L'adozione è un intervento disciplinato da norme internazionali, nazionali e regionali. Il principio su cui si fonda è quello «del superiore interesse del minore» e del suo diritto ad una famiglia in cui crescere in un ambiente affettivo armonico ed in un contesto sociale idoneo, prevenendone l'abbandono.

Possono adottare solo le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni e i coniugi che hanno convissuto almeno tre anni prima del matrimonio. Tale convivenza deve essere certificata e poter essere accertata nei requisiti della continuità e stabilità.

I coniugi non devono essere separati e tra di loro non deve esserci stata negli ultimi 3 anni una separazione personale neppure di fatto.

Devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.

Tra l'età dei genitori e l'età dei bambini deve esserci una differenza di almeno 18 e non più di 45 anni. In alcuni casi particolari tale limite di età può essere derogato: ad esempio quando l'adozione riguarda un fratello del minore già adottato da quella coppia; o quando solo un componente la coppia supera il limite di età in misura non superiore a 10 anni.

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