Associazioni di promozione sociale (APS)
Cosa fa la Regione
Con la Legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale", la Regione Emilia-Romagna:
- Riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale
- Favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività
- Istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
Il Codice del Terzo settore, approvato con Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, all'articolo 4, indica quali sono gli enti del Terzo settore:
"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, all'interno del quale sono comprese le Associazioni di promozione sociale.
Fino a quando non sarà operativo il RUNTS, valgono però le iscrizioni al registro regionale.
Infatti, come indicato all'art. 101, comma 3 del Codice:
"Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."
L'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ed è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 meglio noto come "Codice del Terzo settore".
- Codice del Terzo settore: entro il 31 ottobre 2020 necessari gli adeguamenti statutari per APS e OdV
A chi rivolgersi
Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore
viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna
E-mail certificata: segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Cinzia Ioppi
Responsabile U.O. Valorizzazione della cooperazione sociale ed europea
Competenza: Procedimenti di iscrizione Albi e registri del terzo settore
Tel. 0515277079
cinzia.ioppi@regione.emilia-romagna.it
Mario Ansaloni
Responsabile U.O. Promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore
Competenza: Procedimenti di verifica e controllo Albi e registri del terzo settore
Tel. 0515277532
mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it
Per informazioni:
registroaps@regione.emilia-romagna.it
Per approfondire
- Registro delle Associazioni di promozione sociale
cerca associazioni - Per iscriversi prima occorre accreditarsi - istruzioni (
581.14 KB)
Norme e atti
- Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" (
556.9 KB)
- Legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.: "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale" (
61.98 KB)
- Delibera di Giunta regionale n. 1007 del 27 luglio 2015: "Modalità di gestione dei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale" (
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- Deliberazione di Giunta regionale n. 255 del 13 marzo 2017: "Modifica dell'allegato 2 della deliberazione n. 1007/2015. Istituzione della "Sezione speciale pro loco" del registro regionale di cui alla Legge regionale n. 34/2002" (
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- Determinazione dirigenziale n. 4711 del 30 marzo 2017: "Linee guida operative per gli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva in riferimento alle richieste di iscrizione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale nei registri di cui alle Leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002" (
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