla normativa vigente ed intervenuta in seguito all'avvenuta gestione aziendale del periodo. Si ritiene pertanto che la medesima deliberazione possa essere ora sottoposta alla definitiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
Solo nel caso in cui i soci dovessero non approvare tale proposta di Bilancio, la stessa dovrà essere rinviata per la modifica e conseguente approvazione al nuovo consiglio di amministrazione.

Domanda 30

Un'asp è stata costituita in data 1/4/2008 in seguito alla fusione di n. 6 IPAB; fra queste si annovera un´Ipab, gestita precedentemente nell´ambito del bilancio del Comune ora socio di maggioranza dell'Asp.
I conferimenti di tale Comune nella nuova ASP, sono stati i seguenti:

  1. un credito verso l´ex Ipab (gestita dal Comune), corrispondente alla giacenza ordinaria di cassa, versata dal Comune (per conto ex Ipab) solamente nel corso del 2009;
  2. gli immobili adibiti a civili abitazioni o ad attività commerciali e i fondi agricoli (volturati nel mese di agosto 2009);
  3. altri crediti (verso inquilini, etc.), opportunamente registrati nello Stato patrimoniale iniziale all´1/4/2008 e che sono andati ad incremento del Fondo di dotazione dell'Asp.

Nel corso del 2009 si è verificato quanto di seguito indicato:

  1. in data marzo 2009 la Giunta del Comune socio di maggioranza dell´Asp (96%) ha deliberato un atto di indirizzo nel quale "vincola" l'intera liquidità di cui al sopraindicato punto 1) alle seguenti destinazioni:
    1. una parte al finanziamento di alcune attività gestite direttamente dal Comune che, sino allo scorso esercizio, erano state finanziate prima dalle ex IPAB e poi dall'Asp stessa (con un versamento diretto al Comune);
    2. una parte come "versamento" al Comune che lo stesso utilizzerà per "finanziare" parte del contratto di servizio stipulato con l'Asp; tale somma verrà quindi anch'essa riversata al Comune;
  2. in data 22/5/2009, sono stati approvati il Prospetto di raccordo all´1/4/2008, lo Stato Patrimoniale iniziale all' 1/4/2008 e il Bilancio d'esercizio 2008;
  3. in data 20/7/2009 il consiglio di amministrazione dell’Asp ha preso atto dell’atto di indirizzo del Comune del marzo 2009 ed ha approvato la destinazione di suddetta liquidità secondo quanto indicato al punto a).

Si chiede, alla luce di quanto sopra quale sia il più corretto comportamento contabile da adottarsi da parte dell’Asp.

Da quanto esposto nel quesito si dedurrebbe che il Conto Consuntivo al 31/03/2008 dell'ex Ipab gestita dal Comune fosse deficitario di un impegno nei confronti del Comune (ora socio di maggioranza dell'Asp), la cui mancata indicazione non ha permesso la sua immediata contabilizzazione fra i debiti dell'Asp con conseguente sovrastima del Patrimonio netto iniziale.
In assenza di tale impegno non esiste ora altra possibilità se non quella di contabilizzare, nell'ambito dell´esercizio 2009, una "variazione" in diminuzione del Fondo di dotazione iniziale con l'iscrizione del debito complessivo verso il Comune (socio di maggioranza Asp) con la seguente scrittura:

Dare
Variazioni al fondo di dotazione all´1/4/2008
Avere
Debito v/Comune (socio di maggioranza Asp)

Tale variazione verrà, su proposta del consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e del collegio sindacale.
Preme infine sottolineare che la rilevazione contabile sopra indicata, modificando in diminuzione il Patrimonio netto aziendale dovrà essere analiticamente evidenziata e motivata nel'apposito prospetto previsto nell´ambito della Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio 2009.

Domanda 31

Un´Asp costituita nel corso del 2008 ha soci dei Comuni che hanno apportato nell´Asp le ex Ipab ed altri che hanno versato solo una quota simbolica in denaro. Ora uno dei Comuni Soci dovrà apportare nell´Asp la Casa Protetta gestita direttamente. L´apporto comprenderà l´immobile e i beni mobili utilizzati per la gestione dei servizi assistenziali. La valutazione dell´immobile, come per gli immobili delle ex Ipab, sarà effettuata a valore di mercato con apposita perizia asseverata, così come previsto dallo schema tipo di regolamento di contabilità.
Il Comune in parola ha una propria gestione dei beni mobili con calcolo di quote di ammortamento che non sempre corrispondono con quelle dell´Asp.
Si chiede:
- se sia opportuno comportarsi come avvenuto per l´apporto di beni mobili delle ex Ipab in sede di costituzione dell´Asp, ossia rideterminare i fondi di ammortamento in funzione delle aliquote previste per le Asp, indipendentemente da quelle calcolate dal Comune oppure mantenere i fondi di ammortamento così come risultanti dalla contabilità del Comune stesso ed utilizzare solo in ambito Asp le aliquote di ammortamento previste dal regolamento di contabilità;
- quale criterio di valutazione si debba adottare per i beni mobili che verranno ora apportati dal Comune, se al costo storico oppure a valori di mercato. In quest´ultimo caso si chiede se, dovendo fare riferimento al valore di mercato sia opportuno applicare quanto previsto agli artt. 2343 e 2465 del Codice Civile in materia di apporti per le società;
- come dovranno essere contabilizzati tali nuovi apporti.


In via generale si conferma che i criteri valutativi adottati in sede di costituzione dell´Asp devono, in applicazione del principio di continuità dei criteri di valutazione, essere mantenuti, per categorie omogenee di beni, anche nel caso di apporti dei Soci successivi alla data di costituzione.
In particolare, per quanto riguarda l´apporto di Beni mobili da parte del Comune in parola è possibile la valutazione, oltre che al valore di mercato, al costo storico depurato delle quote di vetustà, rideterminate secondo il periodo di ammortamento stabilito nell´ambito dello Schema tipo di regolamento di contabilità per le Asp approvato con D.G.R. n. 279/2007.
In merito alla rilevazione contabile degli apporti di cui sopra si, gli stessi andranno rilevati nell´Attivo dello Stato patrimoniale nelle singole categorie di appartenenza ed in contropartita nel Passivo dello Stato patrimoniale nell´ambito dei "Contributi in c/capitale all’ …/…/2009" per quelle soggette ad ammortamento (da utilizzarsi per la sterilizzazione dei futuri ammortamenti) e ad incremento del Fondo di dotazione iniziale, nell´ambito delle Variazioni, per i beni non soggetti ad ammortamento.

Domanda 32

Relativamente alla redazione dello stato patrimoniale iniziale, alla luce del modello di relazione allo Stato patrimoniale iniziale redatto dal Gruppo di lavoro regionale per il supporto tecnico contabile alle ASP e dello Schema tipo di regolamento di contabilità approvato con D.G.R. n.279/07, si chiede quale valutazione sia preferibile o consigliata relativamente al valore del patrimonio immobiliare:
il valore catastale rivalutato del 5% e per i terreni il reddito dominicale moltiplicato per 75 e rivalutato del 25%
oppure il valore di mercato così´ come risultante dalla perizia asseverata depositata agli atti?


In via generale si afferma che, ai fini regolamentari, è assolutamente indifferente l’opzione tra i due criteri di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale dell’Asp (così come individuati nel quesito sopra riportato), in quanto entrambi previsti dalla normativa regionale.
E’ comunque opportuno precisare che, in un’ottica di opportunità aziendale, i criteri scelti per la valutazione iniziale del patrimonio immobiliare avranno incidenza economico-patrimoniale diversa in caso di cessione degli immobili medesimi, specie nel caso in cui l’Asp decida di contabilizzare (parzialmente o integralmente) le eventuali plusvalenze derivanti da dette cessioni. A tal proposito si ritiene opportuno precisare che le stesse dovrebbero essere "reinvestite" al fine della "conservazione" del patrimonio immobiliare (principio non espressamente contenuto in norme di legge, ma auspicato dalla Regione e fortemente richiamato nel manuale operativo per le Asp "I criteri di valutazione delle poste del Bilancio d´esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" - Documento n. 2 - Le immobilizzazioni materiali, paragrafo 5 -), ma nel caso in cui l’Asp decida diversamente, il trattamento contabile delle plusvalenze che si potrebbero realizzare a seguito delle dismissioni patrimoniali, è trattato analiticamente nell’ambito di uno specifico documento relativo alla “Dismissione di immobilizzazioni”, che evidenzia altresì l’incidenza dei criteri valutativi inizialmente adottati, nella determinazione/contabilizzazione delle plusvalenze medesime. Quanto ora indicato è consultabile sul sito web regionale dedicato alle Asp, nell’ambito delle Pubblicazioni.

Domanda 33

Un´Asp è nella fase di elaborazione e preparazione del bilancio preventivo 2010 che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30.11; il mese scorso è stato nominato il Revisore Unico. Dalla normativa è chiaro cosa debba fare il Revisore rispetto al Bilancio Consuntivo (in sostanza quasi tutto ciò che si fa anche nel privato: visite, controlli e poi la relazione allegata al bilancio). Restano dubbi su come partecipa invece alla formazione o alla discussione relativamente al Bilancio Preventivo ( annuale e pluriennale): pare infatti non siano previste relazioni ecc...
Naturalmente sembra che il suo coinvolgimento sia desumibile dalla generale funzione di "controllo sulla regolarità contabile" e sulla correttezza della gestione economico-finanziaria.
Si chiede che tipo di documenti può/deve redigere e che controlli fare nell´ambito della suddetta specifica scadenza".


Alla luce di quanto già segnalato in merito alle funzioni dell’Organo di revisione contabile (vedasi F.A.Q. n. 26) si ribadisce che lo stesso dovrà verificare, anche relativamente ai documenti obbligatori riferiti alla programmazione, la conformità contabile ed il rispetto delle scadenze con riferimento alla normativa in vigore oltre che il rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dalla Prassi contabile (vedasi anche manuale operativo per le Asp "I criteri di valutazione delle poste del Bilancio d´esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona").

Domanda 34

Relativamente alla redazione dello stato patrimoniale iniziale, si chiede conferma del fatto che i residui passivi del titolo II (Movimento di Capitali), derivanti da disinvestimenti patrimoniali non ancora reinvestiti all´atto della costituzione dell´ASP, e rilevati nel Conto consuntivo redatto all´Ipab al momento della trasformazione, debbano essere contabilizzati nello stato patrimoniale iniziale dell´ASP alla voce III - Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti.

Si conferma che i residui passivi derivanti da disinvestimenti patrimoniali non ancora reinvestiti all´atto della costituzione dell´Asp e rilevati nel Titolo II - "Movimento di capitali" dei Conti consuntivi delle Ipab redatti alla data di cessazione delle medesime, dovranno essere iscritti nella Situazione patrimoniale iniziale (e quindi anche nel prospetto di raccordo) nel passivo patrimoniale nell´ambito del Patrimonio Netto A) III - Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti. Tale somma dovrà essere prevista tra le disponibilità (Fonti di finanziamento) del budget degli Investimenti dell´Asp. Si consiglia, come più volte precisato anche nell´ambito della formazione e come previsto nella "bozza di Piano dei conti" fornita in occasione della medesima formazione regionale, di iscrivere detti contributi in uno specifico conto di Co.Ge. "Contributi in c/capitale da utilizzare"; detti contributi si utilizzeranno per la sterilizzazione delle quote di ammortamento connesse ai futuri investimenti effettuati. All’atto del loro utilizzo verranno poi girocontati al conto "Contributi in c/capitale utilizzati", nell’ambito della medesima categoria.

Domanda 35

Un´A.S.P. costituita in data 1/4/2008 nasce dalla fusione di 6 preesistenti Ipab. A seguito della fusione, nel patrimonio sociale dell´Asp sono confluite tutte le attività e le passività facenti capo ai preesistenti enti ed in particolare, ai fini del presente quesito, le Immobilizzazioni materiali ed Immateriali, tra cui una pluralità di fabbricati, completamente ammortizzati e non.
Nello stato patrimoniale iniziale all´1/4/2008 i fabbricati sono stati iscritti, tra le attività, al valore storico identificato con il valore catastale risultante dalle visure effettuate rivalutato del 5%, come previsto dal Regolamento regionale di contabilità della Regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2007 n° 279 - "Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di servizi alla persona ci cui all´art. 25 della L. R. n. 2 del 12 marzo 2003) recepito dall´Asp, mentre tra le passività sono stati iscritti i corrispondenti fondi ammortamento esistenti alla data del 31/3/2008 e commisurati all´anno di acquisizione di ciascun immobile e per differenza i contributi in c/capitale all´1/4/2008.
Naturalmente, per la sede e per tutti gli immobili di proprietà ultratrentennale, pertanto completamente ammortizzati e quindi con valore netto pari a zero, il fondo ammortamento è stato equiparato al valore di iscrizione nell´attivo identificato come sopra descritto.Nel Regolamento di contabilità, relativamente alla procedura di ammortamento, si fa sempre riferimento alla vita utile residua del bene.
Nell´OIC 4 "Fusione e scissione", inoltre, si precisa testualmente che "Per quanto riguarda i valori da attribuire alle attività e passività iscritte nel bilancio d´apertura, la norma fa riferimento non ai valori correnti, ai fair value, bensì ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima…."
A titolo di esempio, si riportano i dati iscritti all´1/4/2008 nello Stato patrimoniale iniziale di un immobile di proprietà:

Attivo: conto "Immobilizzazioni materiali" 1.094.454,90 Euro
Passivo: conto "F.do amm.to immobilizzazioni materiali" 106.709,35 Euro
conto "Contributi c/capitale all´1/4/2008" 987.745,55 Euro

Valore netto dell´immobilizzazione risulta pertanto essere pari a 987.745,55 Euro

QUESITO: prendendo a base l´esempio sopra indicato:
1) Quali valori vanno iscritti nel bilancio di apertura della nuova Asp?
2) Quale deve essere il valore su cui calcolare l´ammortamento con l’aliquota vigente del 3%?


Lo schema tipo di Regolamento di contabilità approvato con D.G.R. 279/2007, Allegato 1) - La rilevazione e la valutazione delle attività e delle passività per la predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale - relativamente agli immobili prevede determinati criteri di valutazione: il costo storico quando è determinabile oppure il valore catastale rivalutato del 5% o il valore di mercato; in quest´ultimo caso il valore di mercato dovrà risultare da apposite perizie asseverate. Ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale occorre controbilanciare il valore netto di tutte le immobilizzazioni soggette ad ammortamento, con la voce "Contributi in conto capitale all´1/1/200_(o comunque iniziali)", da iscriversi nell´ambito del patrimonio netto aziendale.
Detti contributi saranno da utilizzarsi ai fini della "sterilizzazione" delle future quote di ammortamento.
Tale modalità è stata prevista nello schema tipo di Regolamento di contabilità approvato con D.G.R. 279/07, il cui scopo è quello di fornire specifiche indicazioni di prassi contabile propedeutiche alla trasformazione in Asp delle ex Ipab della Regione Emilia-Romagna, costituendo quindi un documento a carattere normativo, coerente con gli obiettivi gestionali delle future Asp come quello di facilitare il processo valutativo iniziale delle poste patrimoniali oltre che di evitare l’incidenza delle quote di ammortamento dei beni pluriennali presenti al momento della trasformazione.

Per l´Asp in indirizzo (costituita con decorrenza 1/4/2008), si è scelto di valutare gli immobili ai fini della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale al valore identificato con il valore catastale risultante dalle visure effettuate al momento della costituzione in Asp, rivalutato del 5%.
Tale importo, rappresentando il valore iniziale e dovendo ancora decorrere l´ammortamento, coincide in tale fase gestionale con il valore netto degli immobili medesimi. Come ribadito anche durante gli incontri della formazione regionale per le Asp ed evidenziato nell´ambito della documentazione "La contabilità economico-patrimoniale nelle Asp dell´Emilia-Romagna: le dismissioni di immobilizzazioni" pubblicata nel sito internet regionale dedicato alle Asp, gli Immobili presenti alla data di costituzione dell´Asp, e quindi acquisiti durante la gestione Ipab, potevano essere valutati con il criterio individuato (previsto dal citato schema tipo di Regolamento di contabilità) e tale valore doveva essere iscritto nell´Attivo dello Stato Patrimoniale iniziale, prevedendo come contropartita nel Passivo il medesimo importo tra "Contributi in conto capitale all´1/4/2008 (o comunque iniziali)" da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di ammortamento. L´ammortamento di tali immobili decorre pertanto dalla data di costituzione dell´Asp.

Da quanto si evince dall´esempio riportato nel quesito posto, nell´Attivo dello Stato patrimoniale iniziale gli immobili sono stati iscritti nell´Attivo patrimoniale al valore catastale rivalutato del 5% e rettificati per gli importi degli ammortamenti calcolati fino alla data di costituzione dell´Asp: nel Passivo sono stati iscritti nei "Fondi di ammortamento immobili" gli importi corrispondenti alle quote d´ammortamento calcolate fino alla medesima data e tra i "Contributi in c/capitale all´1/4/2008" la differenza fra i valori iscritti nell´attivo ed i fondi di ammortamento calcolati fino alla data del 1/4/2008.
In tale contesto, gli immobili più vetusti risultano avere un valore contabile molto basso o addirittura nullo per quelli acquisiti oltre 33 anni prima della data di costituzione dell´Asp e per gli stessi saranno da sottoporre ad ammortamento le sole le manutenzioni incrementative sostenute dalle ex Ipab ancora da ammortizzare alla data dell´1/4/2008 (che invece nel criterio di valutazione adottato e proposto dallo schema tipo di Regolamento di contabilità erano da considerarsi all’interno del valore catastale rivalutato del 5%, dovendosi considerare lo stesso alla stregua del valore iniziale di "stima") oltre a quelle che verranno eseguite successivamente alla costituzione dell´Asp medesima.
Si consiglia pertanto di rettificare, con riferimento al valore netto degli immobili, la Situazione patrimoniale iniziale (qualora fosse già stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dell´Assemblea dei soci, rideliberandola) secondo i criteri sopra evidenziati.
Tale correzione, trattandosi di errore materiale relativo a poste valutate in sede di redazione dello Stato patrimoniale iniziale, dovrà avvenire come di seguito indicato (si prendono ad esempio i valori dell´immobile oggetto del quesito):

Dare
Contributi in c/capitale all´1/4/2008 (o comunque iniziali) 106.709,35 Euro

Avere
Fondo ammortamento immobile 106.709,35 Euro

Pertanto nella Situazione patrimoniale iniziale, il bene in questione risulterà iscritto nell´Attivo - Fabbricati, per il valore catastale rivalutato del 5% ossia per Euro 1.094.454,95 e nel Passivo, per lo stesso valore, tra i "Contributi in c/capitale all´1/4/2008".
Per tale immobile, così come tutte Immobilizzazioni materiali ed Immateriali, le quote di ammortamento decorreranno dal 1/4/2008 e dovranno essere calcolate sul valore storico di iscrizione nello Stato patrimoniale iniziale, nell´esempio in oggetto corrispondente ad Euro 1.094.454,95 (aliquota di ammortamento di riferimento per tali beni: 3,03%).

Al momento della predisposizione del Bilancio consuntivo d´esercizio anno 2009 è necessario menzionare, in maniera corretta e puntuale, tale operazione in Nota integrativa.

Domanda 36 - pubblicata in data 14 gennaio 2010

Le Asp sono obbligate ad emettere mandati e reversali? In caso affermativo, in base a quale normativa?

La L.R. n. 2/2003, con la quale sono definiti i principi ed i criteri per il riordino e la trasformazione delle Ipab in Asp prevede, in particolare, in luogo della contabilità finanziaria adottata dalle ex IPAB, un sistema di contabilità di tipo economico in cui il Bilancio di previsione non ha più funzione autorizzatoria, bensì diventa uno strumento di programmazione e controllo dell´attività dell´azienda. Le Aziende si dotano di un "Regolamento di contabilità" con cui si introduce la contabilità economica, sulla base dello schema tipo approvato con D.G.R. n. 279/07. Ciò premesso, è opportuno precisare che il passaggio ad un diverso sistema contabile non cambia in alcun modo la natura del rapporto che sussisteva tra disciolte IPAB e Tesoriere, in quanto, anche a seguito del riordino attuato dalla LR n. 2/2003, le aziende mantengono la veste di Ente Pubblico non profit. Stante la natura giuridica pubblica è evidente come le Asp gestiscano risorse monetarie pubbliche dovendosi conseguentemente avvalere di un servizio di tesoreria.
Le Asp infatti, secondo quanto previsto dallo Schema tipo di Statuto validato dal Comitato regionale ed individuato nelle linee guida regionali per la definizione dei programmi delle trasformazioni aziendali, rispettivamente in data 17 giugno 2005 e 2 febbraio 2006, a cui le Asp si sono uniformate, si avvalgono del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario (individuato previo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, in analogia a quanto contemplato nel T.U. delle Leggi sull´ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, così come stabilito anche dal Regolamento di contabilità adottato dalle ASP medesime) a ciò autorizzato e regolato da apposita convenzione/contratto deliberata dall´Organo consiliare dell´Ente.
Il servizio di tesoreria nelle Asp, si sostanzia in un servizio di cassa e comporta compiti e responsabilità diverse per l’Istituto bancario che lo gestisce, non essendo lo stesso obbligato ad operare nel rispetto degli stanziamenti di bilancio. Questa tipologia di servizio consiste nella gestione di operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati), tramite i quali si individua il funzionario responsabile dell´Asp. L´emissione di ordinativi di incasso e pagamento evidenziano inoltre i flussi finanziari in entrata e in uscita e quindi il controllo degli stessi da parte del tesoriere-cassiere con conseguente assunzione di responsabilità dello stesso, elemento caratterizzante il rapporto Ente pubblico/Tesoriere.
I titolari del servizio di tesoreria, infatti, dovendo "maneggiare" denaro pubblico, assumono la qualifica di "agenti contabili" di cui all´art. 178 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e sono pertanto soggetti all´obbligo del conto giudiziale e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sull´obbligo dei tesorieri di rendere il conto giudiziale si richiama l´insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell´Ente pubblico è consentito sottrarsi alla garanzia costituzionale della correttezza della gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale (vedasi sent. Corte Costituzionale n. 1007/1988).

Domanda 37 - pubblicata in data 19 gennaio 2010

Si chiede se Il Bilancio economico preventivo annuale, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione siano da presentare in Regione. Questa Asp provvede alla pubblicazione di tali documenti all´albo pretorio del Comune e alla pubblicazione sul sito dell´Ente: si chiede se sia corretto.

La delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 che definisce le norme e i principi che regolano l´autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto dalla L.R. n.2/2003, all´Allegato 5 - Funzioni regionali - prevede: "L´Azienda, ...é costituita dalla Regione che ne approva lo statuto e le successive modifiche. La Regione definisce con proprio successivo atto ulteriori norme e principi che regolano l´attività delle Aziende ed in particolare: i casi di incompatibilita´ e decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione, i casi di revoca del Consiglio di amministrazione o di suoi componenti da parte dell´Assemblea dei soci, i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei Consigli di amministrazione e dei direttori, le modalità per la pubblicizzazione dei documenti contabili...".

Relativamente alla gestione, come ribadito più volte anche durante gli incontri della formazione regionale per le Asp, e secondo quanto stabilito dalla L.R. n.2/2003 art. 25, commi 13) e 14), sono i Comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le Province, che svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell´attività delle Aziende e la Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione del sistema delle Aziende. Le Aziende, al fine di consentire tali funzioni, trasmettono annualmente alla Regione ed ai Comuni, singoli o associati, una relazione sull´andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale. Non vi è l´obbligo, pertanto, da parte delle Asp di presentare in Regione alcun documento contabile obbligatorio.

La pubblicazione dei documenti contabili obbligatori delle Asp, e pertanto anche di quelli relativi alla programmazione, deve avvenire, ai sensi della deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 179/2008 - All. 4 - entro 7 giorni dall’adozione da parte del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei soci, pena la decadenza degli atti medesimi, per 15 giorni consecutivi all´Albo pretorio del Comune dove l´ASP ha sede legale. Le Asp sono tenute, per la medesima normativa, ad aggiornare tempestivamente i propri siti Internet con la pubblicazione di documenti riportati in un elenco analitico che però non contempla i documenti contabili obbligatori: è comunque buona norma la pubblicazione di tali documenti sul sito internet aziendale.

Domanda 38 - pubblicata in data 3 febbraio 2010

Una ASP deriva dalla fusione di due IPAB: A e B.
L´IPAB A aveva stipulato, prima della trasformazione, un preliminare di permuta che prevedeva la permuta di quote edificatorie oltre al pagamento di una cifra in denaro di euro 1.000.000.
L´ASP incassa una parte della somma in denaro pari ad euro 20.000 (di fatto da utilizzare per il pagamento di vari professionisti che hanno elaborato tutti gli atti correlati).
Si chiede quale sia il trattamento contabile corretto relativo ai 20.000 euro".


Dato che l´Ipab A era già in possesso del preliminare di permuta (contratto) che determinava l´obbligazione sorta e quindi l´iscrivibilità del credito, l´Ipab A, in sede di redazione del Conto consuntivo alla data di cessazione e trasformazione in Asp doveva inserire al Titolo II (Movimento di capitali) ¿ Entrate - un residuo attivo (sia per la somma relativa alla permuta delle quote edificatorie che del 1.000.000 di euro da ottenere in contanti) ed il residuo passivo per il corrispondente valore tra le Spese.
In sede di redazione dello Stato Patrimoniale iniziale dell´Asp, (e quindi anche nel prospetto di raccordo) tale importo non poteva essere iscritto fra i crediti ed il correlativo impegno non poteva essere iscritto fra i debiti, in considerazione del fatto che il trasferimento giuridico delle quote edificatorie avviene solo dopo il rogito notarile e quindi, le stesse, all´atto della fusione erano ancora nella proprietà dell´Asp e come tali dovevano essere contabilizzate nell´ambito dell´attivo immobilizzato (beni immateriali se con valorizzazione autonoma o nell´ambito delle immobilizzazioni materiali se comprese nel valore di un terreno). Solo dopo l´atto notarile di cessione le quote in oggetto dovranno essere contabilmente dismesse e si dovrà rilevare, in contropartita, il relativo incasso (parte in contanti e parte tramite altri beni pluriennali, trattandosi di permuta); il maggior valore introitato rispetto a quello contabile all´atto della cessione, dovrà essere iscritto nell´ambito dei "Contributi in Conto Capitale da utilizzare" per futuri investimenti.
Come previsto nella "bozza di Piano dei conti" fornita in occasione della formazione regionale alle Asp, detti contributi si utilizzeranno per la sterilizzazione delle quote di ammortamento connesse ai futuri investimenti da effettuarsi. All´atto del loro utilizzo verranno poi girocontati al conto "Contributi in c/capitale utilizzati", nell´ambito della medesima categoria.
Tale somma dovrà essere inoltre prevista tra le disponibilità (Fonti di finanziamento) del budget degli Investimenti dell´Asp.

Domanda 39 - pubblicata in data 25 febbraio 2010

Una Asp, nell´ottobre 2009 a seguito di eredità ha ricevuto la donazione di due immobili, titoli di facile smobilizzo e denaro contante, il tutto senza vincolo di destinazione.
Stando al manuale operativo per le A.S.P., il punto 4.1.3. riporta testualmente: "le donazioni di cespiti non strumentali e senza vincolo di destinazione vanno rilevate nell´esercizio in cui il trasferimento si perfeziona sotto il profilo giuridico, nei proventi straordinari del conto economico".
Si richiedono spiegazioni dettagliate dei conti da utilizzare per la redazione del Bilancio.


In via generale si afferma che contabilmente, così come previsto anche nel Manuale operativo per le Asp "I criteri di valutazione delle poste del Bilancio d´esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" - Documento n. 16 - Donazioni, contributi ed altre liberalità da privati, paragrafo 4.1.3 -), è possibile contabilizzare le donazioni di cespiti non strumentali e senza vincolo di destinazione nell´esercizio in cui il trasferimento si perfeziona sotto il profilo giuridico, nei proventi straordinari del conto economico ed esattamente nella Voce E 20 a) "Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali", così come previsto anche nel Principio contabile - OIC - n. 16 al punto D.II.d).
Tali operazioni, così contabilizzate anche in un´ottica di opportunità aziendale, dovranno essere analiticamente evidenziate e motivate nell´apposito prospetto previsto nell´ambito della Nota Integrativa del Bilancio d´esercizio di riferimento e sottoposte all´Organo di Revisione contabile.

Le scritture contabili da effettuarsi saranno pertanto le seguenti:

Dare
Fabbricati del patrimonio disponibile (B II 4))
Altri Titoli (tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C III 2))
C/C Tesoriere (C IV 2))

Avere
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali (E 20 a))

Ovviamente le quote annuali di ammortamento relative a tali fabbricati dovranno essere finanziate con risorse proprie in quanto non potranno beneficiare della sterilizzazione.

Tuttavia, anche coerentemente al principio di conservazione del patrimonio, fortemente auspicato dalla Regione e richiamato nel Manuale operativo medesimo, se con atto amministrativo dell´Organo competente, a questi immobili non strumentali (senza vincolo di destinazione) si attribuisce vincolo di strumentalità, il valore di tali immobilizzazioni potrebbe essere contabilizzato tra le Attività alla Voce B II - Immobilizzazioni materiali - ed il corrispondente valore potrebbe essere rilevato nell´ambito del punto A V del patrimonio netto aziendale - Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione - da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di ammortamento.

Domanda 40 - pubblicata in data 25 febbraio 2010

Un´ASP, a seguito di interventi di ristrutturazione sull´immobile eseguiti prima della trasformazione, ha contratto mutui per complessivi euro 1.000.000,00.
Considerato che le quote di ammortamento vengono sterilizzate, l´unica fonte finanziaria che permette di pagare la quota capitale del mutuo è data dall´Utile.
Chiedo se è bene evidenziare nella relazione al bilancio la quota di utile che è destinata al rimborso del finanziamento (per la sola quota capitale) o se c´è una soluzione alternativa (ad esempio non sterilizzare tutta la quota di ammortamento).

Si ritiene da subito opportuno precisare che il sistema di contabilità economica, al contrario della contabilità finanziaria in precedenza adottata, non ha nessun "collegamento" di tipo contabile fra l´acquisizione di immobilizzazioni ed i mutui (non applicabile quindi quanto avveniva all´interno del ex Titolo II del sistema di contabilità finanziaria), avendo tali conti autonoma rappresentazione ed incidenza sul patrimonio e sul risultato economico aziendale. Al fine di un perseguimento dell´equilibrio economico-finanziario tali elementi devono trovare collocazione nell´ambito della programmazione degli investimenti (budget patrimoniale, di cui all´Art. 4, comma 2, lett. b) dello Schema tipo di Regolamento di contabilità adottato con D.G.R. n. 279/07).
Fatta tale premessa si precisa che quanto citato nel quesito non genera alcun problema contabile, trattandosi di poste che erano preesistenti alla costituzione dell´Asp e che sono state collocate nell´ambito dello Stato Patrimoniale iniziale (vedasi prospetto di raccordo fra l’ultimo Rendiconto finanziario e lo Stato Patrimoniale iniziale di cui all´Allegato n. 3 A) del regolamento sopra citato) ed hanno inciso nell´ambito della determinazione del Patrimonio Netto aziendale.
Le fonti finanziarie utili al pagamento delle quote del mutuo sono assolutamente indipendenti dal tipo di contabilità adottata e devono/dovevano essere previste già all´atto della stipula dello stesso; la sterilizzazione degli ammortamenti è un indubbio "privilegio" contabile concesso alle Asp, per cui risulta impossibile comprendere le ragioni tecnico contabili ad una sua non applicazione, oltre al fatto che tale "meccanismo" non ha nessuna incidenza sull´aspetto finanziario della gestione a cui fate riferimento nell´ambito del quesito (fonti liquide necessarie al rimborso del mutuo).
Infine l´utile generato dalla gestione, non può che essere destinato secondo quanto previsto dello Statuto e/o deliberato dall´Assemblea. Tecnicamente è del tutto impossibile nell´ambito del sistema di contabilità economico-patrimoniale destinare quote di utili alla copertura di rate di mutuo; essendo l´utile elemento del patrimonio netto, lo stesso potrà essere destinato ad un suo reinvestimento (ad es. in c/capitale) o ad un suo utilizzo (copertura di perdite future o pregresse), ovvero sempre e solo all´interno di poste del patrimonio netto, escludendo a priori la possibilità di una sua distribuzione ai soci.

Domanda 41 - pubblicata in data 23 marzo 2010

All´art. 8 del Regolamento di contabilità regionale è prevista la pubblicazione all´albo pretorio dei Comuni di una sintesi dei documenti contabili costituenti il bilancio consuntivo.
Non viene però indicato alcun tempo di durata della pubblicazione; i Comuni chiedono quindi come procedere (30 giorni?). Si chiedono informazioni in merito.

Alla luce di quanto già segnalato nella F.A.Q. n. 37, si ribadisce che, ai sensi della deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 179/2008 "Definizione di norme e principi che regolano l´autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648)" - All. 4 - , successiva alla D.G.R. n. 279/07 di approvazione dello schema tipo di Regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona di cui all´art. 25 della L.R. n. 2/2003, la pubblicazione degli atti che approvano i seguenti documenti contabili obbligatori delle Asp:
a) piano programmatico;
b) bilancio pluriennale di previsione;
c) bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
d) bilancio consuntivo d´esercizio, con gli allegati indicati all´articolo 6 del Regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2007;deve avvenire entro 7 giorni dall´adozione da parte del Consiglio di amministrazione e dell´Assemblea dei soci, pena la decadenza degli atti medesimi, per 15 giorni consecutivi all´Albo pretorio del Comune dove l´ASP ha sede legale.

Le Asp sono tenute inoltre, ai sensi della medesima normativa, ad aggiornare tempestivamente i propri siti Internet pubblicando:
- i propri statuti;
- i nominativi dei componenti degli organi e del Direttore;
- la descrizione delle proprie attività e delle sedi di erogazione dei servizi;
- i nominativi ed i recapiti da contattare per ottenere ulteriori informazioni sull´attività e sulle modalità di erogazione ed accesso ai servizi dell’Azienda.

Pur non essendo contemplati i documenti contabili obbligatori, è comunque buona norma la pubblicazione di tali documenti sui siti internet aziendali.

Domanda 42 - pubblicata in data 25 marzo 2010

Si richiedono chiarimenti in merito ai criteri di determinazione degli importi massimi di anticipazione di cassa che le ASP possono chiedere al proprio Tesoriere.

Le Asp si avvalgono del servizio di Tesoreria svolto da un Istituto bancario (individuato previo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, in analogia a quanto contemplato nel T.U. delle Leggi sull´ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, così come stabilito anche dal Regolamento di contabilità adottato dalle ASP medesime) a ciò autorizzato e regolato da apposita convenzione/contratto. Ai fini della determinazione dell´importo massimo dell´anticipazione di cassa per le Asp è opportuno precisare che non esistono vincoli legislativi in merito e per questa ragione tali limiti devono essere definiti nella convenzione/contratto di cui sopra. Si ritiene utile in tale sede precisare che i "conti" dell´ultimo bilancio consuntivo d´esercizio o bilancio annuale economico preventivo approvato (scelta anch´essa da effettuarsi nell´ambito della convenzione/contratto) da prendere a riferimento per il calcolo dell’anticipazione in oggetto possano essere quelli di seguito indicati:
A) Valore della produzione
1) Ricavi da attività per servizi alla persona
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
5) Contributi in conto esercizio
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

Domanda 43 - pubblicata in data 28 aprile 2010

Si chiede se esiste un modello predefinito da utilizzare per la compilazione dell’inventario e se le modifiche apportate all’inventario stesso debbano essere approvate con delibera. Si chiede inoltre se l’eventuale delibera debba poi essere trasmessa alla Regione.

L´allegato 3 - Autonomia patrimoniale - della Delibera di Consiglio 624/2004, "Definizione di norme e principi che regolano l´autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all´articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)..." stabilisce che le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile e le alienazioni del patrimonio disponibile sono approvate dall´Assemblea dei Soci, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale con il parere obbligatorio (e vincolante nel caso di trasformazione di patrimonio da indisponibile a disponibile) del soggetto che ha effettuato il conferimento del bene.
A seguito delle operazioni gestionali sopra descritte, è necessario l´aggiornamento dell´inventario dell´Asp, anch´esso deliberato dall´Assemblea dei Soci e che deve essere successivamente trasmesso in Regione.
Allo stato attuale non risulta l´esistenza di un modello predefinito per la compilazione dell´inventario.

Domanda 44 - pubblicata in data 28 giugno 2010

Si chiedono dettagli sulle stampe obbligatorie dei libri contabili, in particolare se oltre all´obbligo della stampa del libro giornale del registro degli inventari (obbligatori in quanto la normativa per le Asp richiama gli articoli del Codice Civile) ci siano altre stampe da effettuare e tenere agli atti.
I registri Iva dovrebbero essere obbligatori ai sensi della normativa Iva in generale.
I partitari clienti e fornitori devono essere stampati? E’ obbligatorio? E´ buona norma?
Si chiede conferma se, Il registro cespiti, derivando da una normativa fiscale sia obbligatorio per le Asp.

Si chiede, inoltre, se siano necessarie stampe riepilogative di mandati e reversali o sia sufficiente laregistrazione fatta in contabilità e che, naturalmente, si evince dal libro giornale.

L´art. 1, comma 161 della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) ha apportato modifiche all´art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/94 (prevedeva la necessità di procedere alla stampa dei libri contabili tenuti con sistemi meccanografici su carta entro il termine di presentazione del modello Unico), stabilendo che il termine di scadenza per procedere alla stampa è entro tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni annuali.
In base al D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi ed IVA), scade l´ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d´imposta.
Ai fini dell´adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d´imposta.
Le Asp, con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare, dovranno presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 30 settembre 2010. Conseguentemente, per l´anno 2010 i soggetti, quali le Asp, che presentano la dichiarazione Modello Unico entro il 30 settembre dovranno empiere all´obbligo di stampa del Libro Inventari e del Libro Giornale, da bollarsi secondo le normative in vigore, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010.
Si ricorda che, oltre al libro giornale e al libro inventari, ai sensi dell´art. 9, comma 1) della D.G.R. n. 279/07 (approvazione dello schema tipo di Regolamento di contabilità per le Asp), deve essere obbligatoriamente tenuto anche Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell´Organo di revisione contabile.
Ai sensi dell’art. 2220 del Codice Civile, i documenti contabili obbligatori devono essere conservati per dieci anni dalla data dell´ultima registrazione (ai fini fiscali l´obbligo di conservazione vale fino alla definizione dell´eventuale accertamento riguardante il corrispondente periodo d´imposta).
Relativamente ai Libri sociali, Il Codice Civile non impone agli enti non commerciali alcun obbligo di tenuta.
Tenendo quindi conto della mancata previsione normativa per individuare i Libri sociali che ogni Ente deve istituire, si può fare riferimento alle norme sull´ordinamento e sull´amministrazione previste dallo Statuto: conseguentemente risultano obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo Statuto o dai Regolamenti aziendali. Si ritiene comunque di potere suggerire che, anche in mancanza di una specifica previsione in tal senso, risulta comunque opportuna l´istituzione di quei libri che consentano di rendere conto dell´attività svolta dall´Ente e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell’Ente, così come previsti dal medesimo Statuto.
Tra i Libri sociali raccomandati per le Asp si segnalano il Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed il Libro delle adunanze dell’Assemblea dei Soci.
Detti libri possono essere utilizzati in forma libera, (senza bollatura e vidimazione in quanto contengono atti pubblici), sia come registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata. La vidimazione/bollatura è tuttavia consigliabile in quanto attribuisce efficacia probatoria e data certa alle annotazioni (a titolo esplicativo, si ricorda che i Libri sociali devono essere aggiornati entro 60 gg dalla data di riferimento; ad esempio entro 60 gg dalla data del verbale/delibera).
Relativamente ai partitari clienti/fornitori è buona norma averne evidenza pur non sussistendo alcun obbligo in merito.
Gli ordinativi di incasso (reversali) e pagamento (mandati), rappresentando documenti a valenza contabile, peraltro firmati, devono essere tenuti obbligatoriamente agli atti secondo le norme di carattere generale previste per la conservazione dei documenti contabili, così come sopra evidenziate.
Per quanto riguarda il quesito in materia di adempimenti fiscali, pur non rientrando tale materia tra le competenze del Gruppo regionale di supporto tecnico-contabile alle Asp, si ritiene comunque opportuno segnalare quanto segue:
- in via generale sussiste l´obbligo della tenuta dei registri obbligatori ai fini IVA conformemente alle tipologie di attività svolte e dichiarate/attivate all’interno dell’Ente (contabilità separata ai fini IVA);
- il registro dei cespiti ammortizzabili va alimentato unicamente nel caso in cui le quote di ammortamento assumano, all´interno dell´Azienda, rilevanza ai fini Ires.

Domanda 45 - pubblicata in data 13 settembre 2010

Si chiede se sia da ritenersi opportuna, come norma regolamentare, la previsione del visto di regolarità contabile, inteso come attestazione della copertura finanziaria, sulle delibere e determine adottate che comportano un impegno di spesa, in analogia alle disposizioni previste dal Dlgs n. 267/00 (artt. 49, 151, 153) per gli enti locali.

Nel ricordare che il sistema di contabilità economico-patrimoniale prevista per le Asp della Regione Emilia-Romagna di cui al Regolamento di contabilità adottato con D.G.R. n. 279/2007 non prevede alcuna assunzione di impegno di spesa (elemento caratterizzante il sistema di contabilità finanziaria), si precisa quanto segue:

- i documenti contabili di programmazione, ed in particolare il Documento di budget, prevedono l´assegnazione di risorse economiche il cui utilizzo è di diretta responsabilità dei singoli "assegnatari". Conseguentemente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria risulta quindi superato nell´ambito degli atti amministrativi adottati dalle Asp.

- La congruità della spesa rispetto ai Documenti di Programmazione è attestata nell´ambito della regolarità tecnico-amministrativa espressa dal Responsabile di Budget, così come previsto dai singoli Regolamenti aziendali adottati.

Domanda 46 - pubblicata in data 15 settembre 2010

Si chiede se il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010, manovra d´estate, contenga disposizioni applicabili alle Asp.

In particolare:

Il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (manovra d´estate), prevede misure a carico delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall´ISTAT ai sensi della Legge n. 196/09, comma 3, art.1). A una prima verifica dell´elenco le Asp e le ex Ipab non risultano inserite. Si chiede conferma di tale impostazione. In caso affermativo, si chiede quali disposizioni della manovra d´estate si applichino alle Asp con particolare riferimento:

- agli articoli 5 e 6 riguardanti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi (costi relativi agli Organi - CDA e Revisori dei conti)
- all´articolo 9 in tema di assunzioni, turn over, formazione e retribuzione del personale

Il Gruppo di lavoro regionale per il supporto tecnico contabile alle Asp, nel precisare che i quesiti sopra riportati non rientrano nell’ambito delle specifiche competenze del Gruppo medesimo e considerato che la norma in argomento (D.L n. 78/2010 così come convertito con modificazioni in L. n. 122/2010) contiene disposizioni diverse applicabili a seconda dei casi a Soggetti pubblici diversi, ritiene necessario che si valuti l´applicabilità della singola disposizione al singolo caso concreto.

Come già affermato nella FAQ n. 19, la Legge Regionale n. 2/2003 individua all´art. 25 comma 1°, la natura giuridica delle Asp, che vengono definite Soggetti giuridici di diritto pubblico (secondo quanto previsto all´Art. 10 comma 1° punto b) della Legge n. 328/2000), non aventi fini di lucro, potendole quindi collocare fra gli Enti pubblici non economici (locali e non territoriali).

Al fine di fornire un supporto operativo utile all´interpretazione del DL. n. 78/2010 citato si ritiene opportuno segnalare, a puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività in merito ai richiami normativi contenuti nel Decreto in argomento, quanto di seguito indicato:

- le Asp, pur qualificabili come Enti pubblici non economici, non sono contemplate nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, così come individuate dall´Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell´art. 1 comma 3 della L. 31/12/2009 n. 196;

- alle Asp si applicano le disposizioni previste per le Amministrazioni di cui all’Articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165.

Domanda 47 - pubblicata in data 13 ottobre 2010

Un´Asp ha chiuso in perdita il bilancio d´esercizio 2009.
Il Revisore contabile, nella relazione accompagnatoria al bilancio d´esercizio ha espresso il proprio parere al riguardo chiedendo di adottare i necessari provvedimenti per risanare la situazione. A tale richiesta però non è stato assunto alcun provvedimento per risanare la perdita. L´andamento della gestione 2010 lascia prevedere la possibilità che anche il bilancio dell´anno 2010 chiuda con una perdita d´esercizio.
Si chiede, da parte del Revisore contabile, chi si debba provvedere ad informare di tale situazione.

Le disposizioni presenti nell’allegato punto 4 - Autonomia contabile e finanziaria - della Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna n. 624 del 9.12.2004 ribadiscono quanto segue: ...."Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, il Consiglio di amministrazione propone all´Assemblea dei soci un piano di rientro, secondo modalità stabilite dallo statuto; l´approvazione da parte della Assemblea dei soci comporta l´assunzione a carico di ciascun socio della eventuale quota parte di disavanzo non coperta dal piano di rientro".
Inoltre, lo Statuto delle Asp, nell´ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione, deve prevedere una proposta di Piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio e, nell´eventualità in cui il Piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse dovranno essere assunte pro-quota dai soci, secondo le modalità previste dallo Statuto medesimo.
Da quanto si evince dal quesito presentato, nel parere espresso dal Revisore contabile nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio, che ovviamente è stato presentato dal Consiglio di amministrazione all´Assemblea dei soci per l´approvazione, è stato chiesto di adottare i necessari provvedimenti al fine di coprire la perdita dell´esercizio 2009. E´ il Consiglio di amministrazione, come si evince dalla normativa sopra riportata a dover proporre all´Assemblea dei Soci il Piano di rientro a copertura della perdita realizzata nel 2009, tenendo anche conto della relazione (a corredo del Bilancio d´esercizio) predisposta dall´Organo di revisione contabile dell´Asp, le cui funzioni sono evidenziate anche all´interno della FAQ n. 26 (elaborata dal Gruppo regionale per il supporto tecnico-contabile alle Asp).
Si ritiene, pertanto, che il Revisore contabile della scrivente Asp abbia adempiuto alle funzioni rivestite quale Organo di revisione contabile. Per prudenza, si consiglia, nel caso di inadempienza del Consiglio di Amministrazione, di informare direttamente l´Assemblea dei Soci attraverso ulteriore dettagliata relazione rispetto alla mancata presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione di adeguato Piano di rientro a copertura della perdita dell´esercizio 2009 nonchè degli andamenti della gestione 2010.

Domanda 48 - pubblicata in data 3 novembre 2010

Si chiede se sia sufficiente, ai fini della rilevazione delle attività per la predisposizione dello stato patrimoniale iniziale, la valorizzazione dei beni mobili (mobili ed arredi, attrezzature ecc), per i quali non é possibile rilevare il costo storico, in base alla perizia effettuata da una società specializzata in rilevazioni patrimoniali, con particolare riferimento alla pubblica amministrazione ed alle strutture come quelle gestite dalle Asp.

Lo schema tipo di regolamento di contabilità per le Asp, approvato con D.G.R. n. 279/07 definisce i criteri di valutazione delle immobilizzazioni, materiali, immateriali e finanziarie, propedeutici alla predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale dell’Azienda.
Le immobilizzazioni, e nello specifico i beni mobili, dovranno essere valutate con gli opportuni e specifici criteri previsti dall´articolo 2426 del Codice civile, ossia al costo di acquisto o di produzione.
Ai fini del valore di iscrizione nello stato patrimoniale iniziale occorre distinguere se il bene originariamente entrato nella disponibilità dell´ex Ipab sia stato: a) acquistato, b) prodotto, c) donato. A tal proposito, nel regolamento sopra citato, vengono date specifiche ed analitiche indicazioni.
Nell´impossibilità di adottare i criteri di valutazione al costo di acquisto o di produzione, come rileva il quesito, in sede di redazione dello stato patrimoniale iniziale, potrà adottarsi, per la valutazione dei beni mobili il "valore di mercato". Il "valore di mercato" dovrà risultare da apposite perizie asseverate, redatte eventualmente anche da società specializzate in rilevazioni patrimoniali. Nel dettaglio, la perizia asseverata viene resa "sotto la propria personale responsabilità" a prescindere dalla formalità del giuramento; il soggetto/società che sottoscrive la perizia ne attesta comunque la veridicità del contenuto, rispondendone per eventuali falsità.

Domanda 49 - pubblicata in data 22 dicembre 2010

Dal controllo di gestione dell´ASP eseguito al 30/06/2010 risultano degli scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione 2010 approvato dall´Assemblea dei Soci dell´ASP; si chiede se necessita adottare degli atti ufficiali per le relative variazioni del Bilancio di Previsione 2010

Premesso che le Asp hanno adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale che si differenzia in maniera sostanziale dal previgente sistema di contabilità finanziaria, si ricorda che l’Art. 5 comma 4) del Regolamento di contabilità adottato con D.G.R. n. 279/2007 prevede: "Il Budget dovrà essere periodicamente monitorato attraverso un sistema di rilevazioni per il controllo gestionale, attraverso il quale si possa oggettivamente verificare l’attività svolta, i relativi costi, i risultati ottenuti ed i relativi rendimenti".
Ogni Ente è comunque tenuto a dotarsi di un proprio Regolamento attuativo del Regolamento contabile regionale sopra citato. Per quanto riguarda le regole amministrativo-contabili interne ad ogni Asp, relativamente ai criteri da utilizzarsi per i monitoraggi periodici, nonché per le eventuali revisioni del Bilancio economico preventivo annuale e connessi budgets aziendali, si rimanda pertanto ai regolamenti interni.

Domanda 50 - pubblicata in data 22 dicembre 2010

Un´Asp nel 2009 ha conseguito una perdita d’esercizio pari a €. 1.500.000 ed il Consiglio di Amministrazione non ha potuto presentare un piano di rientro per la copertura. Pertanto l’Assemblea dei Soci ha approvato, con propria deliberazione, che la copertura venisse posta a carico del socio di maggioranza dell´azienda (comune).
La copertura della perdita, da parte del socio di maggioranza dell´azienda è avvenuta attraverso l´apporto della nuda proprietà di una casa protetta già gestita dall´Asp che ne detiene il diritto d´uso, e la delibera del consiglio comunale recita:
"...la modalità di copertura delle perdite mediante l’apporto di attività immobilizzate è prevista dal “Manuale operativo Asp"... a norma di detto manuale l´azienda dovrà rilevare in contropartita dell´attività apportata la diretta diminuzione della perdita oggetto di copertura...
La copertura della perdita in questione avviene tramite apporto della nuda proprietà della casa protetta. Il valore della nuda proprietà dell´immobile è stimato in €. 1.550.000,00 (ai beni mobili il Comune non ha attribuito nessun valore in quanto già completamente ammortizzati.

Si chiede:

  1. quali siano le scritture contabili che l´azienda deve effettuare e se sia possibile sterilizzare l´ammortamento del bene essendo lo stesso un fabbricato indisponibile utilizzato per finalità istituzionali;
  2. si chiede se il maggior valore attribuito alla nuda proprietà del bene (€. 50.000,00) rispetto a quello attribuito per la copertura della perdita, possa essere utilizzato per sterilizzare ammortamenti di beni (e quali scritture effettuare);
  3. si chiede come devono essere trattati i conti relativi alle "Migliorie su beni di terzi" (che vengono regolarmente ammortizzate e sterilizzate) e dei conti d´ordine - Beni di terzi in comodato - (ove è stato iscritto il valore della struttura in diritto d’uso col criterio del valore catastale rivalutato del 5%).


Relativamente ai quesiti di cui al n. 1 e 2) si ricorda che, come previsto dal manuale operativo per le Asp "I criteri di valutazione delle poste del Bilancio d´esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" nel Documento 2 par. 4.6.2 sono sottoposti alla procedura di sterilizzazione degli ammortamenti i soli beni ad utilità pluriennale acquisiti con contributi in conto capitale, con finanziamenti vincolati all´acquisto di beni pluriennali o che sono entrati nel patrimonio aziendale a seguito del conferimento iniziale. Non essendo il caso in esame rientrante in una delle casistiche sopra menzionate, non è possibile sterilizzare le quote di ammortamento del fabbricato già in uso da questa Asp ed utilizzato ai fini istituzionali, del quale si acquisisce la nuda proprietà attraverso delibera del Comune socio di maggioranza. E´ possibile, tuttavia, sterilizzare gli ammortamenti per la sola quota eccedente il valore della nuda proprietà del fabbricato pari a Euro 1.550.000 e la perdita d´esercizio 2009 pari a Euro 1.500.000, cui l´apporto da parte del Comune socio di maggioranza è destinato, ossia per Euro 50.000.
La scrittura contabile che dovrà effettuare l´Asp al momento del trasferimento della nuda proprietà del fabbricato sarà pertanto la seguente:

Dare Avere
Fabbricati (nuda proprietà) 1.550.000
Contributi per ripiano perdite 1.500.000
Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti 50.000

A titolo esemplificativo supponiamo che l´ammortamento decorra dall´anno 2011. Al 31.12.2011 l´ammortamento verrà calcolato come segue:
Quota ammortamento fabbricato Euro 46.965 (3,03% del valore del fabbricato = 1.550.000)

Si dovrà poi calcolare proporzionalmente la quota di contributi in c/capitale da utilizzarsi per la sterilizzazione della quota di ammortamento:
Euro 50.000 x 3.03% = Euro 1.515,00 Quota d’ammortamento sterilizzabile
Euro 46.965,00 - Euro 1.515,00 = Euro 45.450,00 Quota d´ammortamento non sterilizzabile

Relativamente al quesito di cui al n. 3), le "Migliorie su beni di terzi" devono essere contabilizzate tra le Attività, nell’apposito conto B) I 5). Trattandosi nel caso specifico di beni in comodato gratuito, se non esiste una data di scadenza del contratto, la durata del periodo di ammortamento sarà pari a quella stimata in base all’utilità futura delle spese sostenute. Si reputa corretta la rappresentazione, tra i conti d´ordine, del valore della struttura in diritto d´uso (criterio del valore catastale rivalutato del 5%) nell´ambito dei "beni di terzi in comodato".

Domanda 51 - pubblicata in data 19 gennaio 2011

1. I Sindaci - Assessori - Consiglieri Comunali possono far parte del Consiglio di Amministrazione delle ASP?

2. Se non viene approvato il bilancio dell´ASP nei termini previsti, quali sanzioni si rendono applicabili?

Relativamente al quesito di cui al n. 1):

La deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10.06.2008 “Definizione di norme e principi che regolano l´autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648)”, individua e definisce nell’Allegato al punto 1.2 le cause di “Incompatibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione”; nello specifico prevede che non possono essere nominati componenti dei Consigli di amministrazione delle Asp: …i componenti degli organi degli enti pubblici territoriali soci…

Relativamente al quesito di cui al n. 2):

Le disposizioni presenti nell’allegato punto 4 - Autonomia contabile e finanziaria - della Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna n. 624 del 9.12.2004 ribadiscono quanto segue:...Il bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e relazione gestionale. Esso viene deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile e sottoposto, corredato da apposita relazione dell´Organo di revisione contabile (che ai sensi della medesima deliberazione esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell´Azienda),all´Assemblea dei soci che lo deve approvare entro il 30 giugno…

E’ opportuno a tal fine ricordare che a seguito della modifica dell’Art. 117 della Costituzione le Regioni hanno potestà legislativa in materia di Asp e conseguentemente i termini di approvazione del bilancio consuntivo d´esercizio sono unicamente quelli di cui alla citata Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna. Non è pertanto nemmeno possibile applicare alle Asp il maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell´articolo 2364 C.C..

Tali termini sono da considerarsi ordinatori e non perentori in quanto la normativa regionale non prevede l’applicazione di sanzioni (come per esempio per gli Enti Locali all’art. 141 del TUEL) nel caso in cui questi non vengano rispettati.

Domanda 52 pubblicata in data 28 settembre 2011

“Un'Azienda Servizi alla Persona al momento della costituzione ha iscritto in nello stato patrimoniale, con valore catastale, alcuni terreni agricoli alla voce terreni del patrimonio disponibile. Su tali terreni insistevano fabbricati rurali che in quanto iscritti al catasto fabbricati erano privi di rendita e che pertanto non sono stati valorizzati nello stato patrimoniale iniziale.

Dopo la costituzione tali fabbricati hanno perso i requisiti di ruralità e sono stati iscritti al catasto fabbricati quali civili abitazioni assumendo di conseguenza una rendita catastale autonoma.

Tale mutazione deve essere considerata quale rivalutazione?”

La trasformazione di fabbricati rurali in fabbricati ad uso di civile abitazione con iscrizione al relativo catasto urbano ed assegnazione di autonoma rendita, non comporta, in questo caso, la variazione del Fondo di dotazione in quanto, al momento della predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale tali beni, essendo privi di rendita non sono stati valorizzati e non hanno partecipato alla determinazione del Fondo di dotazione.

Al momento dell’assegnazione agli stessi di autonoma rendita catastale, occorre effettuare in contabilità la seguente scrittura contabile:

Dare Avere

Fabbricati del patrimonio disponibile X

Contributi in c/capitale X

trattando pertanto l’operazione contabile, alla stregua di un apporto iniziale.

Al momento dell’iscrizione dell’Immobilizzazione nell’Attivo patrimoniale, si inizierà a calcolare l’ammortamento; le quote d’ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione tramite l’utilizzo dei relativi contributi in c/capitale, iscritti come contropartita contabile nell’ambito del Patrimonio Netto.

Si precisa infine che la fattispecie descritta nel quesito non rientra nell’ambito delle rivalutazioni patrimoniali (vedasi Documento 2) paragrafo 4.2 del Manuale operativo per le Asp – I criteri di valutazione delle poste del Bilancio d’esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, pubblicato a cura della Regione Emilia-Romagna).

Domanda 53 pubblicata in data 24 ottobre 2011

“Un’ASP che ha realizzato disavanzi considerevoli, era in procinto di effettuare le pratiche per la vendita di patrimonio disponibile (a copertura appunto di disavanzi che i Comuni soci hanno dichiarato di non essere in grado di ripianare), si è scoperto però che gli immobili (appartamenti e relative autorimesse) risultano essere di proprietà di un Comune socio (e non dell'ASP) in quanto a suo tempo il Comune suddetto non aveva mai tramutato in rogiti quanto deliberato.

Ora, nel piano di trasformazione tale patrimonio risultava di proprietà dell'ex IPAB X, figurando quindi come conferito dal Comune suddetto, ai fini della ripartizione delle quote. Tale patrimo è poi stato inserito nella Situazione patrimoniale iniziale dell'ASP derivante dalla fusione fra le due uniche IPAB del Distretto). Il valore contabile iscritto in bilancio è pari a zero, in quanto tali fabbricati (costruiti a metà degli anni settanta) sono stati ritenuti completamente ammortizzati. Il loro valore, calcolato con il sistema della rendita catastale al momento della trasformazione (1° agosto 2008), era di Euro 761.800.

Poiché ora il Comune socio (non appena ridefinite le quote in base ai servizi effettivamente apportati nell'ASP dai diversi Comuni Soci) intende regolarizzare tale situazione (con ogni probabilità attraverso il "conferimento" di tali beni), si chiede:

  1. 1. se nel bilancio dell'ASP, a fronte di tale (nuovo?) conferimento deve essere effettuata qualche scrittura contabile;
  2. 2. se a fronte del conferimento, che comporterà un atto notarile di trasferimento di proprietà, questa ASP dovrà versare le imposte (Registro - ipotecaria - catastale) nella misura complessiva ordinaria sul valore di conferimento, oppure se vi sono norme che consentano una riduzione od azzeramento delle imposte.
  • Relativamente al quesito di cui al punto 1) si ritiene che gli immobili in questione, in quanto già iscritti nel bilancio dell’Asp, non debbano essere oggetto di alcuna scrittura contabile; si ritiene infatti sufficiente l’adozione di specifico atto deliberativo da parte del Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea dei Soci nel caso la regolarizzazione della proprietà avvenga in sede di modifica statutaria. Si ritiene opportuno segnalare, in merito a quanto esposto nel quesito, che la competenza ad effettuare la volturazione catastale degli immobili oggetto di conferimento al momento della costituzione dell’Asp da parte dei Comuni, era in capo all’Asp medesima, spettando ai Comuni unicamente l’obbligo di adottare proprio atto deliberativo.
  • Relativamente al quesito di cui al punto 2) in merito alla disciplina delle agevolazioni fiscali, si precisa che l’art. 4 comma 4 del D.Lgs 4 maggio 2001 n. 207, prevede che in sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull’incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. Tale agevolazione fiscale è stata poi procrastinata tramite leggi finanziarie successive fino al 31.12.2009. Allo stato attuale non si ravvisa pertanto l’applicabilità delle agevolazioni fiscali anzidette alla fattispecie in oggetto.

Pare utile ricordare il comma 5) dell’art. 13 del del D.Lgs 4 maggio 2001 n. 207, che prevede che “I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi”.

Si segnala infine come, per i conferimenti avvenuti successivamente al 31.12.2009 avvenuti tramite atto pubblico, detti "apporti" siano stati assoggettati ad una imposta fissa, in quanto tali passaggi di proprietà non hanno per oggetto il trasferimento di proprietà immobiliari, ma soltanto ricognizione della proprietà ed identificazione di cespiti già trasferiti in forza dei provvedimenti legislativi (D.Lsg n. 207/2001) ed amministrativi (Delibera dei Comuni).

Domanda 54 pubblicata in data 2 marzo 2012

Un’Asp, in base alle disposizioni contenute nella L.R. n.2/2003, in sede di trasformazione con effetto dal 1.1.2008, applicava per la valutazione del proprio patrimonio immobiliare, il valore previsto ai fini fiscali. L’introduzione dell’I.M.U. dal 1.1.2012, prevede la rivalutazione del patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. n.201/2011. Si richiede se anche il patrimonio dell’Asp debba essere rivalutato secondo gli stessi principi o se invece, nulla sia da modificare.

In merito all’adeguamento del valore iscritto nell’ambito dello Stato Patrimoniale iniziale, con riferimento ai beni immobili, questo non dovrà essere modificato per le ragioni sotto riportate.

  • L’Art. 13 del D.L 201/2011, così come convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce le modalità di determinazione della base imponibile ai soli fini del calcolo dell’imposta municipale sperimentale. Relativamente a quest’ultima è qui opportuno precisare che l’Art. 8 comma 4, del D. Lgs. 23/2011 prevede che la base imponibile dell’imposta municipale propria (a regime), è il valore dell’immobile determinato ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs 504/92, senza apportare allo stesso alcuna modifica.
  • Ai fini della valorizzazione dei beni immobili per la predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale, stante la possibilità di adottare criteri diversi di valutazione, così come previsti all’Allegato 1 della DGR 279/2007, gli stessi erano da utilizzarsi unicamente ai fini della determinazione del patrimonio netto aziendale. Tali valori sono da modificarsi in caso di errori di valutazione o di successiva scelta di criteri diversi, il cui impatto economico-patrimoniale è da esplicitarsi, ai sensi dell’Art. 2423 bis del Codice Civile, nell’ambito della Nota Integrativa.

Il caso prospettato nel quesito non rientra nelle casistiche di modifica sopra esposte, trattandosi unicamente di ridefinizione di una base imponibile, riferita peraltro ad un’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria.

Domanda 55 pubblicata in data 10 dicembre 2012

Un’Asp, ha la necessità di acquistare un impianto e degli arredi nell’anno 2013.

Poiché nel bilancio è già presente un cospicuo mutuo e il conto di tesoreria è stabilmente in negativo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di richiedere un ulteriore finanziamento in banca nell’attesa di vendere forse nel 2014/2015 un immobile, probabilmente un terreno presente nello stato patrimoniale iniziale dell’Asp in quanto trasferito a seguito della trasformazione dell’Ipab.

1) Si chiede se sia corretto, per l’anno 2013, prevedere nel budget degli investimenti tra le “Fonti” il finanziamento bancario a fronte degli Arredi e Impianti da iscriversi tra gli “Impieghi”

2) L’impianto e gli arredi saranno acquistati nel 2013 e l’ammortamento partirà dal 2013, si chiede quale rilevazione contabile debba effettuarsi quando avverrà la vendita dell’immobile (2014 o 2015) e se si dovrà effettuare una Variazione del Fondo di dotazione iniziale per poter iscrivere contributi in c/capitale ed iniziare pertanto la sterilizzazione degli ammortamenti dalla data di vendita dell’immobilizzazione (presumibilmente nel 2014 o nel 2015).

La vendita dell’immobilizzazione servirà per estinguere il finanziamento bancario; si chiede come indicare la variazione nel budget degli investimenti 2014/2015 e come contabilizzare questa operazione anche al fine di poter iniziare la sterilizzazione degli ammortamenti degli Impianti ed Arredi acquisiti nel 2013.

Relativamente al punto 1):

Nel budget degli investimenti per l’anno 2013 si dovranno iscrivere tra gli “Impieghi” le acquisizioni che si prevedono di effettuare relativamente alla voce Arredi ed Impianti. La “Fonte di finanziamento” a copertura di tali acquisizioni sarà ovviamente il finanziamento bancario. La scrittura contabile da effettuarsi in sede di ottenimento del finanziamento bancario sarà:
Dare
C/c tesoreria
Avere
Debiti per prestiti bancari

Relativamente al punto 2):
Le quote d’ammortamento degli Arredi ed Impianti acquisiti nel 2013 con il finanziamento bancario saranno calcolate in dodicesimi rispetto alla data di acquisto o di collaudo per quanto riguarda gli Impianti e non potranno essere sterilizzate.
Al momento della vendita del Terreno, presente già nello Stato patrimoniale iniziale dell’Asp in quanto trasferito a seguito della trasformazione dell’Ipab, se il valore di vendita fosse uguale al valore contabile del Terreno (es. 1.000), si effettuerà la seguente scrittura contabile:

Dare
Crediti v/clienti 1.000
Avere
Terreno 1.000

Al momento dell’incasso:
Dare
C/c tesoreria 1.000
Avere
Crediti v/clienti 1.000

Se il debito per il prestito bancario acceso per l’acquisizione degli “Arredi” e “Impianti” fosse alla data della vendita pari ad 800, per estinguere il finanziamento si effettua la seguente scrittura contabile:
Dare
Debiti per prestiti bancari 800
Avere
C/c tesoreria 800

Si provvederà poi a modificare la “Fonte” di finanziamento nel budget degli investimenti con gli “introiti dell’alienazione del terreno”. Le quote di ammortamento resteranno comunque non sterilizzabili.
Nel caso in cui il valore di vendita del Terreno fosse superiore al valore contabile (es. 1.100), si effettuerà la seguente scrittura contabile:

Dare
Crediti v/clienti 1.100
Avere
Terreno 1.000

Contributi in conto capitale da utilizzare 100
Al momento dell’incasso:

Dare
C/c tesoreria 1.100
Avere
Crediti v/clienti 1.100

Per poter sterilizzare (ma solo per 100) le quote di ammortamento residue relative all’investimento effettuato, dal momento in cui la vendita si realizza si effettuerà la seguente scrittura contabile:

Dare
Contributi in conto capitale da utilizzare 100
Avere
Contributi in c/capitale utilizzati 100

Si ricorda che le Variazioni al Fondo di dotazione iniziale si effettuano solo in presenza di errori di stima relativi a poste valutate in sede di redazione dello Stato patrimoniale iniziale.
Si rammenta inoltre che sul sito web regionale dedicato alle Asp è pubblicato il materiale utilizzato nelle giornate formative anche relativamente alla casistica relativa alle dismissioni di immobilizzazioni ed il Budget degli investimenti.

Domanda 56 pubblicata in data 14 dicembre 2012

Si chiede se sia possibile approvare il budget di previsione annuale (e pluriennale) in perdita. A nostro avviso risulta che, per la funzione del budget di previsione di guida alla gestione annuale e di autorizzazione per il sostenimento dei costi (limite entro cui i responsabili di budget devono operare), un budget preventivo in perdita dovrebbe significare – a meno di ricavi straordinari e non prevedibili – un bilancio d’esercizio (consuntivo) in perdita. In tal caso – e sembra che la normativa sia chiarissima – si dovrebbe prevedere e sottoporre all’Assemblea dei Soci un piano di rientro (da cui si deduce che nel caso di proposta di preventivo in perdita si debba allegare anche il relativo piano di rientro).

Si chiede pertanto se le Asp abbiano quindi l’obbligo del pareggio di bilancio. In caso di risposta affermativa si chiede per quale norma possono presentare un budget in perdita.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Asp sta ponendo questa questione, pertanto si chiede di chiare i due aspetti:

1. Possibilità di proposta di budget preventivo in perdita

2. In caso di proposta di budget preventivo in perdita se è necessario presentare anche il piano di rientro

Relativamente ai documenti di programmazione delle Asp, la norma regionale non prevede nulla di specifico riguardo all’obbligo di pareggio del Bilancio economico preventivo annuale. Tuttavia, ai sensi della L.R. n. 2/2003 le Asp svolgono la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi. Inoltre, le disposizioni presenti nell’allegato punto 4 - Autonomia contabile e finanziaria - della Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna n. 624 del 9.12.2004 ribadiscono quanto segue: ...."Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, il Consiglio di amministrazione propone all´Assemblea dei soci un piano di rientro, secondo modalità stabilite dallo statuto; l´approvazione da parte della Assemblea dei soci comporta l´assunzione a carico di ciascun socio della eventuale quota parte di disavanzo non coperta dal piano di rientro". Pertanto, lo Statuto delle singole Asp, nell´ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione, deve prevedere una proposta di Piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio e, nell´eventualità in cui il Piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse dovranno essere assunte pro-quota dai soci, secondo le modalità previste dallo Statuto medesimo.

Il Bilancio preventivo economico annuale, che evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed esprime in termini economici le scelte individuate nel Piano programmatico, a valere per l’anno di riferimento successivo ed è redatto conformemente al Bilancio pluriennale di previsione di cui costituisce parte, può a nostro avviso, prevedere un risultato in perdita purché, attraverso la rappresentazione del Bilancio pluriennale, si evidenzi la tendenza al pareggio di bilancio. A tal fine si dovranno prevedere manovre atte a conseguire la riduzione/copertura della perdita attesa, da esplicitarsi attraverso un piano di riduzione strutturale della spesa e/o incremento dei ricavi attesi, da raggiungersi mediante specifici interventi gestionali, che dovrà essere esplicitato all’interno del Piano programmatico e della Relazione illustrativa a corredo del Bilancio economico preventivo annuale.

Domanda 57 pubblicata in data 9 dicembre 2013

Si chiede l’applicabilità alle Asp del D.Lgs. n. 33/2013 in particolare in merito alle modalità di pubblicazione dei documenti di natura contabile prevista negli articoli da 29 a 33, con valutazione di come tali adempimenti possano conciliarsi con quanto previsto dalla normativa regionale in merito alla pubblicazione dei bilanci e dei relativi allegati”.

Il Gruppo di lavoro regionale permanente per il supporto tecnico contabile per le Asp, riunitosi in data 27/11/2013, ha esaminato l’applicabilità alle Asp degli adempimenti previsti al capo terzo e quarto dal D.Lgs 33/2013.

In merito a quanto stabilito al capo Terzo, si ritiene che le norme in esso contenute siano applicabili alle Asp; più in dettaglio per le disposizioni aventi natura tecnico-contabile, le stesse possano essere assolte come di seguito indicato:

  • adempimenti di cui all’Art. 29; gli stessi si ritengono garantiti attraverso la pubblicazione del bilancio d’esercizio così come previsto dall’Allegato p.to 4) alla Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10/6/2008 nonché dai dati contenuti nel Bilancio Sociale, pubblicati ai sensi della D.G.R n. 1130 del 30/7/2012, a cui occorre fare specifico riferimento;
  • adempimenti di cui all’Art. 30; gli stessi si ritengono assolti attraverso la pubblicazione di specifico prospetto da elaborarsi autonomamente da ogni singola Azienda;
  • adempimenti di cui all’Art. 31; gli stessi si ritengono assolti attraverso la pubblicazione di specifico prospetto da elaborarsi autonomamente da ogni singola Azienda che evidenzi gli eventuali rilievi non recepiti effettuati dagli Organi di controllo interno, di revisione amministrativa e contabile nonché tutti i rilievi, ancorchè recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici;

In merito a quanto stabilito al capo Quarto, si ritiene che le norme aventi natura tecnico-contabile in esso contenute siano applicabili alle Asp come di seguito evidenziato:

  • adempimenti di cui all’Art. 32 comma 2, lettera a); possono essere effettuati utilizzando gli indicatori analitici di cui all’Allegato B.1 del Bilancio Sociale (DGR 1130/2012) integrati con i dati relativi al costo del personale.
  • adempimenti di cui all’Art. 33; gli stessi si ritengono garantiti attraverso il richiamo al Bilancio sociale che ricomprende il corrispondente indicatore di cui all’Allegato B II – Indici.

Domanda 58 pubblicata in data 16 dicembre 2013

I Comuni Soci di un’ASP hanno chiesto di verificare la possibilità che il Piano di rientro a copertura perdite sia costituito da un mutuo, data l’impossibilità da parte dei Comuni medesimi, di coprire le perdite di bilancio accumulate negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 pari a circa 320.000 Euro. L’ASP invia, per conoscenza, copia dello Statuto.

Ai fini della elaborazione di un Piano di rientro occorre, innanzitutto, fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto dell’Asp.

Lo Statuto dell’ASP che pone il quesito prevede che i Soci stipulano tra loro una convenzione nella quale sono anche definiti i criteri di ripartizione tra i Soci delle perdite di esercizio. Tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione vi è quella di proporre all’ Assemblea dei Soci un Piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio. Nell’eventualità in cui il Piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse vengono assunte dai soci dell’ASP con criteri di riparto tra gli stessi, definiti dalla convenzione tra essi stipulata.

Non potendo esulare da quanto previsto dallo Statuto, si ritiene non possibile ricorrere all’accensione di un mutuo allo scopo destinato, in quanto il mutuo è una fonte di finanziamento non idonea alla copertura di perdite pregresse.

Ciò si evince anche dalla modalità di contabilizzazione dei mutui, nel sistema di contabilità economico-patrimoniale, che non permette la riduzione/copertura delle perdite d’esercizio/pregresse iscritte nell’ambito del Patrimonio netto aziendale. Il mutuo, trattandosi di un debito di finanziamento, non costituisce una posta contabile idonea ad incidere positivamente sul Patrimonio netto aziendale.

Tuttavia, è opportuno precisare che sarebbero possibili le seguenti ipotesi:

  1. L’Asp contrae il mutuo ed il Comune, con un atto ufficiale si accolla il mutuo quale forma di copertura delle perdite pregresse, estinguendo in tal modo il debito (per mutuo) in capo all’Asp ai sensi dell’art. 1273 Codice Civile.

In tal caso le scritture contabili da effettuarsi da parte dell’Asp sarebbero le seguenti:

Al momento dell’incasso del mutuo

DARE

Banca c/c (per l’importo del mutuo)

AVERE

Debiti per mutuo (per l’importo del mutuo)

Al momento dell’accollo del mutuo da parte del Comune

DARE

Credito v/Comune per copertura perdita (per l’importo del mutuo)

AVERE

Contributi ripiano perdite pregresse o Perdite d’esercizio (per l’importo del mutuo)

DARE

Debiti per mutuo (per l’importo del mutuo)

AVERE

Credito v/Comune per copertura perdita (per l’importo del mutuo)

  1. L’Asp contrae il mutuo ed i Soci assumono a loro carico, con atto ufficiale, il rimborso delle singole rate (quota capitale ed interessi), dello stesso. In questo caso è possibile ridurre la perdita proporzionalmente e limitatamente alla quota capitale rimborsata dal Comune.

A tal fine si riportano le scritture contabili da utilizzarsi:

Al momento dell’incasso del mutuo

DARE

Banca c/c (per l’importo del mutuo)

AVERE

Debiti per mutuo (per l’importo del mutuo)

Al momento del pagamento della rata

DARE

Debiti per mutuo (per l’importo della quota capitale)

Interessi passivi (per l’importo della quota interessi)

AVERE

Banca c/c (per l’importo della rata mutuo)

contestualmente

DARE

Credito v/Comune (per l’importo della rata mutuo)

AVERE

Contributi ripiano perdite pregresse (per l’importo della quota capitale)

Contributi in c/esercizio (per l’importo della quota interessi)

Al momento dell’incasso dal Comune dell’importo della rata del muto

DARE

Banca c/c (per l’importo della rata mutuo)

AVERE

Credito v/Comune (per l’importo della rata mutuo)

Nel caso in cui il Comune assuma a suo carico il solo rimborso della quota capitale e non anche della quota interessi, le scritture contabili andranno modificate secondo tale ipotesi.

Domanda 59 pubblicata in data 6 febbraio 2014

Si chiedono chiarimenti in merito ai criteri di determinazione dell’IRAP nelle ASP dell’Emilia-Romagna.

L’art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 12/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel Sistema dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona” stabiliscono che Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono Enti pubblici non economici locali e che alle ASP si applicano le norme in vigore per l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Ai fini IRAP, la disposizione recata dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, nell’elencare i soggetti passivi dell’imposta, individua, alla lettera e-bis), le “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (già indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93) fra le quali sono ricompresi gli enti pubblici non economici.

Lo stesso decreto legislativo prevede, in relazione alle stesse tipologie di soggetti, all’art. 10-bis distinte modalità di determinazione della base imponibile IRAP.

L’art. 10 bis comma 1 del D.Lgs. n. 446/97 prevede che per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del medesimo decreto, il calcolo della base imponibile ai fini IRAP avvenga con il Metodo retributivo e al comma 2 specifica che se gli stessi soggetti esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile, relativamente a tali attività, secondo le disposizioni dell'articolo 5 (Metodo commerciale).

Ai soli fini fiscali, si intendono attività commerciali, anche ai fini del calcolo per la determinazione dell’IRAP, quelle considerate tali ai fini IRES.

Conseguentemente, se le attività svolte dall’ASP sono ricomprese fra quelle di cui all’art. 74 comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si deve utilizzare esclusivamente il metodo retributivo. Nel caso in cui l’Asp svolga attività che, pur previste dallo statuto, siano fiscalmente non ricomprese fra quelle di cui all’articolo sopra citato, per le stesse dovrà essere tenuta una contabilità separata al fine di determinare l’IRAP attraverso il metodo commerciale.

Domanda 60 pubblicata in data 27 marzo 2015

Si chiede se le Asp, che adottano una contabilità economico-patrimoniale ispirata a quanto deliberato dalla Regione Emilia Romagna (vedasi Regolamento regionale di cui alla Dgr n. 279 del 12 marzo 2007), con conseguenti riferimenti alle norme civilistiche e in via residuale ai principi contabili nazionali, debbano obbligatoriamente applicare l’OIC n. 16 di recente approvazione che prevede, tra l’altro, lo scorporo del valore del terreno dal fabbricato su cui questo insiste. Ciò anche con riferimento ai valori di iscrizione nello Stato Patrimoniale iniziale, che le aziende hanno effettuato, in conformità alle indicazioni regionali sopraccitate; nel caso di questa Asp, nata dalla fusione di Asp preesistenti che, in sede di predisposizione degli Stati patrimoniali iniziali, avevano valutato i fabbricati a valori catastali e ai successivi incrementi di valore avvenuti attraverso la capitalizzazione di costi.

Ai fini di una risposta esauriente al quesito in oggetto si ritiene doveroso precisare quanto segue.

Il riferimento ai Principi OIC (nella fattispecie OIC 16) viene effettuato nell’ambito della DGR n. 279 del 12/3/2007 “Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all’art. 25 della L.R. n. 2 del 12 marzo 2003”, unicamente ai fini della predisposizione degli Stati patrimoniali iniziali delle costituende Asp della Regione Emilia-Romagna.

Nella fattispecie detto riferimento avviene nell’allegato 1 della Delibera sopraccitata ed unicamente ai fini della valutazione iniziale di alcune tipologie di terreni rientranti, peraltro, nelle sole casistiche previste al p.to DXI 7 dell’OIC 16 all’epoca vigente e non per la valutazione dei fabbricati.

Anche in presenza di fusioni di Asp, considerato inoltre che per le Aziende confluite nell’Asp di cui al presente quesito, il passaggio dal sistema di contabilità finanziaria a quello di contabilità economica è avvenuto da tempo, si ritiene che ogni richiamo in materia di valutazione dei fabbricati non debba trovare applicazione per i fabbricati presenti all’atto di detto passaggio in quanto, nel rispetto della gerarchia delle fonti, tale materia è regolamentata dalla DGR n. 279/2007.

Le Aziende si devono dotare di un proprio Regolamento di contabilità coerente con quanto disposto dalla DGR n. 279/2007 che, nella fattispecie, stabilisce che eventuali riferimenti ai Principi Contabili OIC, debbano avvenire solo per quanto non espressamente regolamentato dalla DGR medesima (così come peraltro stabilito dal Regolamento di Contabilità dell’Asp in parola).

Quanto previsto dalla nuova formulazione dell’OIC n. 16, con riferimento allo scorporo del terreno dal fabbricato, potrà trovare applicazione unicamente per i beni acquisiti successivamente e quindi per i soli fabbricati non rientranti nelle determinazioni degli Stati patrimoniali iniziali.

Domanda 61 pubblicata in data 7 settembre 2015

Si chiede se le Asp, in sede previsionale, debbano inviare il Piano programmatico (di durata triennale) in coincidenza con la presentazione del bilancio annuale economico preventivo alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per l’espressione del parere

Le disposizioni presenti nell’Allegato punto 4 - Autonomia contabile e finanziaria - della Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna n. 624 del 9.12.2004 ribadiscono quanto segue:…”Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell’Azienda e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa… Il piano programmatico ha durata triennale e viene aggiornato annualmente in coincidenza con la presentazione del bilancio annuale economico preventivo.

Il piano programmatico viene approvato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.”

Le Asp, secondo quanto previsto dalla DGR n. 279/2007 di approvazione dello schema di Regolamento di contabilità, in sede previsionale devono produrre i seguenti documenti contabili obbligatori:

a) Piano programmatico;

b) Bilancio pluriennale di previsione;

c)  Bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget.

Il Piano programmatico, con riferimento ai tre esercizi successivi, deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali. Al suo interno dovrà risultare quanto previsto dai singoli Statuti e dovrà evidenziare anche quanto indicato dall’art. 3 della citata DGR 279/2007.

Quanto contenuto nel Piano programmatico deve trovare riscontro nei documenti contabili di programmazione di cui ai precedenti punti b) e c). 

Il Bilancio pluriennale di previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della richiamata DGR n. 279/2007, esprime in termini economici le scelte del Piano programmatico delle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Rappresenta un preventivo economico di durata triennale da articolarsi per esercizio. E’ flessibile e scorrevole ed aggiornato annualmente,  anche in riferimento alle variazioni eventualmente intervenute nel Piano programmatico.

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, deve esprimere parere obbligatorio sul Piano Programmatico, parte integrante dei documenti di programmazione annuale delle ASP, come stabilito dalla citata Deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004 e in ossequio a quanto previsto da Piano Sociale e Sanitario regionale.

Domanda 62 pubblicata in data 23 marzo 2016

L’Asp xxxx ha rilevato, consecutivamente, a partire dalla data di costituzione e sino al 31/12/2014, perdite d’esercizio. Stante che il/i Comune/i Socio/i ha prospettato l’eventualità di procedere al ripiano parziale delle stesse, si chiede se le Asp siano assoggettate a quanto previsto dall’art. 6, comma 19 del D.L 31/5/2010 n.78, convertito con la Legge30/7/2010 n.122, ove viene fatto esplicito divieto alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3 della L. 31/12/2009 n. 196, di ripianare perdite alle Società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio.

Si evidenzia in primo luogo che le Asp vengono qualificate all’art. 3 dalla Legge Regionale n. 12/2013 quali Enti Pubblici non Economici Locali, di cui gli Enti Soci si avvalgono per la gestione ed erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari. Lo stesso articolo 3, al comma 4, prevede altresì “Nell’ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza loro spettanti, gli Enti Soci garantiscono, secondo quanto previsto negli atti Statutari e Convenzionali, la sostenibilità economico-finanziaria delle Asp e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdita…..”.

L’art.6, comma 19 del D.L 31/5/2010 n.78, convertito con la Legge 30/7/2010 n.122, di cui al quesito sopraccitato, fa esplicito divieto di ripianare le perdite alle sole Società partecipate da parte delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3 della L. 31/12/2009 n. 196. Stante la natura delle Asp, coì come sopra definita, è evidente che non possano ricomprendersi nell’ambito delle Società partecipate, concetto che individua enti aventi personalità giuridica di diritto privato, in netta contrapposizione con la personalità giuridica di diritto pubblico delle Asp, così come stabilito all’articolo 25, comma 1 della L.R n. 2/2003.

A conferma di quanto sopra si precisa che il Comune Socio dell’Asp xxxx, nell’assolvere gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente), ricomprende, correttamente, l’Asp xxxx, fra gli Enti Pubblici vigilati e non nell’ambito delle Società partecipate.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che nulla osti al ripiano delle perdite da parte dei Comuni Soci.

Domanda 63 pubblicata in data 3 marzo 2017

Si chiede se le Asp debbano assolvere agli adempimenti inerenti gli obblighi di cui alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

La Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) consente di raggiungere l’obiettivo di fornire agli attori istituzionali uno strumento unico, omogeneo e razionalizzato di rilevazione, misurazione ed analisi dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto di decisioni strategiche. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, “Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali che adottano la contabilità economico patrimoniale, ed i loro organismi strumentali, trasmettono alla BDAP, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:

a) il budget economico, compreso il prospetto relativo alla ripartizione delle previsioni dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all’allegato n. 15 al decreto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;

b) il bilancio di esercizio, compreso il prospetto relativo alla ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all’allegato n. 15 al decreto del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.”  

Al successivo comma 4 del decreto in parola si precisa “Gli enti strumentali degli enti territoriali sono definiti dall’articolo 11-ter, del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche”

Stante che le ASP rientrano tra le tipologie di enti individuati al suddetto art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011, si ritiene che le stesse siano soggetti obbligati ad assolvere agli adempimenti inerenti gli obblighi di cui alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). In particolare si precisa che l’obbligo di trasmissione alla BDAP, secondo le modalità e i tempi di cui all’art. 4, comma 2 del decreto ministeriale sopra citato, riguarda il Bilancio annuale economico preventivo e il Bilancio Consuntivo d’esercizio, a decorrere dai documenti contabili relativi all’esercizio 2017, e non anche gli allegati collegati alla rilevazione SIOPE. Infatti per le ASP non si configura l’assoggettabilità alla rilevazione SIOPE in quanto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016 individua tra gli enti strumentali degli Enti Territoriali tenuti alla codifica SIOPE solo quelli che adottano la contabilità finanziaria.

Domanda 64 pubblicata in data 15 marzo 2017

Si chiede, rispetto a quanto previsto dal Dlgs 139/2015, se le previsioni dello stesso siano, per quanto compatibili, applicabili anche alle ASP. In particolare si richiede se le Asp dovranno, in seguito al recepimento del D.Lgs citato:

a) redigere il rendiconto finanziario secondo gli schemi civilistici, quale parte integrante del Bilancio d’esercizio;
b) recepire le modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico (ad es. eliminazione dell’area E) straordinaria);
c) modificare alcuni criteri di valutazione (ad es. costo ammortizzato per i debiti e crediti)

con conseguente modifica della normativa regionale in materia di contabilità e bilancio delle ASP e dei Regolamenti interni di contabilità delle singole Asp che la recepiscono.

Ai fini del presente quesito si ritiene doveroso, innanzitutto, precisare che la L.R. n. 2/2003, all’art 25 prevede che la Regione Emilia Romagna adotti, con atto della propria Giunta, uno Schema tipo di Regolamento contabile a cui le singole Asp devono uniformarsi attraverso l’adozione dei propri Regolamenti. Con Deliberazione della Giunta regionale n. 279/2007, è stato approvato lo Schema tipo di regolamento di contabilità per le Asp. In detto Regolamento vengono altresì individuati gli schemi di Bilancio d’esercizio, secondo una struttura tecnica “informata” alle norme civilistiche, ma il cui contenuto analitico è autonomo e quindi specifico per le caratteristiche delle Asp, differendo sin dall’origine dagli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 del C.C.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si procede a rispondere ai quesiti posti.

  • Il Rendiconto finanziario non è un Documento previsto fra quelli obbligatori di cui allo Schema tipo di Regolamento di contabilità di cui alla DGR n. 279/2007. Si precisa che la DGR n. 1130/2012 "Linee guida per la predisposizione del bilancio sociale delle Asp dell'Emilia-Romagna". Modifiche alla DGR n. 741/2010” prevede uno schema tipo di Rendiconto finanziario di liquidità quale parte integrante del Bilancio Sociale delle Asp. Detto rendiconto è strutturato al fine di assolvere agli obblighi conoscitivi propri del Bilancio Sociale. Le Asp non devono pertanto assolvere ad alcun obbligo connesso alla redazione del prospetto Fonte Impieghi di cui al D.Lgs n. 139/2015.
  • In relazione al recepimento delle modifiche agli schemi di Bilancio intervenuti con il D.Lgs. n. 139/2015, si precisa che le stesse non dovranno essere oggetto di recepimento nell’ambito degli schemi di Bilancio delle Asp, per le ragioni esposte in premessa.
  • Per quanto concerne i criteri di valutazione delle singole poste del Bilancio d’esercizio delle Asp, lo Schema tipo di Regolamento di contabilità sopraccitato individua unicamente criteri di valutazione, relativamente alla Predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale. Pertanto, il riferimento ai criteri valutativi civilistici per la redazione del Bilancio d’esercizio, può essere contenuto nei singoli Regolamenti di contabilità adottati dalle Asp. Se in tale ambito risultano, come auspicabile, rinvii alla normativa civilistica (e conseguentemente ai Principi interpretativi OIC), detti modificati criteri valutativi dovranno essere applicati, ove compatibili, sia con la natura e l’attività dell’Asp che con gli schemi obbligatori di Bilancio di cui alla DGR n. 279/2007.

Domanda 65 pubblicata in data 30 giugno 2021

Facendo seguito a domande pervenute da più Aziende in ordine alla redazione/regolamentazione dei documenti contabili delle ASP (Bilancio di previsione e d’esercizio, Nota integrativa, Bilancio Sociale e Rendiconto finanziario) di seguito si riporta la risposta del suddetto gruppo.

Preliminarmente è opportuno precisare che la regolamentazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'art. 10 della L. 328/2000, a seguito modifica del Titolo V della Costituzione, avvenuto con Legge Costituzionale n. 3 del 2001, è di competenza esclusiva delle Regioni.

La Regione Emilia-Romagna ha regolamentato la trasformazione delle IPAB in ASP con la Legge Regionale n. 2/2003 (Titolo IV artt. 22 e segg.) così come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013.

Le disposizioni legislative sono poi state attuate da Delibere Regionali. In particolare, la contabilità delle ASP, in attuazione a quanto previsto dall'art. 25, comma 11, della Legge Regionale n. 2/2003, è avvenuta con regolamento regionale approvato con DGR 12 marzo 2007, n 279.

A sua volta ogni ASP è tenuta ad adottare un proprio regolamento in coerenza con quanto previsto dal Regolamento regionale ex DGR 279/2007.

Gli schemi che le ASP devono utilizzare sono pertanto quelli previsti dalla normativa regionale.

La Regione, avendo una funzione di monitoraggio delle ASP, in quanto la vigilanza è in capo ai Soci, ha necessità che vengano rispettati sia gli schemi indicati nella normativa che le scadenze previste per l'approvazione e presentazione dei documenti contabili, ivi compreso il Bilancio sociale, da redigere secondo lo schema di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 741/2010 integrata con DGR n. 1130/2012.

Queste considerazioni valgono anche per la redazione della nota integrativa, di cui all'art. 6, comma 4, del Regolamento di contabilità.

Si invitano pertanto le Asp al rispetto di quanto sopra evidenziato e si invitano altresì gli Organi di controllo Contabile a verificare la coerenza dei documenti contabili obbligatori con la normativa e prassi sopra riportata oltre che il rispetto delle scadenze nella redazione/approvazione dei Documenti inerenti i Bilanci delle Asp.

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ultima modifica 2024-04-04T12:47:10+02:00
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