Contro le discriminazioni

Norme e atti

Il principio di parità di trattamento tra individui è un principio fondamentale del nostro ordinamento derivato in primo luogo dall’art. 3 della Carta Costituzionale, il quale sancisce solennemente i principi di uguaglianza formale (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali avanti alla legge) e sostanziale (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana). I divieti di porre in atto comportamenti o condotte discriminatori, e cioè trattare irragionevolmente in maniera diseguale situazioni che dovrebbero conoscere eguale trattamento solo a causa dei caratteri soggettivi della persona coinvolta o della sua appartenenza ad una determinata categoria, sono la più diretta e concreta articolazione di tale principio

Nel sistema giuridico internazionale ed europeo il principio di parità di trattamento trova esplicito riconoscimento in numerosi documenti:

Ancora, a livello europeo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) all’art. 14 stabilisce che il godimento dei diritti sanciti dalla Carta deve essere assicurato senza che venga attuata alcuna discriminazione determinata dal qualsivoglia fattore.

Nel corso del tempo anche il diritto comunitario ha riconosciuto come fondamentale il principio di non discriminazione nel proprio ordinamento con un processo giurisprudenziale messo in atto dalla Corte di Giustizia, consolidato dalle riforme inserite nei Trattati nell'ultimo decennio.

In particolare, le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam nel 1997 (art.13) hanno attribuito all’Unione il potere di adottare provvedimenti vincolanti in materie di prevenzione e contrasto alle diverse forme di discriminazione ampliando il suo ambito di intervento a fattori ulteriori rispetto alla nazionalità e al genere che costituivano, prima del 1997, il nucleo originario di competenza comunitaria. Sulla base di tale competenza sono state adottate tre importanti direttive:

  • La direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etni­ca
  • La direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro ge­nerale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
  • La direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 che attua il principio di parità di trattamento fra uomini e donne nell'accesso ai beni e ai servizi

Alle quali va aggiunta la direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego che ha riunito e aggiornato in un corpo organico la disciplina comunitaria in materia prodotta nel corso degli anni.

In ultimo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, elevata allo stesso rango giuridico dei Trattati dall’art.6 del TUE consolidato dopo le modifiche apportate a Lisbona, e di fatto vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri, dedica il capo III proprio all'uguaglianza.
L’articolo 20 sancisce il principio generale di uguaglianza formale, l’articolo 21 fissa il divieto di discriminare. Importanti anche gli articoli rivolti alla parità tra uomini e donne (art.23), ai diritti degli anziani (art.25), e all'inserimento dei disabili (art.26).

La spinta comunitaria è stata recepita in Italia, andando ad articolarsi, integrando ed ampliando la disciplina antidiscriminazione già presente nel nostro paese.
Ad oggi, nel nostro ordinamento la legislazione derivata in tema di antidiscriminazione si articola in diversi strumenti normativi.

Innanzitutto troviamo le disposizioni presenti nel D.Lgs. n.286/98 - Testo Unico Immigrazione - (artt. 2, 41, 43, 44) e nello Statuto dei Lavoratori (art.15) con le integrazioni apportate dalla disciplina successiva.

La tutela contro le discriminazioni di genere, rafforzata già da un esplicito riferimento costituzionale (art.37),  ha i suoi strumenti principali nella c.d. legge di parità L. 903/1977, che interviene al fine di attuare la parità di trattamento tra uomini e donne  in materia di lavoro, e nella L. 125/1991 che completa la normativa in materia mediante la previsione di azioni positive. In seguito modificati e integrati dai d. lgs. n. 196/2000 e n. 145/2005, tali dispositivi sono ormai confluiti nel c.d. Codice delle Pari opportunità fra uomo e donna (D.Lgs. n.198/2006).

Successivamente, al fine di dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE, è stato emanato il D.Lgs. 5/2010, che ha modificato alcune disposizioni del Codice.

Per quanto riguarda i fattori diversi dal genere, con la trasposizione delle direttive comunitarie n. 2000/78/CEE e 2000/43/CEE il legislatore italiano ha emanato i D.Lgs. 215/2003 e D.Lgs. 216/2003, con i quali rispettivamente interviene a tutela della parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e a tutela della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (per i fattori di età, orientamento sessuale, handicap, religione e convinzioni personali).

Questi ultimi hanno introdotto novità di particolare rilievo nel nostro sistema di tutele, una su tutte, la creazione di un ufficio nazionale di contrasto al fenomeno discriminatorio: l’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali).

In ultimo, specificatamente per le persone disabili, oltre alla L. 104/1992Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, è stata approvata una specifica legge di tutela giudiziaria per le vittime di discriminazione in ambiti diversi da quello lavorativo “al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali” (L. n.67/2006 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione).

Per un approfondimento esaustivo sulla normativa si segnala il Codice contro le discriminazioni realizzato dal Difensore civico dell'Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2022-09-09T11:07:40+01:00
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