Amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004:
- rivolta a persone che hanno difficoltà anche parziali e temporanee a curare i propri interessi (per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica)
- e che non necessitano di misure come l'interdizione o l'inabilitazione.
Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l’amministratore di sostegno si caratterizza come istituto giuridico più flessibile, rispettoso dell’autonomia di ciascuno, fondato su un progetto personalizzato redatto dal giudice tutelare e dallo stesso modificabile tutte le volte in cui l’interesse del beneficiario lo richieda.
La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione della figura dell’amministratore di sostegno, valorizzandone il ruolo e garantendo l’aggiornamento e il supporto tecnico-informativo (legge regionale 11 del 24 luglio 2009). La Regione, inoltre, istituisce elenchi (a livello provinciale) di soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e sostiene la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
Il ruolo dell'Amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno opera come tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili (ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi).
Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito: infatti possono essere amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e il parente entro il quarto grado.
La tutela dell'amministratore di sostegno non comporta l'annullamento delle capacità a compiere validamente atti giuridici: il giudice tutelare individua gli atti (volta per volta e in relazione alle concrete necessità) per i quali l'amministratore di sostegno si sostituirà al disabile e quelli per i quali dovrà prestare sola assistenza.
L'incarico di amministratore è temporaneo, tranne quando si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre (salvo rinuncia).
A chi rivolgersi per ottenere un amministratore di sostegno
La persona interessata può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare la richiesta al giudice tutelare del Tribunale della propria città (domicilio o residenza). Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore con un decreto immediatamente esecutivo.
Anche i responsabili dei Servizi sanitari e sociali che siano a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono fornirne notizia al Pubblico ministero.
LR 11/2009 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6
Legge 6/2004 - Istituzione della figura dell'amministratore di sostegno