Deliberazione di Giunta regionale n. 1904/2011 e ss.mm.
La nuova disciplina aggiorna le norme in materia di tutela dei minorenni allontanati dalla famiglia - o a rischio di allontanamento - in attuazione della legge regionale 14/08, e conferma una visione di integrazione degli interventi di tutela a sostegno del bambino o del ragazzo.
Con la Delibera di Giunta regionale n. 1904/2011 «Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari», la Regione, oltre a prevenire l’allontanamento di bambini e ragazzi dal proprio nucleo familiare mediante interventi a favore delle famiglie in difficoltà, ha inteso realizzare l'ampliamento, la qualificazione e l'integrazione del sistema dei soggetti e degli interventi che vengono attivati quando l’ambiente familiare sia inidoneo ad assicurare una adeguata protezione e sviluppo dei figli.
In particolare, sono stati definiti i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di comunità per garantire la qualità dell'intervento educativo e che le risposte attivate siano le più idonee alle esigenze del bambino o del ragazzo, realizzando al contempo le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare.
Con successiva Delibera di Giunta regionale n. 1106/2014, si è modificato parzialmente il testo della Delibera di Giunta regionale n. 1904/2011, rivedendo le norme sulle comunità dopo la loro prima attuazione sul territorio, sulla base delle esigenze dei ragazzi ospiti e degli operatori ed integrando il testo con i riferimenti di norme statali successivamente approvate.
Sono stati affrontate alcune questioni specifiche relative alle comunità per madri con bambino – tra l’altro prevedendo, per la notte l’obbligo, di impiegare almeno un adulto che abbia fatto il percorso dell’adulto accogliente - ed in merito ai titoli per personale e adulti accoglienti in servizio al momento della pubblicazione della Delibera di Giunta regionale n. 1904/2011.
Si è previsto che le comunità educative, in casi precisi e regolamentati dalla carta dei servizi, possano accogliere bambini (6-12 anni), si è sostituito il tirocinio degli adulti accoglienti con dieci incontri di formazione e osservazione.
È stata modificata la capienza della comunità integrata, che, a rapporto numerico invariato (uno a tre), passa da sei a nove accolti.
Si è proceduto infine a vari adeguamenti normativi (in materia di ISEE, di casellario giudiziale, di responsabilità genitoriale) individuando più nettamente il ruolo della Regione in merito a controlli e verifiche sulle comunità.
Numerosi i destinatari della direttiva: anzitutto il minore, vero soggetto dell’intervento insieme alla sua famiglia. Ma anche i Comuni e gli altri enti e soggetti pubblici, con particolare riguardo alle Aziende Usl, a cui le norme statali e regionali attribuiscono funzioni o compiti in materia di tutela, protezione e intervento; le famiglie, le reti di famiglie e le persone singole che accolgono bambini in affidamento familiare; infine, i soggetti privati interessati, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore impegnati nell'accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà.