L'affidamento familiare si attua attraverso l’inserimento dei bambini e ragazzi presso parenti o un nucleo familiare diverso da quello originario.

L’accoglienza del bambino o del ragazzo avviene per un periodo di tempo definito, di norma non superiore a due anni e deve essere preceduto da un percorso di conoscenza e formazione degli aspiranti genitori affidatari presso i servizi sociali territoriali.

Le aspiranti famiglie affidatarie possono rivolgersi ai servizi sociali territoriali, ai Centri per le famiglie o alle associazioni di famiglie affidatarie.

Le «reti di famiglie» hanno un ruolo essenziale per gli interventi preventivi all'allontanamento, ma anche a fianco di famiglie affidatarie e comunità come supporto e «sollievo».

La Regione sostiene la cultura dell'affidamento anche attraverso la promozione e la diffusione di un’adeguata informazione e sensibilizzazione sul tema, rivolta alle famiglie ed alle persone interessate, per la valorizzazione del ruolo dei servizi pubblici, del privato sociale e la promozione di una comunità accogliente e solidale.

Chi può diventare affidatario

Il nucleo può essere costituito da entrambe le figure parentali o da una persona singola:

  • coppie con figli
  • coppie senza figli
  • persone singole

Non esistono limiti legati alla età delle persone, alla condizione economica.

Non è necessario essere coniugati.

Si prevede un percorso di conoscenza e verifica idoneità da parte degli operatori dell’equipe affido del Servizio sociale territoriale minori o del Centro per le Famiglie a seconda dell’organizzazione territoriale.

Quali sono le tipologie organizzative dell’affido

  • a tempo pieno, quando il minorenne vive con la famiglia affidataria giorno e notte (almeno 5 gg a settimana);
  • a tempo parziale, quando il minorenne rimane nella famiglia affidataria o per una parte della giornata o per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (fine settimana o vacanze). L’impegno della famiglia può essere o di poche ore al giorno, o di qualche giorno settimanale o per periodi brevi e definiti;
  • in modalità “famiglia che sostiene famiglia”, quando il progetto di sostegno è rivolto all’intero nucleo d’origine del/i minorenne/i. La peculiarità consiste nel fatto che l’obiettivo del sostegno si sposta dal minorenne alla sua famiglia.
  • Riferimenti normativi

    L'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184 del 4 maggio 1983 "Diritto del minore ad una famiglia", come modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001.

    La legge sottolinea il diritto del minore alla propria famiglia e qualora questa non sia temporaneamente in grado di assicurare al minore un ambiente idoneo in cui crescere prevede forme di protezione e di tutela per il tempo necessario alla famiglia a recuperare le capacità genitoriali.

    L'affidamento familiare garantisce al minore un ambiente adeguato in cui poter soddisfare le proprie esigenze educative ed affettive, tenendo conto anche della specificità delle condizioni del nucleo familiare d'origine.

    A livello regionale ci sono la Legge regionale 14 del 28 luglio 2008 e Delibera di Giunta regionale n. 1904/2011 «Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari».