Affidamento familiare
Cosa fa la Regione
L'affidamento familiare si attua attraverso l’inserimento dei bambini e ragazzi presso parenti o un nucleo familiare diverso da quello originario. Il nucleo può essere costituito da entrambe le figure parentali o da una persona singola. L’accoglienza del bambino o del ragazzo avviene per un periodo di tempo definito, di norma non superiore a due anni e deve essere preceduto da un percorso di conoscenza e formazone degli aspiranti genitori affidatari presso i servizi sociali territoriali.
Le aspiranti famiglie affidatarie possono rivolgersi ai servizi sociali territoriali, ai Centri per le famiglie o alle associazioni di famiglie affidatarie.
Le «reti di famiglie» hanno un ruolo essenziale per gli interventi preventivi all'allontanamento, ma anche a fianco di famiglie affidatarie e comunità come supporto e «sollievo».
L’affidamento familiare è disciplinato da norme nazionali (Legge n. 184/1983 modificata con Legge n. 149/2001 e regionali (L.R. 14/08 e Delibera di Giunta regionale n. 1904/2011 «Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari»).
A chi rivolgersi
Per approfondire
- Le leggi nazionali sull’affidamento familiare
- Chi vuole diventare affidatario? La promozione dell’affidamento
- Parole nuove per l'affidamento familiare. Sussidiario per operatori e famiglie (4.12 MB)
- Documenti regionali e provinciali sull'affidamento familiare
- Report dati su bambini e i ragazzi in carico ai servizi sociali (Fonte: SISAM-ER)
Norme e atti
- Legge 4 maggio 1983, n. 184
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476
- Legge 28 marzo 2001, n. 149
- Le norme e gli atti in vigore