Contro le discriminazioni

Giurisprudenza

Raccolta di sentenze e ordinanze dei Tribunali italiani in materia di accesso al pubblico impiego
Tribunale di Lodi, Sentenza del 18/02/2011

In questa pronuncia che potremmo definire cauta, in quanto prende comunque in considerazione i numerosi “arresti giurisprudenziali di merito”, il Giudice del Lavoro di Lodi, con riferimento alla posizione di cittadina nigeriana, già dipendente dell’Azienda Usl della Provincia di Lodi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di infermiera, esclusa dalla procedura di stabilizzazione per carenza del requisito della cittadinanza italiana, accoglie il reclamo della lavoratrice avverso l’ordinanza del medesimo tribunale con la quale era stata inizialmente respinta la domanda di accertamento della condotta discriminatoria dell’azienda medesima. La pronuncia è interessante anche perché si sofferma sul rilievo dell’amministrazione relativo alla vexata questio, dell’applicabilità della tutela anti discriminatoria limitatamente alle ipotesi di discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica, “dovendosi escludere diversi profili di discriminazione come per esempio il trattamento diverso per il mancato possesso della cittadinanza”. A tal proposito il Giudice, evidenziando preliminarmente che “il concetto di discriminazione generalmente implica una disuguaglianza nel trattamento di situazioni simili ovvero una uguaglianza nel trattamento di situazioni dissimili, come emerge, tra l’altro, dall’art. 3 Cost”, afferma che “non è revocabile in dubbio che un diverso trattamento dovuto al mancato possesso della cittadinanza italiana e dunque strettamente connesso alla nazionalità del lavoratore sia, quanto meno astrattamente, riconducile alle ipotesi elencate nel sopra riportato art. 43 D.Lgs. 286/1998, ciò consentendo pertanto di ritenere ammissibile il ricorso in esame”. Prosegue, infine, analizzando la normativa comunitaria e internazionale costituita dalla Convenzione OIL n. 143/1975 (artt. 10, 14) e la Direttiva del Consiglio Europeo 25 novembre 2003, n. 109 (art. 11, parità di trattamento nei confronti di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) in base alla quale “il Collegio ritiene che l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione non sia giustificata da alcuna ragionevole ed eccezionale esigenza a tutela di non meglio precisati interessi pubblici”.

Tribunale di Genova, Ordinanza del 19/07/2011

Si tratta di una sentenza relativa alla posizione di una lavoratrice di nazionalità ecuadoregna, già dipendente con un contratto di lavoro a tempo determinato presso l’IST (Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro), in qualità di operatrice socio sanitaria (O.S.S.), ammessa con riserva al bando della Provincia di Genova per mancanza dei “requisiti cittadinanza e obbligo scolastico”, successivamente esclusa dalla relativa graduatoria per mancanza dei predetti requisiti. Il Giudice del Lavoro di Genova argomenta la decisione di ritenere discriminatoria la condotta dell’azienda, facendo leva sulla intervenuta, implicita abrogazione dell’art. 2 d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 70, co. 13 D.Lgs. 165/2001 ad opera dell’art. 2 D.Lgs. 286/1998 (e del richiamo in esso contenuto alla Convenziona OIL n. 143/1975), contenente “disposizioni precettive ed imperative, suscettibili, quindi di immediata applicazione, attestanti in capo allo straniero regolarmente soggiornante in Italia diritti di rilievo costituzionale, tra i quali va certamente ricompreso il diritto al lavoro e all’accesso al lavoro a parità di condizioni, ad eccezione di limitati casi, giustificati da ragioni oggettive di interesse nazionale”. Inoltre, il Giudice, nel riferirsi all’art. 545 Cost. evidenzia come esso si riferisca ai cittadini italiani impegnati nello svolgimento di pubbliche funzioni, le quali devono essere adempiute dai cittadini con onore, prestando giuramento, e certamente diverse dal cd. pubblico servizio “cui è invece riconducibile un’attività lavorativa come quella dell’operatore socio sanitario, compito esecutivo che non implica la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri o l’esercizio di funzioni di interesse nazionale”.

Corte Costituzionale, ordinanza n. 139 dell'aprile 2011

Nel mese di aprile 2011 la Corte Costituzionale si è pronunciata con ordinanza n. 139/2011 dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, co. 1 D.Lgs. n. 165/2001. La pronuncia in esame non consente di fare ulteriori passi avanti nel superamento del limite normativo imposto ai cittadini extracomunitari perché si è, invece, limitata a prendere atto delle argomentazioni del Giudice rimettente, affermando, a tal proposito, che il giudizio incidentale è stato utilizzato in maniera distorta. Secondo la Corte, cioè, il Giudice rimettente ha chiesto, sostanzialmente, un avallo della interpretazione già ritenuta preferibile e costituzionalmente adeguata dallo stesso, nonché già applicata. E detto avallo, nei termini in cui è stato formulato, presenta un insuperabile profilo di ammissibilità derivante dal fatto che il remittente non ha interpretato la norma impugnata in maniera tale da porla al riparo dai prospettati dubbi di legittimità. Pertanto, allo stato, non si ritiene che la pronuncia presenti un carattere innovativo tale da incidere positivamente nel panorama normativo attuale, sebbene, comunque, non sconfessi la prospettazione del Giudice rimettente.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 24170/2006

La Corte di Cassazione dà ragione alla Provincia di Siena che si era rifiutata di iscrivere un albanese residente alle liste del collocamento riservato a persone con disabilità, anche nella pubblica amministrazione, applicando la legislazione che richiede la cittadinanza italiana per accedere la pubblico impiego.

Ordinanaza della Corte Costituzionale n. 139 del 15/4/2011

La Corte Costituzionale respinge, per manifesta inammissibilita', la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini comunitari, "non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari".

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ultima modifica 2018-10-11T18:37:10+02:00
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