Minori stranieri non accompagnati (MSNA)
Il minore straniero non accompagnato (MSNA) è il minorenne privo di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa in Italia o che è sottoposto alla giurisdizione italiana, e che è privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui responsabili.
Quello dei minori stranieri non accompagnati è un fenomeno che interessa tutte le regioni italiane.
La Regione Emilia-Romagna
- è impegnata nel supporto e nella qualificazione del Sistema di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati,
- svolge attività di coordinamento con i Comuni ed in particolare con i progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione)
- e promuove azioni di monitoraggio del sistema nazionale e regionale di accoglienza, attraverso l’analisi dei dati forniti dalla Direzione generale Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il SIM, Sistema Informativo Minori.
Mantiene inoltre contatti periodici con i Servizi sociali territoriali e le Strutture che seguono l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per sostenere e supervisionare la gestione delle relazioni di sistema e monitorare le strutture autorizzate.
Quanti sono i minori stranieri non accompagnati
I minori stranieri al 30 giugno 2024 in Emilia-Romagna sono 1.619, il 19,64% femmine, l'80,36% maschi.
I dati relativi ai minori stranieri non accompagnati accolti in tutte le Regioni italiane sono elaborati e pubblicati mensilmente dalla Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione in una banca dati (istituita ai sensi dell'art. 4 del DPCM n. 535/1999). I minori stranieri non accompagnati rimangono nella banca dati del Ministero fino al raggiungimento dei 18 anni o 21 anni se è stato richiesto il proseguo amministrativo.
Come funziona l'accoglienza
Il sistema dei servizi e il ruolo degli enti
Diversi sono gli enti pubblici attivi in questo campo, ognuno con specifiche responsabilità.
Il Ministero dell'interno
- Coordina il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed è competente su tutti i minori stranieri non accompagnati sia che richiedano asilo sia che non lo richiedano.
- Gestisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), in cui è confluito il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
- Predispone interventi a sostegno dei Comuni per ampliare il numero dei posti per la prima e la seconda accoglienza, contribuendo anche economicamente, anche attraverso l’attivazione di avvisi pubblici per la creazione di centri governativi di prima accoglienza e la promozione di bandi per l'ampliamento della rete del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Effettua il censimento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia attraverso il SIM (Sistema Informativo Minori) ed elabora e pubblica ogni mese report statistici.
- Vigila sulle modalità di soggiorno, coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate.
- Svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti.
- Può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare, provvedimenti di rimpatrio volontario assistito.
- Formula pareri per l'ottenimento dei permessi di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.
- Sostiene interventi di integrazione socio-lavorativa.
Il ruolo degli enti locali
Secondo la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328/2000), i Comuni hanno la funzione di sostegno e di assistenza dei minori stranieri non accompagnati presenti nei loro territori e gli oneri economici associati.
Nel 2014 è stato creato un Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in capo al Ministero dell'interno, per la gestione integrata del fenomeno migratorio, incluso l’asilo, la migrazione regolare, il rimpatrio dei cittadini stranieri e l'integrazione (in seguito a intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali).
Le strutture di accoglienza
Il sistema prevede due livelli di accoglienza:
- La prima accoglienza garantita da strutture governative ad alta specializzazione, che accolgono i minori nella fase di primo rintraccio (istituite e gestite dal ministero dell’Interno con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri paesi dell'Unione europea).
- L'accoglienza di secondo livello che rientra nell'ambito del SAI e delle strutture di secondo livello accreditate/autorizzate a livello regionale o comunale.
Se le strutture non hanno posto, l’assistenza e l’accoglienza sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi dal fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati del Ministero.
Nel caso in cui arrivino in Italia numeri consistenti di minori non accompagnati, e i Comuni non riescano a garantire l'accoglienza, il prefetto attiva strutture ricettive temporanee, dedicate esclusivamente ai minori non accompagnati, che abbiano una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.
Il tutore volontario
Il tutore volontario rappresenta giuridicamente un minore straniero non accompagnato, a titolo gratuito e volontario.
Compiti dei tutori
- persegue il riconoscimento dei diritti del minore senza alcuna discriminazione
- ne promuove il benessere psicofisico
- vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni
- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione
- ne amministra l'eventuale patrimonio.
Il tutore volontario non si prende in carico il minore dal punto di vista economico né lo ospita.
Possono esercitare il ruolo di tutore volontario privati cittadini in possesso dei requisiti di legge disponibili ad esercitare la rappresentanza legale di ogni minore arrivato in Italia senza adulti di riferimento. Gli aspiranti tutori volontari devono seguire un corso di formazione di 24/30 ore sulle specificità del loro ruolo, alla fine del quale vengono inseriti nell'elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni della regione di residenza o domicilio, e selezionati e nominati dal giudice.
Spetta al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza l’incarico di formare le persone interessate a svolgere il ruolo di tutore volontario e di promuovere e facilitare la loro nomina.
Inquadramento normativo
In generale, ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dall'ordinamento italiano in materia di assistenza e protezione dei minorenni.
In quanto minori, infatti, essi:
- Sono destinatari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991
- Non possono essere espulsi (art.19 co.2 del decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 'Testo unico immigrazione')
- Non possono essere detenuti in Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR)
- Hanno il diritto di ricevere un visto / permesso di soggiorno
Nello specifico, la legge n.47 del 7 aprile 2017 (Legge Zampa) ha introdotto una serie di modifiche alla normativa per:
- Definire una disciplina unitaria organica
- Uniformare il sistema dell’accoglienza, superando le distinzioni tra minori stranieri non accompagnati e minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale; includendo entrambi nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)
- Favorire il miglioramento delle condizioni di permanenza sul territorio italiano dando sostenibilità al progetto migratorio e contribuendo all'inclusione nel tessuto sociale
La legge Zampa, inoltre:
- Migliora e rende uniformi le procedure per l'accertamento dell'età
- Estende l'utilizzo di mediatori culturali qualificati, a partire dal momento dell’identificazione, che deve sempre partire dal colloquio con il minore effettuato dal personale qualificato della struttura di accoglienza
- Semplifica a favore dei minori le procedure di riconoscimento del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni
- Riduce il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza (da 60 a 30 giorni)
- Promuove la figura dell'affido familiare
- Promuove la nomina puntuale di tutori volontari per questi minorenni, formati dai Garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza e incaricati dal Tribunale dei minorenni da un apposito elenco
Area Programmazione sociale, integrazione e inclusione, contrasto alle povertà
Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità
viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna