Contro le discriminazioni

Tribunale di Genova, Ordinanza del 19/07/2011

Si tratta di una sentenza relativa alla posizione di una lavoratrice di nazionalità ecuadoregna, già dipendente con un contratto di lavoro a tempo determinato presso l’IST (Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro), in qualità di operatrice socio sanitaria (O.S.S.), ammessa con riserva al bando della Provincia di Genova per mancanza dei “requisiti cittadinanza e obbligo scolastico”, successivamente esclusa dalla relativa graduatoria per mancanza dei predetti requisiti. Il Giudice del Lavoro di Genova argomenta la decisione di ritenere discriminatoria la condotta dell’azienda, facendo leva sulla intervenuta, implicita abrogazione dell’art. 2 d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 70, co. 13 D.Lgs. 165/2001 ad opera dell’art. 2 D.Lgs. 286/1998 (e del richiamo in esso contenuto alla Convenziona OIL n. 143/1975), contenente “disposizioni precettive ed imperative, suscettibili, quindi di immediata applicazione, attestanti in capo allo straniero regolarmente soggiornante in Italia diritti di rilievo costituzionale, tra i quali va certamente ricompreso il diritto al lavoro e all’accesso al lavoro a parità di condizioni, ad eccezione di limitati casi, giustificati da ragioni oggettive di interesse nazionale”. Inoltre, il Giudice, nel riferirsi all’art. 545 Cost. evidenzia come esso si riferisca ai cittadini italiani impegnati nello svolgimento di pubbliche funzioni, le quali devono essere adempiute dai cittadini con onore, prestando giuramento, e certamente diverse dal cd. pubblico servizio “cui è invece riconducibile un’attività lavorativa come quella dell’operatore socio sanitario, compito esecutivo che non implica la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri o l’esercizio di funzioni di interesse nazionale”.

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ultima modifica 2013-11-22T13:43:00+02:00
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