Infanzia e adolescenza

Svolgimento di Attività ludico-ricreative in zona gialla, arancione e rossa

In zona gialla e arancione

Per quanto riguarda le attività organizzate in zona gialla e arancione, il documento al quale fare riferimento è il vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021 che prevede all’art. 20, comma 2 che «…è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8». 

L’Allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 gennaio 2021, oltre a rimarcare i principi generali d’igiene e pulizia, dispone ulteriori importanti condizioni tra le quali:

  • le attività devono essere circoscritte a sottofasce di età (0-6*, 6-11, 11-17) anni in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini e adolescenti accolti;

*Al riguardo si precisa che in Emilia-Romagna i Servizi ricreativi per i bambini in età 0-3 sono altresì regolamentati dalla R. 19/2016, art. 9 e dalla direttiva 1564/2016, Titolo III e che, in zona rossa, il sopracitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, che sospende tutte le attività dei Servizi educativi, trova applicazione anche nei confronti dei Servizi ricreativi.

  • è consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare bambini, adolescenti e personale che manifestino sintomatologia sospetta;
  • è opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno;
  • è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate;
  • il gestore deve favorire l’organizzazione di piccoli gruppi di bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

In zona rossa

Per quanto concerne invece eventuali attività in zona rossa si ricorda che l’art. 40 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021 prevede espressamente che «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Dunque, ciascun singolo individuo che si muovesse sul territorio per raggiungere eventuali “attività ludico-ricreative” dovrebbe essere in grado di dimostrare la propria situazione di necessità o salute, non esclusa in assoluto, ma comunque riferibile non genericamente alle attività stesse, ma individuabile caso per caso sulle necessità della ragazza o del ragazzo.

Pertanto, considerando il permanere dei fenomeni di contagio, che in questa fase si riferiscono anche alle fasce d’età adolescenziali e giovanili, per quanto concerne le “attività ludico-ricreative” in presenza di cui all’Allegato 8 citato, in zona rossa, si ritiene che al momento possono eventualmente essere destinate, in forma individuale, secondo il principio di maggiore prudenza, esclusivamente ai soggetti più fragili o con disabilità, per quanto possibile avendo cura di salvaguardare, anche attraverso modalità on line, la relazione con l’intero gruppo dei pari. Al riguardo, occorre inoltre monitorare costantemente la normativa, in quanto periodicamente in evoluzione.

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ultima modifica 2022-09-09T11:04:35+01:00
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