Contro le discriminazioni

Nuove categorie di immigrati possono accedere ai concorsi pubblici

Gli effetti della Legge europea 2013 e della Legge di delegazione europea

I titolari di carta di soggiorno e i rifugiati possono accedere ai concorsi per le assunzioni nel pubblico impiego.
E' quanto stabilito dalle leggi 96 del 6 agosto 2013 (“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea”) e 97 (”Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”) pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 20 agosto ed entrate in vigore dal 4 settembre 2013.

La norma allinea l’Italia a quanto stabilito dalle direttive dell'Unione europea e aggiunge un elemento di chiarezza – seppure parziale – su un tema oggetto di contenzioso tra la normativa e la giurisprudenza.

Dopo questo provvedimento rimangono infatti ancora escluse le persone extracomunitarie non titolari di carta di soggiorno che ad esempio in Emilia-Romagna rappresentano circa il 40% del totale.
Le norme entrate in vigore traggono origine dalle osservazioni rivolte alle autorità italiane dalla Commissione europea nell’ambito dei procedimenti preliminari di infrazione EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME, in base alle quali  la prassi generalizzata di esclusione dai concorsi pubblici dei cittadini di Paesi terzi, familiari di cittadini UE, dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e dei lungo soggiornanti, risultava in contrasto con alcune direttive europee. 

La legge ha adeguato la normativa interna sul pubblico impiego e l’accesso ai concorsi e alle selezioni pubbliche agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, evitando dunque il procedimento di infrazione del diritto UE. 

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ultima modifica 2019-12-16T10:35:36+02:00
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