Case famiglia (per anziani e disabili)
Cosa fa la Regione
Regione e ANCI Emilia-Romagna hanno elaborato specifici “Indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case famiglia”, con la collaborazione e la condivisione di Organizzazioni sindacali - con le quali è stato sottoscritto uno specifico Accordo - Associazioni di pazienti e famigliari, esperti dei Comuni e delle Aziende Usl, Comitati Consultivi Misti. Il documento è a disposizione dei Comuni e delle Ausl per supportarli nello svolgimento di un’attività di fondamentale importanza per il welfare delle comunità locali, attraverso la definizione di regole omogenee e chiare per tutti.
Le linee di indirizzo, oltre a prevedere gli opportuni controlli a tutela della sicurezza degli ospiti, promuovono le strutture più meritevoli, tramite specifici elenchi comunali che danno visibilità a quelle case famiglia che possiedono elementi migliorativi per la qualità della vita e dell’assistenza degli ospiti, inerenti molteplici aspetti: il comfort abitativo, la qualità e la varietà di attività promosse, i servizi aggiuntivi forniti, il livello di qualificazione e aggiornamento del personale, la partecipazione del volontariato e dei familiari.
Al fine di promuovere un servizio di qualità, un recente intervento legislativo dell’Assemblea Legislativa Regionale (art 36. LR. N. 11/2018) ha aggiornato la disciplina di settore, prevedendo:
- che siano verificati i requisiti di moralità dei soggetti gestori delle case famiglia esplicitati dalla legge, quale presupposto per l’esercizio dell’attività. (divieto di avvio di attività di gestione di Case Famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili per i soggetti che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni; che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale; oppure che siano stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia);
- la centralità della “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” alle amministrazioni comunali competenti per le verifiche e per l’esercizio dei controlli.
A chi rivolgersi
Sia per avviare l’attività che per informazioni sulle case famiglia presenti nella propria zona che per eventuali segnalazioni, occorre rivolgersi all’amministrazione comunale competente.