Minori stranieri non accompagnati (MSNA)
Cosa fa la Regione
Secondo la legislazione vigente, il minore straniero non accompagnato (MSNA) è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, e che è privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
Quello dei MSNA è un fenomeno che interessa tutte le regioni italiane.
Questa pagina ne presenta la principale legislazione di riferimento, il sistema dei servizi e il ruolo dei diversi enti, la situazione e le attività in Emilia-Romagna.
- Inquadramento normativo essenziale
- Il sistema dei servizi e il ruolo dei diversi enti
- La situazione e le attività in Emilia-Romagna
INQUADRAMENTO NORMATIVO ESSENZIALE
In generale, ai minori MSNA si applicano le norme previste dall'ordinamento italiano in materia di assistenza e protezione dei minorenni.
In quanto minori, infatti, essi:
- Sono destinatari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991
- Non possono essere espulsi (art.19 co.2 del decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 'Testo unico immigrazione')
- Non possono essere detenuti in Centri di Identificazione e Espulsione (CIE)
- Hanno il diritto di ricevere un visto / permesso di soggiorno
Nello specifico, la recente legge n.47 del 7 aprile 2017 (Legge Zampa) ha introdotto una serie di modifiche alla normativa relativamente ai MSNA, con le seguenti finalità:
- Definire una disciplina unitaria organica
- Uniformare il sistema dell’accoglienza, superando le distinzioni tra MSNA e minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale; include entrambi nello SPRAR/SIPROIMI
- Favorire il miglioramento delle condizioni di permanenza sul territorio italiano dando sostenibilità al progetto migratorio e contribuendo all'inclusione nel tessuto sociale
La legge Zampa, inoltre:
- Migliora e rende uniformi le procedure per l'accertamento dell'età
- Estende l'utilizzo di mediatori culturali qualificati, a partire dal momento dell’identificazione, che deve sempre partire dal colloquio con il minore effettuato dal personale qualificato della struttura di accoglienza
- Semplifica a favore dei minori le procedure di riconoscimento del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni
- Riduce il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza (da 60 a 30 giorni)
- Promuove la figura dell'affido familiare
- Promuove la nomina puntuale di tutori volontari per questi minorenni, formati dai Garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza e incaricati dal Tribunale dei Minorenni da un apposito elenco
IL SISTEMA DEI SERVIZI E IL RUOLO DEI DIVERSI ENTI
Diversi sono gli enti attivi in questo campo, con specifiche responsabilità.
Il Ministero dell'Interno
- Coordina il sistema di accoglienza dei MSNA ed è competente, dal 1 gennaio 2015, su tutti i MSNA, sia richiedenti asilo che non.
- Gestisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), entro cui è confluito il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati già operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Predispone interventi a sostegno dei Comuni volti ad ampliare il numero dei posti per la prima e la seconda accoglienza, contribuendo anche economicamente ai relativi oneri, anche attraverso l’attivazione di avvisi pubblici per la creazione di centri governativi di prima accoglienza e la promozione di bandi per l'ampliamento della rete SPRAR/SIPROIMI.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- Effettua il censimento dei MSNA presenti in Italia attraverso il SIM (Sistema Informativo Minori);elabora e pubblica mensilmente dei report statistici.
- Vigila sulle modalità di soggiorno, coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate.
- Svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei MSNA presenti.
- Può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare, provvedimenti di rimpatrio volontario assistito.
- Formula pareri per l'ottenimento dei permessi di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.
- Sostiene interventi di integrazione socio-lavorativa (1.000 i percorsi finanziati nel 2015).
Lo SPRAR/SIPROIMI
ll Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per MSNA è costituito da una rete di Enti locali, presso i quali sono attive strutture con progettualità specifiche che seguono determinati standard di qualità per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Essi accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di competenza del Ministero dell'Interno.
Il ruolo degli Enti locali
- Secondo la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328/2000), i Comuni hanno la funzione di sostegno e di assistenza dei MSNA presenti nei rispettivi territori di competenza, nonché i relativi oneri economici.
- L'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 10 luglio 2014 sui flussi non programmati e la legge di stabilità per il 2015 hanno introdotto una governance di sistema per la presa in carico dei MSNA. E' stato così creato un Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA, in capo al Ministero dell'Interno, finalizzato alla gestione integrata del fenomeno migratorio, incluso l’asilo, la migrazione regolare, il rimpatrio dei cittadini stranieri e l'integrazione..
- Il 6 marzo 2019 il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell'Interno ha adottato la circolare prot. 2811, che ha parzialmente modificato la procedura per l’inoltro da parte dei Comuni, per il tramite delle Prefetture, della richiesta di contributo per l’accoglienza dei MSNA che viene erogato trimestralmente dal Ministero dell’Interno a valere su tale Fondo. La nuova procedura prevede che tale richiesta possa essere avanzata dai Comuni interessati, per il tramite delle Prefetture di riferimento, attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le strutture di accoglienza
Il sistema prevede due livelli di accoglienza:
1) La prima accoglienza garantita da strutture governative ad alta specializzazione, che accolgono i MSNA nella fase di primo rintraccio (istituite e gestite dal Ministero dell’Interno con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'Unione europea).
2) L'accoglienza di secondo livello di tutti i MSNA (richiedenti asilo e non), che rientra nell'ambito dello SPRAR/SIPROIMI e delle strutture di secondo livello accreditate/autorizzate a livello regionale o comunale.
Il tutore volontario
- Il tutore volontario ha il compito di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, a titolo gratuito e volontario.
- Il tutore volontario persegue il riconoscimento dei diritti del minore senza alcuna discriminazione; ne promuove il benessere psicofisico; vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; ne amministra l'eventuale patrimonio, senza la presa in carico domiciliare ed economica.
- Possono esercitare il ruolo di tutore volontario privati cittadini in possesso dei requisiti di legge disponibili ad esercitare la rappresentanza legale di ogni minore arrivato in Italia senza adulti di riferimento. Gli aspiranti tutori volontari devono seguire un corso di formazione di 24/30 ore sulle specificità del loro ruolo, vengono inseriti nell'elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni competente della regione di residenza o domicilio, e selezionati e nominati dal giudice.
LA SITUAZIONE E LE ATTIVITA' IN EMILIA-ROMAGNA
I dati ufficiali relativi ai MSNA accolti in tutte le Regioni italiane sono elaborati e pubblicati mensilmente dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione che censisce i dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del DPCM n. 535/1999. La Direzione Generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 169/2003). L'accesso ai dati è assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall'art. 4, comma 3, del DPCM n. 535/1999.
I dati ufficiali pubblicati sono disponibili dall’anno 2012, in Regione Emilia-Romagna li abbiamo monitorati con regolarità dall’anno 2011.
Si specifica che i MSNA vengono presi in carico da minorenni e rimangono nel data-base fino al raggiungimento dei 18 anni o in alcuni casi dei 21 anni se è stato richiesto il proseguo amministrativo.
Questo comporta un “trascinamento” del numero dei MSNA anche per gli anni successivi al momento dell’accoglienza.
Da questi report non è quindi possibile riuscire a dedurre quanti “nuovi” MSNA sono arrivati ogni anno e in quali territori della RER.
A chi rivolgersi
Area Programmazione sociale, integrazione e inclusione, contrasto alle povertà
Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna
Gemma Mengoli
0515277523
gemma.mengoli@regione.emilia-romagna.it