Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
Cosa fa la Regione
La Regione gestisce, in attuazione della Legge regionale n.12/2005 e ss.mm, il Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato.
Il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore), all'articolo 11 ha previsto l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) degli enti del Terzo settore, tra cui le Organizzazioni di volontariato disciplinate dall'articolo 32, comma 1, del Codice stesso:
"Le organizzazioni di Volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati."
Come indicato all'articolo 101 comma 3 del Codice sopra-richiamato, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione al Registro regionale della Regione Emilia-Romagna.
Come ci si iscrive al registro della Regione
Nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato sono iscrivibili le organizzazioni dotate di propria autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, e che svolgono attività di interesse generale indicate all'articolo 5 del Decreto legislativo n.117 del 23 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).
Possono iscriversi al registro le associazioni che rispondono ai requisiti, indicati agli articoli 4 e 5 del Codice del Terzo settore, che si costituiscono con atto scritto registrato e sono dotate di uno statuto conformi alle disposizioni del Codice.
Il perseguimento di finalità di interesse generale, dovrà essere indicato nello statuto esplicitando oltre agli scopi le modalità attuative con chiarezza ed evitando formulazione generiche, per consentire la verifica dell’effettivo perseguimento delle finalità statutarie e la coerenza delle attività con i fini solidaristici dichiarati. La denominazione dovrà evitare formulazioni ingannevoli e fuorvianti che lascino presupporre natura o finalità diverse da quelle proprie ed effettive.
È vietato il perseguimento di scopi lucrativi, che comprende il divieto di ripartire anche in forme indirette utili e avanzi di gestione tra i soci e l'obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali, nonché di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento ad altri enti del Terzo settore.
Le modalità di gestione del registro regionale, in attuazione della legge regionale n. 12 del 2005, sono definite dalla Deliberazione della Giunta regionale n.1007 del 27 luglio 2015.
Con determinazione dirigenziale n. 4711 del 30 marzo 2017, pubblicata sul BURERT n. 108 del 19/04/2017 periodico (Parte Seconda) è stato disposto che dal 22 maggio 2017 la sola modalità d'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato sia la procedura on-line.
Le principali informazioni relative all'organizzazione (compresi i nominativi dei componenti organo direttivo con relativi codici fiscali) verranno fornite sotto forma di dichiarazione sostitutiva di documentazione, mediante la compilazione on-line di un modulo di autocertificazione.
Per procedere alla richiesta di iscrizione on-line dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti, da predisporre in formato pdf:
- Atto costitutivo e statuto registrato
- Certificato attribuzione codice fiscale
- Delibera o verbale di attribuzione delle cariche sociali
- Copia polizza assicurativa volontari attivi
- Relazione esplicativa dell’attività svolta
- Fotocopia del documento di identità del dichiarante
- Ricevuta rilasciata dal Comune ove ha sede legale l’Organizzazione, di avvenuta consegna della comunicazione di avvio dell’iter di iscrizione al registro regionale e richiesta del parere
La procedura si effettua on-line nella sezione Registri del Terzo settore.
Al termine della procedura, la domanda d’iscrizione va stampata e sottoscritta dal legale rappresentante (datata e firmata), scansionata in formato pdf ed inserita tra i documenti da caricare.
È condizione indispensabile all'attivazione delle procedure che le associazioni siano in possesso di indirizzo di posta elettronica valido.
Le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale hanno l’obbligo di comunicare le modifiche inerenti la propria anagrafica, le modifiche statutarie e le variazioni nella composizione degli organi associativi all’ente preposto alla tenuta del Registro entro 45 giorni dalla data di tale modifica.
Una volta iscritte nel Registro Regionale, le Organizzazioni di Volontariato ricevono una comunicazione via e-mail con allegato l’atto di iscrizione e le credenziali di accesso al sistema online TeSeO, con cui possono aggiornare e modificare i propri dati anagrafici inseriti nel registro regionale, e trasmettere la documentazione relativa alle seguenti richieste:
- Le modifiche statutarie, da comunicare entro 45 giorni dalla formalizzazione (compreso eventuale trasferimento sede legale)
- Trasferimento sede legale senza modifica statutaria (se previsto da statuto)
- Modifica del legale rappresentante
- Modifica composizione organo direttivo
- Cancellazione (per scioglimento dell’organizzazione o per cessazione della qualifica di Organizzazione di volontariato)
Maggiori informazioni sono disponibili alla voce Aggiornamenti, modifiche e cancellazioni Organizzazioni di volontariato.
A chi rivolgersi
Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore
E-mail certificata: segrspa@postacert.emilia-romagna.it
E-mail: registrovolontariato@regione.emilia-romagna.it
Cinzia Ioppi
Responsabile
Tel. 0515277079
cinzia.ioppi@regione.emilia-romagna.it
- Giulio Dall'Orso
giulio.dallorso@regione.emilia-romagna.it | Tel. 0515277434 - Natalina Mattioli
natalina.mattioli@regione.emilia-romagna.it | Tel. 0515277534 - Anna Mendola
anna.mendola@regione.emilia-romagna.it | Tel. 0515277127
Norme e atti
- Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (
556.9 KB) - "Codice del Terzo settore"
- Legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005 - "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di volontariato"
- Delibera di Giunta regionale n.1007 del 27 luglio 2015 (
348.27 KB) - "Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale"
- BURERT n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda) - "Determinazione del responsabile del servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore 30 marzo 2017, n. 4711 "Linee guida operative per gli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva in riferimento alle richieste di iscrizione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale nei registri di cui alle Leggi regionali n.12/2005 e n.34/2002"
Link utili
- Servizi on-line Registri Terzo settore (procedure e moduli per accreditamento e iscrizione al Registro delle Organizzazioni di volontariato)