Cooperative sociali
Cosa fa la Regione
Le cooperative sociali sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modifiche, recante la disciplina delle cooperative sociali.
L’articolo 1 della citata legge recita:
«Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), (del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112);
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».
Il 17 luglio 2014 è stata approvata la legge regionale n. 12 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994 n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”».
Si tratta di una legge innovativa che recepisce i cambiamenti avvenuti in questi ultimi vent'anni, che hanno visto aumentare il protagonismo e il ruolo della cooperazione sociale in Emilia-Romagna.
La stessa legge regionale ha istituito l’albo regionale delle cooperative sociali, articolato nelle seguenti sezioni:
- Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socioeducativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente
- Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, industriali, commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali
Tuttavia, in considerazione del fatto che molte aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità comportano interventi funzionalmente collegati, il Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Cooperazione, Divisione II, con Circolare n. 153/1996 - ha ammesso la possibilità che le cooperative sociali siano contemporaneamente di tipo A e di tipo B, purché ricorrano determinate condizioni previste esplicitamente dalla legge, ovvero:
- Le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1, L. n. 381/1991)
- Il collegamento funzionale fra le attività di tipo A e B risulti chiaramente indicato nello statuto sociale
- L’organizzazione amministrativa delle cooperative consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa
A chi rivolgersi
SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ
Area infanzia e adolescenza, pari opportunità, Terzo settore
Responsabile U.O. Valorizzazione della cooperazione sociale ed Europa
Cinzia Ioppi
Tel. 0515277079
cinzia.ioppi@regione.emilia-romagna.it
Per approfondire
- Albo regionale delle cooperative sociali
- Commissione consultiva regionale per la cooperazione sociale
Norme e atti
- Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994 n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”»
- Delibera di Giunta Regionale n.2113 del 21 dicembre 2015 «Modalità di gestione del registro regionale per le cooperative sociali di cui all'art.4 della L.R. n.12/2014»