Ricoveri di sollievo

Nelle Case-residenze per anziani non autosufficienti (Case protette/RSA) possono essere previsti dei posti letto utilizzabili per ricoveri temporanei.
I ricoveri temporanei possono rappresentare dei veri e propri ricoveri di sollievo per garantire un periodo di riposo alle famiglie che scelgono di assistere l´anziano a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che improvvisamente non possono provvedere all´assistenza per motivi di salute o altri motivi contingenti.

Può essere prevista una quota di compartecipazione (retta) ridotta a favore degli utenti (DGR n. 273/2016 e DGR 1206/07) grazie ad un maggiore contributo a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza.”

Destinatari dei posti per ricoveri temporanei

I ricoveri di sollievo sono destinati in particolare  a:
a) Anziani non autosufficienti assistiti in famiglie che si fanno carico dell´assistenza (direttamente o attraverso assistenti famigliari private), assicurando le attività socio assistenziali domiciliari di rilievo sanitario previste dal programma assistenziale personalizzato e che ricevono l´Assegno di cura, per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse;
b) Anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un più appropriato programma assistenziale.

una delle opportunità da utilizzare nel Programma personalizzato di vita e di cura. 

Per gli Anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione, possono essere previsti ricoveri temporanei post-dimissione.

Questi periodi in struttura, seppure limitati, possono essere utili per svolgere attività di riattivazione, assicurare la vigilanza sanitaria e promuovere il recupero dell´anziano dopo il ricovero ospedaliero e il mantenimento delle abilità funzionali.
Gli inserimenti di questo tipo sono destinati ad assicurare prestazioni assistenziali e sanitarie di elevata intensità per un breve periodo ad anziani non autosufficienti, in base alle esigenze individuate dal piano di assistenza individuale (PAI). Il ricovero temporaneo post-dimissione può essere a totale carico del Fondo regionale per la non autosufficienza fino a un massimo di 30 giorni qualora l´Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) valuti che ricorrono le condizioni previste. 

Le finalità dell'accoglienza temporanea di sollievo

-   assicurare una adeguata assistenza personale in situazioni di emergenza dovute a mancanza improvvisa (temporanea o prolungata) del caregiver principale (familiare o assistente familiare);

-   garantire un periodo di sollievo per coloro che assistono persone non autosufficienti programmabile sulla base delle esigenze dell’anziano e del caregiver stesso;

-   assicurare l’accompagnamento nella ridefinizione delle capacità di cura del caregiver principale a seguito di una modifica dell’equilibrio assistenziale conseguente alle mutate condizioni dell’anziano.

Le accoglienze temporanee di sollievo sono una opportunità ed una risorsa per il sostegno del mantenimento a domicilio e costituiscono una delle opportunità da utilizzare nel Programma personalizzato di vita e di cura. 

Ricoveri temporanei post-dimissione ospedaliera

Per gli Anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione, possono essere previsti ricoveri temporanei post-dimissione.

Questi periodi in struttura, seppure limitati, possono essere utili per svolgere attività di riattivazione, assicurare la vigilanza sanitaria e promuovere il recupero dell´anziano dopo il ricovero ospedaliero e il mantenimento delle abilità funzionali.

Gli inserimenti di questo tipo sono destinati ad assicurare prestazioni assistenziali e sanitarie di elevata intensità per un breve periodo ad anziani non autosufficienti, in base alle esigenze individuate dal piano di assistenza individuale (PAI). Il ricovero temporaneo post-dimissione può essere a totale carico del Fondo regionale per la non autosufficienza fino ad un massimo di 30 giorni qualora l'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)  valuti che ricorrano le condizioni previste.

 

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ultima modifica 2017-05-19T16:09:00+02:00
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